IVA sui transaction costs: la Commissione UE conferma la detraibilità riprendendo le parole della Cassazione

La Commissione UE risponde alla denuncia dell’AIDC Milano sulla detraibilità dell’IVA sui transaction costs sostenuti dalla società veicolo nelle operazioni di MLBO e, nel proporre l’archiviazione della procedura, rende precise indicazioni sulla corretta interpretazione della norma. In particolare, riprendendo le esatte parole della Corte di Cassazione (sentenza n. 22608/2024, per la quale l’IVA dovuta o assolta dalla SPV “qualora correlata ad acquisti di beni e servizi che si accertino preordinati alla realizzazione” dell’operazione di MLBO “è in linea di principio detraibile […] qualora la società c.d. target sia qualificabile alla stregua di soggetto passivo IVA e goda, a propria volta, del diritto alla detrazione dell’imposta”), la Commissione ha concluso che tale principio è in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE. La giurisprudenza nazionale fornisce la corretta lettura della norma: il contribuente ha quindi sufficiente tutela contro l’interpretazione contraria dell’Agenzia delle Entrate.
La Commissione UE risponde a stretto giro ad AIDC, sezione di Milano, che aveva denunciato la violazione del diritto UE derivante dal rifiuto dell’Agenzia delle Entrate di riconoscere la detraibilità dell’IVA sui costi di transazione sostenuti dalla società veicolo (SPV) nelle operazioni di Merger Leveraged Buy-Out – MLBO (denuncia AIDC Milano n. 17 del 20 giugno 2025).

La denuncia dell’AIDC Milano

La denuncia era nata dall’ostinato orientamento dell’Agenzia, confermato anche nelle scorse settimane con una risposta a un interpello (non pubblicato) ritenuto addirittura inammissibile per carenza del presupposto dell’incertezza nell’interpretazione della norma.

In sostanza, nonostante varia giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, abbia riconosciuto la detraibilità dell’IVA sui costi in questione, l’Agenzia ha ribadito che le società veicolo devono essere trattate alla stregua delle holding statiche, indipendentemente dal fatto che la struttura delle operazioni di MLBO ponga la SPV in una posizione del tutto diversa. Essa, infatti, non è creata con lo scopo della mera detenzione di partecipazioni, caratteristica tipica delle holding pure, ma acquista la partecipazione con l’unico dichiarato fine di procedere alla fusione, diretta o inversa, con la società target e al successivo ribaltamento dell’indebitamento sul patrimonio della target, ormai confuso con quello della SPV.

Varie pronunce delle Corti di merito e di legittimità hanno perfettamente colto la differenza; non così l’Agenzia delle Entrate, che ormai da un decennio sostiene una visione parcellizzata dei ruoli economici, ponendo l’accento esclusivamente sull’ingerenza della holding nella gestione delle partecipate quale, sembrerebbe, unico elemento capace di garantire la detraibilità dell’IVA. Così negando rilevanza a una visione teleologica delle intenzioni dell’imprenditore e delle motivazioni per le quali il risultato dello svolgimento dell’attività economica avviene mediante procedure che consentono in modi diversi l’acquisto della partecipazione e la gestione dell’indebitamento.

Ne deriva la palese violazione del principio di neutralità dell’IVA e del divieto di distorsione della concorrenza.

Da qui la denuncia di AIDC sezione di Milano alla Commissione Europea ai sensi dell’art. 158 TFUE.

La denuncia presentava profili di peculiarità, dato che il contrasto denunciato con il diritto europeo deriva non dalla lettera della legge (ossia dalle modalità di recepimento da parte del legislatore) né dall’interpretazione giurisprudenziale, ma dall’interpretazione dell’amministrazione finanziaria; interpretazione che, sebbene spesso bocciata dai giudici, costituisce, comunque, un elemento di notevole peso gravante sulle operazioni di MLBO, stante il nostro sistema e i tempi della procedura giurisdizionale, senza contare i costi del giudizio, inclusi quelli provvisori (pagamento frazionato del tributo in pendenza del giudizio o necessità di garanzie, a seconda dei casi) che, sebbene, appunto, non definitivi, costituiscono comunque un elemento che può gravare sul bilancio, anche per alcuni anni.

La risposta della Commissione UE

I servizi della Commissione UE, sulla scorta del fatto che la Corte di Cassazione ha riconosciuto la detraibilità di tali costi, hanno ritenuto che il contribuente fosse sufficientemente tutelato.

Hanno quindi proposto l’archiviazione della procedura, ma nel farlo hanno dato indicazioni precise sulla corretta interpretazione della norma. Indicazioni che si spera l’Agenzia delle Entrate possa fare proprie ricordandosi di essere, sì, una parte del procedimento accertativo, ma comunque una parte qualificata tenuta, forse più di altri, alla corretta ed equa interpretazione delle norme e ad evitare di creare situazioni distorsive.

In particolare, la risposta parte riprendendo le esatte parole della Cassazione (sentenza 9 agosto 2024, n. 22608/2024) per la quale l’IVA dovuta o assolta dalla SPV “qualora correlata ad acquisti di beni e servizi che si accertino preordinati alla realizzazione della tratteggiata operazione” di MLBO “è in linea di principio detraibile […] qualora la società c.d. target sia qualificabile alla stregua di soggetto passivo IVA e goda, a propria volta, del diritto alla detrazione dell’imposta” per concludere che tale principio è in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE, in particolare i casi Breitsohl (C-400/98), Faxworld (C-137/02) e Ryanair (C-249/17).

A fronte della giurisprudenza nazionale, in particolare della Corte di Cassazione, che fornisce la corretta lettura della norma, i servizi della Commissione UE non hanno, quindi, ritenuto di dover intraprendere una procedura di infrazione, sul presupposto che il contribuente avrebbe sufficiente tutela contro l’ostinata interpretazione contraria dell’Agenzia delle Entrate.

Si legge nella risposta: “se l’amministrazione fiscale italiana non rispetta o non attua la sentenza della Corte di Cassazione, i soggetti interessati possono impugnare […] avanti i giudici nazionali”.

Sembra una chiara indicazione di quale dovrebbe essere l’interpretazione del principio di detraibilità e di cosa dovrebbe fare il contribuente nel caso in cui il suo diritto alla detrazione non fosse riconosciuto.

Certo, rimane il problema dei tempi e dei costi di un tale contenzioso, ma si vuole qui credere che di fronte all’espressione tanto chiara della posizione della Commissione europea, l’Agenzia delle Entrate voglia valutare la propria posizione prendendo atto della corretta interpretazione del principio della detraibilità dell’IVA fornito con questa risposta e non obbligare i contribuenti a lunghi e defatiganti contenziosi, anche nell’interesse dell’erario stesso che non dovrebbe consentire il perdurare di situazioni che possano essere distorsive della concorrenza e pongano il contribuente italiano in una posizione meno favorevole del suo pari che effettui le medesime operazioni in altri paesi. Non dimentichiamoci, infatti, che l’IVA è un’imposta armonizzata e l’interpretazione conforme è necessaria proprio per garantire la parità di trattamento tra operatori dell’UE.

Diversamente, al contribuente non resterebbe che rinunciare alla detrazione dell’IVA, ponendosi in una inaccettabile posizione di svantaggio economico e finanziario, ovvero intraprendere un percorso giudiziario per portare la questione avanti la Corte di Giustizia UE, attendendo tempi non brevi per vedersi riconoscere il proprio diritto.

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