IRES premiale: distribuzione di riserve con presunzione di utilizzo
- 19 Settembre 2025
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista

Nell’ambito della disciplina dell’IRES premiale, in caso di distribuzione di riserve durante il periodo di sorveglianza trova applicazione la presunzione “fiscale”, in virtù della quale l’importo distribuito va prioritariamente imputato alle riserve diverse da quella alimentate con l’utile 2024, accantonato a riserva soggetta al vincolo fiscale per poter beneficiare del regime premiale. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate che, in tema di reddito d’impresa, ha fornito chiarimenti anche su fringe benefit e autovetture e sulla cessione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.
Leggi anche
Tuttavia, nulla si dice con riferimento all’ipotesi di distribuzione nel medesimo biennio di sorveglianza.
Pertanto, ci si interroga se in caso di distribuzione di riserve formate in parte dall’80% dell’utile 2024 e in parte di utili di esercizi precedenti, l’importo da considerare distribuito vada o meno imputato preventivamente alla parte pregressa non soggetta vincolo fiscale.
|
Un esempio Si supponga il caso di una riserva straordinaria al 31 dicembre 2024 di 1.000, un utile di esercizio di 300, di cui 60 distribuito e 240 accantonato alla riserva straordinaria ai sensi dell’art. 4 del D.M. 8 agosto 2025 e scritto nel prospetto della dichiarazione dei redditi.
Nel 2026 si distribuisce la riserva straordinaria per 800. L’importo si imputa alla quota parte diversa da quella iscritta nel prospetto di cui all’art. 7, comma 2, lettera a), del decreto, senza dunque che scatti la clausola di decadenza dal regime premiale? |
Da ciò discende che eventuali distribuzioni di utili che riducono la quota dell’utile accantonato fino alla soglia minima, non determinano il verificarsi della causa di decadenza di cui al comma 1, lettera a).
Pertanto, nel caso di distribuzione delle riserve nel biennio di sorveglianza opera una presunzione “fiscale” di preventivo utilizzo delle riserve diverse da quelle alimentate dall’utile 2024 accantonato a riserva. L’importo distribuito deve essere imputato preventivamente alla parte di riserva pregressa e non soggetta a vincolo fiscale.
|
Dunque, nell’esempio indicato, non si verifica alcuna causa di decadenza. |
Fringe benefit e autovetture
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono beneficiare del regime transitorio anche le autovetture immatricolate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, già possedute dal datore di lavoro al 31 dicembre 2024, concesse in uso promiscuo al dipendente con contratto di assegnazione entro il 30 giugno 2025 e consegnate dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.
Dunque, nel caso specifico, per poter applicare il regime transitorio, è necessario che le autovetture immatricolate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, già possedute dal datore di lavoro al 31 dicembre 2024, siano concesse in uso promiscuo al dipendente con contratto di assegnazione entro il 30 giugno 2025 e consegnate dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.
Cessione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
A tal riguardo, è stato chiesto all’Agenzia se l’attribuzione può avvenire anche negli anni successivi a quello di maturazione del credito.
In particolare, l’Agenzia ha argomentato la risposta come segue.
I soci o i collaboratori, a loro volta, acquisiscono nella propria dichiarazione la quota di credito ad essi assegnata, al fine di utilizzarla in compensazione.
Inoltre, è stato precisato che l’utilizzo del credito d’imposta è consentito, non a decorrere dalla maturazione del beneficio, ma a decorrere dall’entrata in funzione del bene che dà diritto all’agevolazione o dall’interconnessione dello stesso.
Nei casi in cui la fruizione del credito d’imposta sia frazionata in quote annuali, in ciascun anno, la parte di credito attribuita ai soci (o collaboratori), incrementata da quella utilizzata direttamente dalla società, non può eccedere la quota fruibile annualmente.
Ciò premesso, tenuto conto delle indicazioni contenute nei documenti di prassi, l’Agenzia ritiene che l’esercizio della facoltà di attribuzione del credito d’imposta ai soci o ai collaboratori, ai fini della relativa fruizione, possa essere esercitata, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, dandone “evidenza formale” nel modello di dichiarazione (quadro RU), con corrispondente evidenziazione anche nel modello del socio o collaboratore che lo ha ricevuto:
– a decorrere dal periodo di imposta nel corso del quale il credito d’imposta è maturato, nei limiti dell’ammontare spettante, al netto di quello già fruito, non può eccedere la quota fruibile annualmente;
Inoltre, posto che l’utilizzo da parte del socio del credito d’imposta è subordinato alla possibilità di fruirne da parte della società trasparente, la fruizione potrà avvenire solo a seguito dell’entrata in funzione o dell’interconnessione del bene agevolato.
Copyright © – Riproduzione riservata
Per accedere a tutti i contenuti senza limiti abbonati a IPSOA Quotidiano Premium
1 anno
€ 118,90
(€ 9,90 al mese)
Primi 3 mesi
€ 19,90
poi € 35,90 ogni 3 mesi