Impresa sociale, modello che si diffonde (e si diversifica). I numeri lo confermano

Nell’aprile del 2025, commentando nel mio Editoriale l’arrivo della comfort letter della DG Competition della Commissione UE, avevo osservato che, tra le molte implicazioni della (finalmente) piena attuazione della riforma del Terzo Settore, una era destinata ad assumere un rilievo particolare: l’affermazione del modello dell’impresa sociale, quale massima espressione dell’idea, che ha guidato l’intero impianto tributario della riforma, secondo la quale l’attività d’impresa può (e deve) essere il centro di produzione di una ricchezza necessaria a sostenere settori di tutela degli interessi generali. A quella previsione si accompagnava l’auspicio che i singoli operatori sapessero coglierne i tratti caratteristici e, quindi, le opportunità che la riforma, specie sotto questo versante, offriva.
Oggi, a dieci mesi dall’applicazione del regime dell’art. 18 del D.Lgs. n. 112/2017 (operativo dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025) e dopo che il quadro si è completato, per un verso, con l’estensione, ad opera del D.Lgs. n. 186/2025, dell’aliquota IVA del 5% alle imprese sociali in forma societaria e, per l’altro, con il capitolo che la circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026 ha dedicato alla relativa fiscalità, è possibile verificare se, e come, quell’auspicio stia trovando riscontro.

I dati consentono una risposta decisamente positiva.

Secondo le rilevazioni della Fondazione Terzjus, a fine 2025, infatti, le imprese sociali erano circa 21.500, poco più del 15% del complesso degli ETS.

Il dato di fondo resta quello storico. Circa nove su dieci sono cooperative sociali, cioè imprese sociali “di diritto”. Ma è nella parte residua che si coglie la dinamica più significativa. Le srl impresa sociale sono ormai circa 1.400, accanto a 192 associazioni, 97 fondazioni, 61 società consortili e 13 spa. E se, prima della riforma del 2017, oltre il 97% delle imprese sociali erano cooperative, tra quelle costituite successivamente la quota delle forme diverse sale al 31,1%, di cui il 18,3% rappresentato da società di capitali. Ancora più eloquente è il dato dei flussi: delle 527 nuove iscrizioni registrate nel 2023 nella sezione speciale del Registro delle imprese, solo il 52% riguardava cooperative sociali.

Né deve trarre in inganno la flessione del dato complessivo, sceso dalle 22.825 unità di fine 2024 alle circa 21.500 di fine 2025. Non si tratta di disaffezione, ma dell’effetto della cancellazione d’ufficio di numerose cooperative sociali inattive. Un fenomeno di “pulizia” dei registri che, se possibile, rende ancora più significativo il peso crescente delle forme non cooperative.

Il dato numerico, tuttavia, è rilevante soprattutto per gli effetti sul piano sistematico. Nel precedente Editoriale avevo sottolineato come la Commissione UE avesse fondato il proprio giudizio di non selettività sull’insussistenza del presupposto impositivo. La ricchezza prodotta dall’impresa, se destinata al perseguimento di finalità di interesse generale anziché alla remunerazione del capitale di rischio, non è oggetto di un “possesso” riferibile, in chiave individuale, ad un soggetto. Ebbene, il regime dell’art. 18 del D.Lgs. n. 112/2017, nel rendere non imponibili gli utili e gli avanzi di gestione destinati a riserva indivisibile e reinvestiti nell’attività statutaria o a incremento patrimoniale, traduce esattamente quella logica in disciplina positiva. E lo fa con un tratto di assoluta novità: riconosce, ai fini IRES, un trattamento sostanzialmente allineato a quello storicamente proprio della cooperazione sociale, ma lo rende disponibile in qualunque forma giuridica, inclusa la società di capitali.

È questa combinazione a spiegare perché la crescita si concentri proprio nelle forme non cooperative. L’impresa sociale, in altri termini, si afferma dove la cooperativa non arriva: quando il capitale di rischio deve avere un peso effettivo nelle fonti di finanziamento e nella governance, oppure quando uno o più ETS necessitano di un veicolo organizzativo dedicato alla gestione di una specifica attività imprenditoriale. Ed è proprio da qui che si possono individuare, con sufficiente nettezza, le ipotesi di utilizzo nelle quali il modello si sta consolidando e lungo le quali, per gli operatori, la valutazione di convenienza diventa concreta.

Un primo gruppo di ipotesi riguarda percorsi che muovono dal Terzo Settore verso l’impresa. Il caso più ricorrente, specie tra le ex ONLUS chiamate a scegliere la propria collocazione, è quello degli enti che erogano servizi di interesse generale a fronte di rette, tariffe o convenzioni (RSA, scuole paritarie, strutture sanitarie e socioeducative) e che presentano margini strutturali.

Per essi, il test di non commercialità dell’art. 79 del CTS – Codice del Terzo Settore è fragile, con il rischio di scontare l’imposizione piena sull’avanzo; come impresa sociale, quello stesso avanzo, se reinvestito, non è imponibile, mentre la fondazione o l’associazione, non avendo veste societaria, conserva le esenzioni IVA dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e le agevolazioni dell’art. 82 del CTS. Analoga è la logica che può guidare l’ETS cresciuto oltre i limiti di secondarietà delle attività diverse (art. 6 del CTS e D.M. n. 107/2021) il quale, anziché perdere la qualifica, accoglie l’attività imprenditoriale come attività principale. Ma è forse nella figura dell’impresa sociale strumentale che il modello mostra la sua maggiore duttilità: l’ETS che conferisce o affida ad una srl impresa sociale da esso partecipata il proprio ramo imprenditoriale (ristorazione sociale, ricettività, gestione di musei o impianti sportivi, agricoltura sociale) separa il rischio d’impresa, preserva la propria qualificazione non commerciale e detassa gli utili reinvestiti nel veicolo. Il che vale ancor di più per i casi (in particolare gli enti ecclesiastici) in cui la costituzione del ramo impresa sociale è normativamente prevista.

Un secondo gruppo, speculare, riguarda percorsi che muovono dall’impresa verso il Terzo Settore.

Vi rientrano, anzitutto, le iniziative “a impatto”, promosse da fondatori, investitori, fondazioni o family office, che richiedono capitale di rischio significativo e una governance ad esso proporzionata. Esigenze alle quali la cooperativa, con il voto capitario, non risponde e che la società benefit soddisfa, ma senza alcun beneficio fiscale. Vi rientra, poi, l’impresa che, operando in settori “ordinari” (manifattura, logistica, ristorazione, servizi), impiega almeno il 30% di lavoratori svantaggiati, secondo le categorie dell’art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 112/2017, più ampie di quelle della legge n. 381/1991, così da accedere alla detassazione al di fuori del perimetro della cooperativa di tipo B. E vi rientra, infine, la società lucrativa già attiva in un settore di interesse generale (cliniche, RSA, scuole, centri sportivi), magari con una compagine che di fatto reinveste integralmente gli utili. Qui la trasformazione converte una prassi in un vantaggio fiscale, cui si aggiungono l’accesso alla co-progettazione con la PA ex art. 55 del CTS e l’aliquota IVA del 5%, e, nel contesto del passaggio generazionale, può rappresentare la soluzione per il fondatore che intenda “consegnare” l’impresa al territorio o ai lavoratori, piuttosto che cederla.

Si tratta, beninteso, di ipotesi che non autorizzano generalizzazioni. Lo status, infatti, chiede molto.

L’impresa sociale è sempre soggetta commerciale, e rinuncia quindi alla decommercializzazione dell’art. 79 e ai regimi forfetari degli articoli 80 e 86 del CTS; sconta, specie in forma societaria, un minor favore per le liberalità; si accompagna a vincoli di governance (organo di controllo, bilancio sociale, coinvolgimento di lavoratori e utenti) e, soprattutto, ad una destinazione patrimoniale tendenzialmente irreversibile.
Né, per ora, possono essere messe in conto le agevolazioni per gli investitori previste dai commi 3-5 dello stesso art. 18 del D.Lgs. n. 112/2017, il cui vaglio in sede UE è ancora in corso e che, quando giungerà a compimento, renderanno ancora più attrattive proprio le iniziative a impatto. Per l’ETS che resta stabilmente non commerciale, per l’ente che vive di donazioni e 5 per mille, per la compagine che si attende un rendimento pieno, il modello, semplicemente, non è la risposta. Proprio questo, però, è il segno della sua maturità.

L’impresa sociale non è più (o non è più soltanto) una qualifica “di bandiera”, scelta per ragioni reputazionali o per agevolare i rapporti con la PA, ma uno strumento organizzativo e fiscale compiuto, la cui adozione va valutata mettendo a confronto, con i numeri del singolo operatore, ciò che lo status offre e ciò che esso richiede. Ed è, al tempo stesso, la prova più concreta che quella dinamica organizzativo-funzionale dell’impresa “diversa” da quella ordinaria, che la Commissione UE ha ritenuto meritevole di uno specifico regime impositivo, non era un’astrazione dottrinale.

Insomma, una realtà operativa che, a dispetto di qualche iniziale scetticismo, specie nella dottrina tributaria, sta trovando nelle scelte degli operatori la propria più convincente conferma.

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