Il regime opzionale CFC semplificato trova le regole

Con provvedimento del 31 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di esercizio e di revoca dell’opzione per il regime CFC semplificato, previsto dal decreto fiscale 2025 (D.L. n. 84/2025). L’opzione consente, previo pagamento di un importo del 15% dell’utile contabile netto, di evitare la complessità operativa connessa alla determinazione della tassazione effettiva estera.

Titoletto

L’opzione consente, previo pagamento di un importo del 15% dell’utile contabile netto, di evitare la complessità operativa connessa alla determinazione della tassazione effettiva estera.

Con provvedimento del 31 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di esercizio e di revoca dell’opzione.

In particolare, il provvedimento:

– individua l’ambito di applicazione del regime opzionale, definendo le caratteristiche e i requisiti soggettivi e oggettivi delle controllate estere

L’opzione può essere esercitata dal soggetto controllante nei confronti di tutte le controllate che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

1) realizzano proventi classificabili “passive income”, secondo le categorie previste dall’articolo 167, comma 4, lettera b), del TUIR, per oltre 1/3 dei propri proventi complessivi;

2) redigono bilanci di esercizio oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero in cui sono localizzate, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante residente ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.

L’opzione non è esercitabile da parte del soggetto controllante in presenza di controllate che, pur integrando la condizione di cui al punto n. 1), non soddisfano la condizione di cui al punto n. 2).

– disciplina le modalità di esercizio e di revoca dell’opzione, chiarendone la decorrenza, la durata e gli obblighi di comunicazione in dichiarazione.

L’opzione è esercitata dal soggetto controllante nel quadro FC titolato “Redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC)” della dichiarazione dei redditi ed ha efficacia a partire dal periodo d’imposta oggetto di dichiarazione.

Nel caso di controllo indiretto, per il tramite di soggetti residenti o stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti controllati, l’opzione è esercitata dal soggetto controllante di ultimo livello.

L’opzione ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del triennio, essa si intende tacitamente rinnovata salvo revoca.

L’opzione ha effetto, senza eccezioni, anche per le controllate, a qualunque titolo acquisite nel periodo di efficacia dell’opzione, purché ricorrano i requisiti, senza che sia necessaria una nuova opzione.

Alla scadenza del triennio di validità, la revoca dell’opzione avviene mediante indicazione nel quadro FC del modello di dichiarazione dei redditi riferito al quarto periodo d’imposta successivo a quello di esercizio o rinnovo dell’opzione.

Qualora l’opzione sia stata esercitata ai sensi della previgente disciplina, essa si considera valida anche ai fini della nuova disciplina e decorre a partire dal periodo d’imposta in cui è stata esercitata.

– individua le circostanze che determinano il venir meno dell’efficacia dell’opzione (ferma restando la possibilità di revoca espressa da parte del socio residente alla scadenza del triennio);

L’Agenzia delle Entrate distingue le circostanze che determinano la revoca dell’opzione in relazione a singole controllate da quelle che, invece, comportano la cessazione dell’opzione per tutte le controllate e, conseguentemente, per il soggetto controllante che l’ha esercitata.

– definisce i criteri di determinazione dell’utile contabile netto, che costituisce la base imponibile cui applicare l’importo del 15%, nonché le regole di liquidazione e versamento dell’importo nei casi di partecipazioni indirette e\o di più soggetti controllanti residenti.

Con particolare riferimento alla determinazione dell’utile contabile netto, l’Agenzia evidenzia che la modifica introdotta dal D.L. n. 84/2025 ha attribuito rilevanza anche ai fondi per oneri futuri, esclusi dalla determinazione dell’utile contabile netto dalla previgente versione della norma.
Un’apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate provvederà alla ridenominazione dei codici tributo già istituti per il versamento dell’imposta sostitutiva di cui alla formulazione previgente dell’art. 167, comma 4-ter, del TUIR.

– definisce il trattamento fiscale degli utili distribuiti dalle controllate estere per le quali il socio controllante residente ha esercitato l’opzione, al momento della loro percezione.

– definisce gli effetti dell’opzione sul monitoraggio dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite delle controllate estere.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 209/2023 e, dunque, dal 1° gennaio 2024 per i soggetti solari.

Copyright © – Riproduzione riservata

Per accedere a tutti i contenuti senza limiti abbonati a IPSOA Quotidiano Premium

1 anno
€ 118,90
(€ 9,90 al mese)

Primi 3 mesi
€ 19,90
poi € 35,90 ogni 3 mesi

Fonte