Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo le somme percepite a titolo di riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi sia nel caso in cui il riaddebito sia effettuato nei confronti tanto di un esercente arte e professione quanto di un esercente attività di impresa, sia che l’esercizio dell’attività avvenga in forma individuale, sia collettiva. È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate.
Secondo la vigente formulazione dell’
art. 54, comma 2, lettera c) del
TUIR,
non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di
riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’
uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi.
Lavoro autonomo: riaddebito dei costi e irrilevanza reddituale
All’Agenzia delle Entrate viene chiesto se l’irrilevanza relativa ai servizi a essi connessi si applica solo nel rapporto tra professionisti oppure anche nel caso in cui il riaddebito è operato da un professionista nei confronti di un’impresa, come ad esempio una società tra professionisti che occupa parte dell’immobile assunto in locazione dal professionista.
Nel fornire risposta, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che la vigente formulazione dell’
art. 54 TUIR in materia di
determinazione del reddito di lavoro autonomo in seguito alle modifiche apportate dal
D.Lgs. n. 192/2024 (
riforma IRPEF-IRES) dispone che non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati anche promiscuamente per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi.
A riguardo, la relazione illustrativa al decreto ha chiarito che, con riferimento ai riaddebiti, viene codificato quanto già precisato dalla prassi amministrativa secondo cui le somme incassate per il riaddebito dei costi per l’uso comune degli uffici non costituiscono un reddito di lavoro autonomo e, quindi, non rilevano quale componente positivo di reddito.
Di talché, si può sostenere che in ragione del tenore letterale dell’
art. 54, comma 2, lettera c),
TUIR, che fa generico riferimento ad altri soggetti, si ritiene che per l’applicazione della norma il riaddebito possa essere effettuato nei confronti tanto di un
esercente arte e professione quanto di un
esercente attività d’impresa, sia che l’esercizio dell’attività avvenga in forma
individuale, sia
collettiva.
Studi professionali e di cessione di una partecipazione in uno studio associato
La plusvalenza realizzata da una persona fisica produce un
reddito diverso e, ai fini della quantificazione del costo fiscale riconosciuto della partecipazione ceduta, si applicano le regole dettate dall’
art. 68, comma 6,
TUIR, secondo le quali per le partecipazioni nelle società indicate dall’
art. 5 TUIR (società di persone), il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate che ha
in primis ricordato che l’
art. 54, comma 3-ter,
TUIR prevede che le
plusvalenze e le
minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in
società tra professionisti e in altre società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all’art. 177-bis, costituiscono
redditi diversi.
Inoltre, in base all’
art. 5, comma 3, lettera c), del
TUIR le
associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, sono
equiparate alle
società semplici.
Pertanto, ha concluso l’Agenzia, ai fini della determinazione del costo fiscale della partecipazione ceduta, è applicabile il comma 6 dell’
art. 68 TUIR, in base al quale per le partecipazioni nelle società indicate dall’art. 5 il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e del costo si scomputano fino a concorrenza dei redditi già imputati gli utili distribuiti al socio.
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