Ispezioni e verifiche fiscali: è necessaria una revisione. La parola definitiva ad un progetto di legge
- 24 Maggio 2025
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista

Anche la riforma tributaria non ha per nulla affrontato e, comunque, non ha certamente risolto, le problematiche relative al diritto al contraddittorio in relazione alle azioni di accertamento e al settore delle indagini, ispezioni e verifiche espletate presso il contribuente, su cui è intervenuta, di recente, la CEDU. Al riguardo (con indubbia tempestività, ma non si sa con quanta altrettanta efficacia), il nostro legislatore è immediatamente intervenuto con l’elaborazione di un disegno di legge (n. 1376) indirizzato in due ambiti: l’obbligo di motivazione della relativa autorizzazione in ragione delle risultanze già acquisite dai competenti uffici fiscali e la regola che in caso di accessi, ispezioni e verifiche è consentito al contribuente un’immediata tutela giurisdizionale. Un progetto normativo da apprezzare, ma che, di primo “acchito”, lascia un po’ perplessi…
Sono notori i “venti impetuosi” che soffiano (soprattutto a livello comunitario), in relazione a settori verso i quali il nostro Legislatore tributario (anche quello della legge delega della riforma fiscale in corso di attuazione) ha finora manifestato scarso approfondimento.
Tutti profili questi che, anche la recente riforma tributaria, non ha per nulla affrontato e, comunque, non ha certamente risolto.
Al riguardo la previsione dell’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (afferente l’obbligo per l’Amministrazione di notificare lo “schema d’atto”) non prevede alcuna partecipazione attiva del contribuente alla formazione di tale “schema”, essendo previsto l’intervento del contribuente solo quando l’Amministrazione ha già formulato e maturato il proprio convincimento, anticipando con tale “schema” l’atto di imposizione, di guisa che la sua notifica appare finalizzata, piuttosto che ad adempiere all’obbligo di “previamente ascoltare il contribuente” (attivando un contraddittorio “effettivo” ed “informato”) a favorire una definizione adesiva del contribuente, in ottica deflattiva del contenzioso.
Secondo tale sentenza CEDU, il contribuente, pur di fronte alla Ragion di Stato rappresentata dalla imprescindibile necessità del pagamento dei tributi, non può essere considerato suddito a “tutela limitata”, come “oggi” sembra avvenire.
A tal fine, tale ordinanza interlocutoria evidenzia che la sentenza CEDU di che trattasi aveva (fra l’altro) così ribadito: “nella specie il quadro giuridico interno non fornisce garanzie adeguate ed efficaci contro la Guardia di Finanza e l’Autorità fiscale, che esercitano un “potere discrezionale illimitato”, non essendo regolamentato il loro potere di valutare, in relazione all’accesso e all’ispezione, l’adeguatezza, il numero, la durata e la portata di tali operazioni e delle informazioni richieste ai contribuenti”.
Trattasi di previsione normativa, dal contenuto un “po’ blando” e generico che – come ricorda (al suo punto 148) la citata sentenza CEDU (seppure con riferimento ad altre norme dello Statuto) – deve essere integrata con specifiche e dettagliate previsioni normative che a tale principio diano concreta attuazione.
In particolare, è evidente che l’attuazione di tale principio di “proporzionalità” richiede una previa valutazione della specifica “pericolosità fiscale” del singolo contribuente (non essendo sufficiente la sua inclusione in una “categoria a rischio”), dovendo a tale “pericolosità”, essere graduata una azione amministrativa “proporzionale” e non essendo comunque legittima la c.d. “fishing expedition”, cioè una indagine non sorretta da precedenti, significativi elementi indiziari, ma volta piuttosto a reperire elementi di prova al fine del reperimento di materia imponibile.
Al riguardo sembra più pregnante la previsione dell’art. 7-quinquies dello Statuto che, sanziona con “l’inutilizzabilità” gli elementi di prova acquisiti oltre i termini previsti al fine della permanenza dei verificatori c/o il contribuente (art. 12, comma 5) o comunque “in violazione di legge”.
È evidente tuttavia che anche tale previsione normativa richiederebbe una più puntuale attuazione anche in ordine ai tempi e alle modalità per far valere con maggiore tempestività tale “non utilizzabilità”.
Di primo “acchito”, tale progetto normativo lascia un po’ perplessi, non fosse altro perché rimette al Giudice tributario l’impugnazione di una autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica.
Tuttavia, certamente è da apprezzare il tentativo di introdurre, in caso di accesso, ispezione e verifica, una tutela giurisdizionale immediata (anche quindi in funzione cautelare), di fronte alla vigente possibilità (che comunque è destinata a permanere), di ottenere l’annullamento degli atti della verifica ritenuti illegittimi, solo ex post, in esito cioè all’impugnazione dell’atto di imposizione emesso a seguito della conclusione della verifica medesima (e per di più, a distanza di anni dalla violazione che si ritiene avvenuta, e dopo che l’Amministrazione ha potuto aver a disposizione ed “utilizzare” documenti “mal acquisiti” (e mai dichiarati inutilizzabili).
Indubbiamente tale disegno di legge dovrà essere rivisto e approfondito, ma certamente rappresenta un primo apprezzabile tentativo, anche in considerazione degli “effetti cautelari” che ne potrebbero derivare.
Copyright © – Riproduzione riservata
Per accedere a tutti i contenuti senza limiti abbonati a IPSOA Quotidiano Premium
1 anno
€ 118,90
(€ 9,90 al mese)
Primi 3 mesi
€ 19,90
poi € 35,90 ogni 3 mesi