IMU e attività didattiche… finalmente un punto fermo

Si tratta di un intervento particolarmente atteso, poiché incide su una questione che alimenta, da tempo, un diffuso contenzioso e ha dato luogo a significative incertezze interpretative.

L’art. 1, comma 856, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 stabilisce, infatti, che l’art. 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160/2019 e le disposizioni da esso richiamate “si interpretano”, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 212/2000, nel senso che le attività didattiche svolte negli immobili posseduti e utilizzati dagli enti di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR si considerano esercitate con modalità non commerciali quando il corrispettivo medio percepito risulti inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell’istruzione e del merito e dal Ministero dell’università e della ricerca.

L’intervento legislativo si colloca all’esito di una vicenda normativa particolarmente articolata, nella quale la disciplina tributaria nazionale si è progressivamente confrontata con il diritto dell’Unione europea e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato.

L’esenzione IMU degli immobili destinati allo svolgimento di attività didattiche da parte degli enti non commerciali trova il proprio fondamento nell’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992.
Sin dalla sua originaria formulazione, l’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992 ha riconosciuto l’esenzione agli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento di attività di interesse generale. Le successive modifiche della disciplina hanno progressivamente precisato che il beneficio compete esclusivamente qualora tali attività siano svolte con modalità non commerciali, assumendo tale requisito quale elemento distintivo rispetto alle attività aventi natura economica.

È proprio la definizione di questo requisito ad aver costituito il principale terreno di confronto con il diritto dell’Unione europea.

La procedura avviata dalla Commissione europea nel 2012, e la successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (per tutte, CGUE, Grande Sezione del 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P a C-624/16 P, Montessori), non hanno posto in discussione la compatibilità, in sé considerata, dell’esenzione riconosciuta agli enti non commerciali; esse hanno piuttosto chiarito che il beneficio possa ritenersi conforme all’art. 107 TFUE soltanto nella misura in cui sia limitato alle attività effettivamente svolte secondo modalità non commerciali.

Da tale ricostruzione sono derivate, da un lato, la necessità di procedere al recupero delle agevolazioni indebitamente fruite nell’ambito del previgente regime ICI, e, dall’altro, l’esigenza di conformare la disciplina IMU ai principi elaborati in sede europea, assumendo la non commercialità dell’attività quale indefettibile presupposto dell’esenzione.

Come evidenziato in letteratura, l’adeguamento del quadro normativo, tuttavia, non ha risolto il principale problema interpretativo posto dalla disciplina.

Una volta chiarito che la spettanza dell’esenzione IMU dipende dalla natura non commerciale dell’attività didattica, rimaneva da individuare un criterio sufficientemente oggettivo e uniforme per accertare, in concreto, quando tale requisito potesse ritenersi integrato.

Tale, persistente, incertezza ha alimentato il contenzioso sviluppatosi negli ultimi anni.

La legge di Bilancio 2026 interviene, infatti, proprio su tale profilo, ricorrendo allo strumento della norma di interpretazione autentica.

Più precisamente, la scelta legislativa muove dalla considerazione che l’incertezza interpretativa non riguardasse il requisito della non commercialità, già insito nella disciplina dell’esenzione, bensì i criteri attraverso i quali verificarne in concreto la sussistenza.

In tale prospettiva, il legislatore individua nel CMS – costo medio per studente il parametro oggettivo per il relativo accertamento, assumendo che l’attività didattica debba considerarsi svolta con modalità non commerciali ogniqualvolta il corrispettivo medio percepito risulti inferiore al costo annualmente determinato dal Ministero dell’Istruzione e del merito e dal Ministero dell’Università e della ricerca. Il riferimento a tale parametro consente di verificare se le rette richieste agli utenti siano destinate esclusivamente alla copertura dei costi del servizio educativo ovvero esprimano una capacità remunerativa incompatibile con il requisito della non commercialità.

Una simile impostazione è da accogliere senz’altro con favore, anche perché si pone in linea con le più recenti indicazioni rese dall’Unione europea.

La Comfort Letter trasmessa dalla Commissione europea nel marzo 2025 in materia di enti del Terzo settore, pur riferendosi a un diverso ambito normativo, conferma un approccio sostanzialistico nella qualificazione delle attività di interesse generale, attribuendo rilievo alle concrete modalità di svolgimento dell’attività e all’assenza di finalità lucrative, anziché al dato meramente formale della percezione di un corrispettivo.

In tale prospettiva, il riferimento al costo medio per studente appare del tutto in linea con l’approccio della Commissione UE, in quanto consente di verificare, in termini oggettivi, se le rette richieste agli studenti siano destinate alla copertura dei costi del servizio educativo ovvero costituiscano espressione di un’attività svolta secondo logiche di mercato.

Ma v’è di più.

Le considerazioni che precedono consentono di apprezzare la ragione per la quale il legislatore abbia fatto ricorso a una disposizione espressamente qualificata come norma di interpretazione autentica.

Il richiamo all’art. 1, comma 2, della legge n. 212/2000 manifesta, infatti, la volontà inequivocabile del legislatore di chiarire il significato di un requisito già insito nella disciplina agevolativa.
Tale ricostruzione trova, del resto, conferma nei principi elaborati, nel tempo, dalla Corte costituzionale, secondo la quale la natura interpretativa di una disposizione ricorre quando essa sia diretta a chiarire il significato di una norma preesistente ovvero a privilegiare uno dei significati già ragionevolmente ricavabili dal suo testo. In tali ipotesi, la disposizione interpretativa non introduce un autonomo precetto normativo, ma si salda con quella interpretata, concorrendo a definirne unitariamente il contenuto (per tutte, Corte Cost., 30 marzo 1995, n. 94; Corte Cost., 12 luglio 1995, n. 311; Corte Cost., 5 maggio 2008, n. 13).

In questa prospettiva, la qualificazione della disposizione come norma di interpretazione autentica – del resto conforme alla qualificazione espressamente operata dal legislatore – contribuisce a ricondurre la materia entro un quadro di maggiore certezza interpretativa, favorendone un’applicazione uniforme nel nostro sistema tributario.

(*) Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

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