IMU e attività didattiche… finalmente un punto fermo
- 4 Luglio 2026
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista

Si tratta di un intervento particolarmente atteso, poiché incide su una questione che alimenta, da tempo, un diffuso contenzioso e ha dato luogo a significative incertezze interpretative.
L’intervento legislativo si colloca all’esito di una vicenda normativa particolarmente articolata, nella quale la disciplina tributaria nazionale si è progressivamente confrontata con il diritto dell’Unione europea e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato.
È proprio la definizione di questo requisito ad aver costituito il principale terreno di confronto con il diritto dell’Unione europea.
Da tale ricostruzione sono derivate, da un lato, la necessità di procedere al recupero delle agevolazioni indebitamente fruite nell’ambito del previgente regime ICI, e, dall’altro, l’esigenza di conformare la disciplina IMU ai principi elaborati in sede europea, assumendo la non commercialità dell’attività quale indefettibile presupposto dell’esenzione.
Come evidenziato in letteratura, l’adeguamento del quadro normativo, tuttavia, non ha risolto il principale problema interpretativo posto dalla disciplina.
Una volta chiarito che la spettanza dell’esenzione IMU dipende dalla natura non commerciale dell’attività didattica, rimaneva da individuare un criterio sufficientemente oggettivo e uniforme per accertare, in concreto, quando tale requisito potesse ritenersi integrato.
Tale, persistente, incertezza ha alimentato il contenzioso sviluppatosi negli ultimi anni.
Più precisamente, la scelta legislativa muove dalla considerazione che l’incertezza interpretativa non riguardasse il requisito della non commercialità, già insito nella disciplina dell’esenzione, bensì i criteri attraverso i quali verificarne in concreto la sussistenza.
In tale prospettiva, il legislatore individua nel CMS – costo medio per studente il parametro oggettivo per il relativo accertamento, assumendo che l’attività didattica debba considerarsi svolta con modalità non commerciali ogniqualvolta il corrispettivo medio percepito risulti inferiore al costo annualmente determinato dal Ministero dell’Istruzione e del merito e dal Ministero dell’Università e della ricerca. Il riferimento a tale parametro consente di verificare se le rette richieste agli utenti siano destinate esclusivamente alla copertura dei costi del servizio educativo ovvero esprimano una capacità remunerativa incompatibile con il requisito della non commercialità.
Una simile impostazione è da accogliere senz’altro con favore, anche perché si pone in linea con le più recenti indicazioni rese dall’Unione europea.
La Comfort Letter trasmessa dalla Commissione europea nel marzo 2025 in materia di enti del Terzo settore, pur riferendosi a un diverso ambito normativo, conferma un approccio sostanzialistico nella qualificazione delle attività di interesse generale, attribuendo rilievo alle concrete modalità di svolgimento dell’attività e all’assenza di finalità lucrative, anziché al dato meramente formale della percezione di un corrispettivo.
In tale prospettiva, il riferimento al costo medio per studente appare del tutto in linea con l’approccio della Commissione UE, in quanto consente di verificare, in termini oggettivi, se le rette richieste agli studenti siano destinate alla copertura dei costi del servizio educativo ovvero costituiscano espressione di un’attività svolta secondo logiche di mercato.
Ma v’è di più.
Le considerazioni che precedono consentono di apprezzare la ragione per la quale il legislatore abbia fatto ricorso a una disposizione espressamente qualificata come norma di interpretazione autentica.
In questa prospettiva, la qualificazione della disposizione come norma di interpretazione autentica – del resto conforme alla qualificazione espressamente operata dal legislatore – contribuisce a ricondurre la materia entro un quadro di maggiore certezza interpretativa, favorendone un’applicazione uniforme nel nostro sistema tributario.
(*) Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore