La cancellazione dall’Albo non elimina la sanzione disciplinare

La sospensione disciplinare è una sanzione che rimane fino a completo esaurimento. Se l’iscritto si cancella volontariamente dall’albo mentre la sospensione è in corso (o prima di iniziare a scontarla), la cancellazione non estingue la sanzione. Anzi, in caso di reiscrizione, il professionista dovrà scontare la sospensione non ancora eseguita al momento della cancellazione. Lo ha ribadito il CNDCEC con il Pronto Ordini n. 30/2026 del 25 maggio 2026.

Con riferimento alla eventuale richiesta di cancellazione dall’Albo di un iscritto sottoposto a procedimento disciplinare a cui è stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione sia nel caso in cui la sanzione disciplinare non sia divenuta ancora esecutiva, sia nel caso lo sia divenuta, il CNDCEC (Pronto Ordini n. 20/2026 del 25 maggio 2026) ritiene che la cancellazione dall’albo non elimini néazzeri” la sanzione disciplinare già irrogata.

La sospensione disciplinare è una sanzione che rimane fino a completo esaurimento.

Se l’iscritto si cancella volontariamente dall’albo mentre la sospensione è in corso (o prima di iniziare a scontarla), la cancellazione non estingue la sanzione.

Inoltre, in caso di reiscrizione, il professionista dovrà scontare la sospensione non ancora eseguita al momento della cancellazione.

La ratio di questa conclusione è infatti quella di evitare che la cancellazione sia usata come strumento per eludere le sanzioni disciplinari.

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