La casa dalle finestre che piangono: una to do list dalla Corte Edu

Vorrei fare una modesta to do list di quel che resta dopo le recenti pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di accessi, ispezioni e verifiche fiscali. La premessa è di un lamento ispirato dal più irrispettoso pessimismo genovese, con un’affermazione provocatoria: ma non sarà che la benefica e illuminata giurisprudenza della Corte Edu arriva ora, sui controlli fisici, ma solo perché stanno per essere soppiantati da quelli digitali e grazie all’intelligenza artificiale? Non è come nei film horror dove, nel sottofinale, arrivano i salvatori e si tira un sospiro di sollievo, ma poi succede qualcosa da cui si capisce che il thriller non è finito per niente? Tipo “La casa dalle finestre che ridono” di Pupi Avati… Non è così e cerco di dimostrarlo con strumenti piemontesi valdostani: sono stati lanciati dei semi fecondi per la Corte Edu in almeno tre direzioni. Quali?

Le mie riflessioni, questa volta, recano, metodologicamente, un omaggio ai miei nonni e seguiranno un andamento ispirato alla curva dell’iperbole.

L’omaggio ai miei nonni consisterà nel fatto che esordirò con una nota di pessimismo diffidente, tipicamente genovese, per poi cercare di essere concreto come una valdostana e una piemontese, e concludere, infine, con una nota di allegria emiliana.

L’andamento, invece, sarà iperbolico perché, volendo fare una modesta to do list, di quel che resta dopo le recenti pronunce della Corte Edu (da ultimo Edilsud 2014 S.r.l.s. e Ferreri c. Italia, 5 marzo 2026, cause n. 32961/18 e n. 32984/18), partirò da una cosa sostanzialmente alla portata, per poi passare a una più impegnativa e, per finire, impennandosi verso una destinazione più ardita.

La premessa, come promesso, è di puro mugugno, cioè di un lamento ispirato dal più irrispettoso pessimismo genovese.

Quella forma di diffidenza e insoddisfazione perenne, e un po’ irritante, che, di fronte a uno che cammini sulle acque farebbe commentare “beh, tanto si vede che non sai nuotare”.

Subito un’affermazione provocatoria: ma non sarà che la benefica e illuminata giurisprudenza della Corte europea di diritti dell’uomo arriva ora, sui controlli fisici, ma solo perché stanno per essere soppiantati da quelli digitali e grazie all’intelligenza artificiale?

Non è come nei film horror dove, nel sottofinale, arrivano i salvatori e si tira un sospiro di sollievo, ma poi succede qualcosa da cui si capisce che il thriller non è finito per niente?

Tipo “La casa dalle finestre che ridono” di Pupi Avati dove, nel finale, arrivano i Carabinieri sul luogo dove sta per essere commesso l’ultimo efferato omicidio, ma, poi, si fermano fuori in attesa che l’assassino faccia il suo?

No, non è così, e cerco di dimostrarlo con strumenti piemontesi valdostani: sono stati lanciati dei semi fecondi per la Corte Edu, o per altre corti illuminate che vorranno farli germogliare e crescere in almeno tre direzioni.

La prima direzione in cui vedo volare i semi è ricordare quanto ha sancito la Corte costituzionale, sentenza n. 170 del 2003: tutte le comunicazioni, in qualsiasi forma, e anche dopo lette e archiviate, rientrano nel concetto di corrispondenza. Si deve applicare l’art. 15 della Costituzione e, quindi, occorre un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge.

Ebbene, se non ho preso un’insolazione invernale, non mi sembra che la prassi fiscale italiana, in particolare quanto alla copia degli archivi di messaggistica dei contribuenti, sia allineata. Le mail già lette vengono spesso acquisite senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria, e, a maggior ragione, senza che questa sia adeguatamente motivata.

Qualcosa sul punto è, pertanto, migliorabile.

Come, probabilmente, qualcosa sarebbe migliorabile nell’acquisizione delle copie dei supporti informatici, con la necessità di estrazioni di copie con modalità garantite di riservatezza e genuinità, le cosiddette copie forensi.

La seconda direzione riguarda il fatto che il controllo della correttezza dell’agire amministrativo deve essere effettivo, non è cosa di interesse solo privato, ma anche pubblico, che dalla correttezza del suo agire e dalla trasparenza democratica delle sue scelte proporzionate trae legittimazione. Né, men che meno, la presenza di regole e controlli è un favore o un sostegno alle condotte illecite di evasori fiscali: le regole sul procedimento non sono quelle con il cappello nero e la maschera nera, il cattivo che ostacola i Buoni, che, per statuto, perseguono un “bene” già preconosciuto.

