Ispezioni e verifiche fiscali: è necessaria una revisione. La parola definitiva ad un progetto di legge

Anche la riforma tributaria non ha per nulla affrontato e, comunque, non ha certamente risolto, le problematiche relative al diritto al contraddittorio in relazione alle azioni di accertamento e al settore delle indagini, ispezioni e verifiche espletate presso il contribuente, su cui è intervenuta, di recente, la CEDU. Al riguardo (con indubbia tempestività, ma non si sa con quanta altrettanta efficacia), il nostro legislatore è immediatamente intervenuto con l’elaborazione di un disegno di legge (n. 1376) indirizzato in due ambiti: l’obbligo di motivazione della relativa autorizzazione in ragione delle risultanze già acquisite dai competenti uffici fiscali e la regola che in caso di accessi, ispezioni e verifiche è consentito al contribuente un’immediata tutela giurisdizionale. Un progetto normativo da apprezzare, ma che, di primo “acchito”, lascia un po’ perplessi…

Sono notori i “venti impetuosi” che soffiano (soprattutto a livello comunitario), in relazione a settori verso i quali il nostro Legislatore tributario (anche quello della legge delega della riforma fiscale in corso di attuazione) ha finora manifestato scarso approfondimento.

Alludo particolarmente sia alla problematica del diritto del contribuente “ad essere ascoltato” (comunemente definito “diritto al contraddittorio”) in relazione alle azioni di accertamento che le Agenzie fiscali stanno per intraprendere, sia a quella connessa, afferente le “preclusioni documentali” e, più in generale, relativa al riconoscimento del diritto del contribuente di avvalersi della “facoltà di non rispondere”, (pacificamente consentita, da tempo, ai fini penali) totalmente disconosciuta ai fini tributari, in relazione ai quali l’esercizio di tale facoltà sarebbe, invece, foriero di gravose conseguenze, tenuto conto (almeno) delle “preclusioni documentali” che ne deriverebbero (art. 32, penultimo comma, D.P.R. n. 600/1973 e art. 52, comma 4, D.P.R. n. 633/1972). Si legga in proposito A. Lovisolo “Diritto al silenzio: profili di incostituzionalità riconnessi alla mancanza di sua tutela del vigente ordinamento tributario” (in GT – Riv. giur. trib. n. 10/2023 pag. 753 e ss).

Tutti profili questi che, anche la recente riforma tributaria, non ha per nulla affrontato e, comunque, non ha certamente risolto.

Al riguardo la previsione dell’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (afferente l’obbligo per l’Amministrazione di notificare lo “schema d’atto”) non prevede alcuna partecipazione attiva del contribuente alla formazione di tale “schema”, essendo previsto l’intervento del contribuente solo quando l’Amministrazione ha già formulato e maturato il proprio convincimento, anticipando con tale “schema” l’atto di imposizione, di guisa che la sua notifica appare finalizzata, piuttosto che ad adempiere all’obbligo di “previamente ascoltare il contribuente” (attivando un contraddittorio “effettivo” ed “informato”) a favorire una definizione adesiva del contribuente, in ottica deflattiva del contenzioso.

A tale problematica si aggiunge poi quella della necessaria riforma del settore delle “indagini”, “ispezioni” e “verifiche” espletate presso il contribuente, la cui disciplina è sostanzialmente (ancora) quella di cento anni fa, quale prevista dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, con successivi innesti che risalgono comunque a più di cinquanta anni fa (art. 33, D.P.R. n. 600/1973 e art. 52, D.P.R. n. 633/1972, norme poi richiamate ai fini dell’applicazione di vari tributi (dalle imposte di registro ai dazi doganali, alle accise).
Al riguardo, una recente sentenza della Corte dei Diritti dell’Uomo del 6 febbraio 2025 (Italgomme Pneumatici S.r.l. ed altri contro Italia) evidenzia ampiamente le aporie del nostro sistema legislativo e solleva profili di necessaria riforma dell’attuale disciplina, tanto più rilevanti in quanto incidenti (non solo sulle speciali regole settoriali), ma su profili di generale tutela dei diritti di libertà e difesa del contribuente. A tal fine la CEDU ribadisce la necessità di specifici interventi normativi afferenti le regole di accesso e di svolgimento delle verifiche, assicurando le relative garanzie procedurali e, soprattutto, la garanzia di un controllo giudiziario effettivo, espletabile sia all’inizio della verifica che nel corso del suo svolgimento che successivamente.

Secondo tale sentenza CEDU, il contribuente, pur di fronte alla Ragion di Stato rappresentata dalla imprescindibile necessità del pagamento dei tributi, non può essere considerato suddito a “tutela limitata”, come “oggi” sembra avvenire.

A seguito di tale sentenza CEDU, la Suprema Corte con ordinanza interlocutoria (n. 11910 del 6 maggio 2025) invita le parti di quel giudizio (e, quindi, sottopone all’attenzione degli studiosi della materia) ad approfondire il problema della eventuale disapplicazione (nel caso specifico) degli art. 33, D.P.R. n. 600/1973 e art. 52, D.P.R. n. 633/1972 e della conseguente illegittimità della documentazione acquisita nel caso della verifica (effettuata dalla Guardia di Finanza).

A tal fine, tale ordinanza interlocutoria evidenzia che la sentenza CEDU di che trattasi aveva (fra l’altro) così ribadito: “nella specie il quadro giuridico interno non fornisce garanzie adeguate ed efficaci contro la Guardia di Finanza e l’Autorità fiscale, che esercitano un “potere discrezionale illimitato”, non essendo regolamentato il loro potere di valutare, in relazione all’accesso e all’ispezione, l’adeguatezza, il numero, la durata e la portata di tali operazioni e delle informazioni richieste ai contribuenti”.

Invero tale problematica non è nuova per il nostro Legislatore che, tuttavia, è intervenuto in proposito (e recentemente) con l’approvazione (D.Lgs n. 219/2023, art. 1) dell’art. 10-ter dello Statuto dei diritti del contribuente che introduce il (generale e un po’ astratto) principio di proporzionalità fra modalità di esercizio della “azione amministrativa di accertamento” e “attuazione del prelievo”. In forza di tale principio, i diritti del contribuente non devono subire “limitazioni”, non strettamente necessarie al raggiungimento di tale obiettivo.

Trattasi di previsione normativa, dal contenuto un “po’ blando” e generico che – come ricorda (al suo punto 148) la citata sentenza CEDU (seppure con riferimento ad altre norme dello Statuto) – deve essere integrata con specifiche e dettagliate previsioni normative che a tale principio diano concreta attuazione.

In particolare, è evidente che l’attuazione di tale principio di “proporzionalità” richiede una previa valutazione della specifica “pericolosità fiscale” del singolo contribuente (non essendo sufficiente la sua inclusione in una “categoria a rischio”), dovendo a tale “pericolosità”, essere graduata una azione amministrativa “proporzionale” e non essendo comunque legittima la c.d. “fishing expedition”, cioè una indagine non sorretta da precedenti, significativi elementi indiziari, ma volta piuttosto a reperire elementi di prova al fine del reperimento di materia imponibile.

Al riguardo sembra più pregnante la previsione dell’art. 7-quinquies dello Statuto che, sanziona con “l’inutilizzabilità” gli elementi di prova acquisiti oltre i termini previsti al fine della permanenza dei verificatori c/o il contribuente (art. 12, comma 5) o comunque “in violazione di legge”.

È evidente tuttavia che anche tale previsione normativa richiederebbe una più puntuale attuazione anche in ordine ai tempi e alle modalità per far valere con maggiore tempestività tale “non utilizzabilità”.

Tale disegno di legge sostanzialmente è indirizzato in due ambiti: nel primo – in relazione alle autorizzazioni ad accedere a locali adibiti (o meno) ad abitazione o alla apertura coattiva di plichi (o simili) o alle perquisizioni personali – introduce l’obbligo di motivazione della relativa autorizzazione “in ragione delle risultanze” già acquisite dai competenti uffici fiscali” (che l’atto medesimo individua anacronisticamente negli “uffici IVA”) integrando l’art. 52 commi 1, 2 e 3, D.P.R. n. 633/1972).
Sotto un secondo profilo, il disegno di legge introduce, nel D.P.R. n. 633/1972 (IVA) e nel D.P.R. n. 600/1973 (accertamento), rispettivamente gli articoli 52-bis e 33, comma 1, in forza dei quali, in caso di accessi, ispezioni e verifiche, è consentito al contribuente un’immediata tutela giurisdizionale (da esercitarsi nei 20 giorni innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado) con “richiesta di annullamento dell’autorizzazione rilasciata dalle “autorità giudiziarie” e “conseguente dichiarazione di inutilizzabilità delle risposte rese dal contribuente” e dei documenti anche contabili acquisiti nella verifica.

Di primo “acchito”, tale progetto normativo lascia un po’ perplessi, non fosse altro perché rimette al Giudice tributario l’impugnazione di una autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica.

Tuttavia, certamente è da apprezzare il tentativo di introdurre, in caso di accesso, ispezione e verifica, una tutela giurisdizionale immediata (anche quindi in funzione cautelare), di fronte alla vigente possibilità (che comunque è destinata a permanere), di ottenere l’annullamento degli atti della verifica ritenuti illegittimi, solo ex post, in esito cioè all’impugnazione dell’atto di imposizione emesso a seguito della conclusione della verifica medesima (e per di più, a distanza di anni dalla violazione che si ritiene avvenuta, e dopo che l’Amministrazione ha potuto aver a disposizione ed “utilizzare” documenti “mal acquisiti” (e mai dichiarati inutilizzabili).

Indubbiamente tale disegno di legge dovrà essere rivisto e approfondito, ma certamente rappresenta un primo apprezzabile tentativo, anche in considerazione degli “effetti cautelari” che ne potrebbero derivare.

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