Le regole di procedura non sono un ostacolo a condannare i colpevoli, ma il modo per scoprirli giustamente. Se ci sono regole procedimentali sproporzionate, sono queste che vanno lanciate dalla finestra, non buttato nel cestino tutto. Dall’inadeguatezza eventuale di alcune, non si può desumere l’inutilità di tutte, pena il ricadere in uno degli sport più tipici del diritto tributario: buttare via il bambino con l’acqua sporca.

E qui, qualcosa di importante sulla effettività delle sentenze Corte Edu è stato fatto, in particolare l’espressa previsione di inutilizzabilità delle prove acquisite legittimamente (che riguarda anche la violazione dei diritti fondamentali).

Ma qualcosa resta in agenda, e non solo il diritto di accesso, di cui ci siamo già occupati nell’Editoriale “Diritto di accesso al fascicolo tributario: un diritto fondamentale in attesa di decollo”.

Manca un’adeguata disciplina che renda efficaci le sentenze di condanna della Corte Edu rispetto al giudicato interno che viola i diritti fondamentali: l’art. 391-quater c.p.c, in virtù del quale è travolto il giudicato contrario ai diritti fondamentali solo quando la sentenza di Strasburgo riguardi la materia di diritti di stato della persona è molto timido e insoddisfacente.

Il patrimonio è ormai una dimensione riconosciuta e riconoscibile della libertà della persona, di tal che, senza tutela delle libertà economiche, non c’è tutela effettiva della libertà.

La terza direzione in cui vedo svolazzare i semi di pioppo della Corte Edu va molto in alto e lontano, ma non per questo meno importante.

Si tratta di un profilo che non ancora è stato colto nella materia dell’accertamento delle violazioni amministrative tributarie, che sono sempre violazioni penali secondo i criteri Engel della Corte Edu (Corte EDU, Grande Camera, 8 giugno 1976, cause n. 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72) e dell’accertamento dei tributi.

Quali sono i limiti di tempo dei poteri?

Ci sono due livelli di limiti quanto al tempo.

Uno, il termine di decadenza del potere, l’altro il termine di durata materiale dei controlli.

Possono parere la stessa cosa, ma non è così e non dovrebbe essere così.

Ci sono due funzioni diverse, ben evidenti, nella diversa ma parallela materia penale, gli istituti della prescrizione del reato da un lato, e della durata massima delle indagini preliminari, dall’altro.

La prima questione è quella della permanenza, della vita utile del potere, da un lato, e della incertezza del diritto, che non può durare oltre un certo limite.

La seconda è la questione della durata proporzionata della materiale soggezione all’attività di controllo, e della efficienza e concentrazione dell’attività investigativa.

È nell’interesse non solo del destinatario delle indagini, ma anche di chi esercita il potere, e della collettività che ci sia concentrazione, efficienza e non sfilacciamento. Sono in gioco due interessi: la proporzionalità della soggezione, ma anche l’efficienza del procedimento.

In materia tributaria è espressamente previsto il termine di decadenza …ma il termine di decadenza dell’esercizio del potere è anche la durata massima dell’attività di indagine? I controlli possono durare 5 o 7 anni?

Per ora nella giurisprudenza si è sempre detto di sì, ma non è una soluzione appagante: del resto lo Statuto del contribuente (legge n. 212/2000) ha già introdotto dei limiti di durata di determinate attività, il che dimostra la piena consapevolezza del fatto che ci sono due interessi diversi, due cose diverse che servono a fini diversi e tutelano valori diversi.

Del resto, la legge n. 241/1990 è applicabile in materia tributaria perché non è esclusa per questa parte, prevede un termine massimo generale di 180 giorni e, allora, non è affatto peregrino ipotizzare che questo sia il termine massimo di durata, in mancanza d’altro, dell’attività concreta di indagine. È pienamente sostenibile che, a fianco e parallelamente al termine di decadenza, di 5 o 7 anni, previsto espressamente dalla legge per la decadenza del potere, ci sia, già vigente, anche un termine di 180 giorni, se il legislatore interviene con un termine diverso e specifico, e comunque proporzionato, per tutte le attività di indagine.

La sintesi di queste mie riflessioni è, pertanto, nel tono emiliano romagnolo che avevo promesso all’inizio.

Non si tratta di un film horror, dove alla fine muoiono tutti perché i soccorritori arrivano troppo tardi, o sono mostri anch’essi, ma solo della prima puntata di una bella serie televisiva dalla quale ci aspettiamo con, con ottimismo innaffiato di lambrusco, un lieto fine.

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