Le SS.UU. vanificano l’esercizio della propria funzione nomofilattica quale dialogo con la Consulta: un’occasione mancata

Lascia alquanto perplessi, se non anche un po’ delusi, l’ordinanza interlocutoria delle Sezioni Unite nella quale viene esposto il contenuto dei problemi sottoposti alla loro attenzione afferenti agli effetti nel processo tributario delle (sole) sentenze penali di assoluzione (anche se eventualmente emesse ex art. 530 c. 2 c.p.p.), nonché l’applicazione dell’art. 21 bis, D.Lgs. n. 74/2000 con riferimento alla debenza del tributo, oltrechè delle sanzioni. Le ragioni della delusione? Le Sezioni Unite si limitano a sospendere il giudizio in attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulle questioni di costituzionalità sollevate dalle ivi citate ordinanze delle Corti di giustizia tributaria, in tal modo vanificano, la propria intrinseca funzione nomofilattica mancando l’occasione di instaurare con la Consulta un dialogo a distanza. A mio avviso, la soluzione meramente attendista delle Sezioni Unite non trova giustificazione, sia considerando la propria funzione nomofilattica e regolatoria, sia considerando che la necessaria osservanza delle diverse funzioni dei due altissimi Consessi non esclude certamente (anzi semmai richiede) una reciproca collaborazione.
Con tale ordinanza, le Sezioni Unite (invero con chiarezza), dapprima espongono il contenuto dei problemi sottoposti alla propria attenzione afferenti agli effetti nel processo tributario delle sentenze penali di assoluzione, pronunziate ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., nonché l’applicazione dell’art. 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000 (e quindi delle sentenze di assoluzione ivi previste) anche alla debenza del tributo oltrechè delle sanzioni.
Tuttavia, in proposito le Sezioni Unite si limitano a sospendere il giudizio in attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulle questioni di costituzionalità sollevate dalle citate ordinanze (di cui è riportato sommariamente il contenuto) della Corte di Giustizia Tributaria del Piemonte (ordinanza 10 marzo 2025, n. 64) e della Corte di Giustizia Tributaria di Roma (ordinanza 13 maggio 2025, n. 1838).

Ciò premesso, le ragioni delle perplessità (e della “delusione”) del lettore (a prescindere dalla fondatezza o meno delle questioni sollevate sulle quali ho già espresso più volte le mie osservazioni critiche), sono correlate alla considerazione che, in tal modo (come cercherò di spiegare), le Sezioni Unite vanificano la propria intrinseca funzione nomofilattica, mancando l’occasione di instaurare con la Consulta un dialogo a distanza che certamente sarebbe stato invece auspicabile.

Al riguardo osservo innanzitutto essere pienamente comprensibile che le Sezioni Unite ritengano di dover attendere quanto deciso dalla Consulta in merito ai problemi sollevati dalle indicate ordinanze di rinvio; ciò che invece non è (a mio avviso) apprezzabile è quella sorta di automatismo che emerge dalla ordinanza n. 31961 del 9 dicembre 2025, secondo il quale, stante la “pregiudizialità delle questioni di legittimità costituzionali” indicate, la Corte decide “il rinvio della trattazione in attesa della pronuncia della Consulta in proposito”.

Le ragioni delle perplessità e del denunciato difetto di esercizio delle proprie funzioni nomofilattiche non sono correlate al fatto che le Sezioni Unite abbiano ravvisato la necessità di attendere, al fine di assumere la propria sentenza finale, quanto che la Consulta deciderà con riferimento alle questioni di costituzionalità ivi indicate che certamente potranno avere riflesso anche in ordine al “liting case”.

Piuttosto le ragioni delle qui espresse perplessità derivano, nel caso specifico, dalla circostanza, secondo la quale le Sezioni Unite “preso atto delle questioni di costituzionalità indicate”, immediatamente rinviano la propria decisione, senza alcun proprio approfondimento interpretativo.

A mio avviso, in osservanza della propria funzione nomofilattica, le Sezioni Unite avrebbero dovuto, prima di tutto, valutare la identità delle questioni (già sollevate ed ora vaglio della Consulta) con quelle oggetto del processo pendente davanti la Suprema Corte e pronunziarsi circa la (almeno apparente) fondatezza (o meno) delle questioni medesime – e ciò beninteso senza volersi sostituire la decisione della Consulta.

Più precisamente, le Sezioni Unite avrebbero dovuto valutare la possibilità di pervenire (come sarebbe stato a mio avviso possibile) ad una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata delle questioni sollevate dalle indicate ordinanze di rinvio, al fine di poter valutare la possibilità (o meno) di pervenire ad una decisione che tenesse conto delle norme così interpretate.

Ed infatti se – anziché limitarsi a dare atto della (sola) esistenza delle due indicate ordinanze di remissione – le Sezioni Unite avessero vagliato il contenuto delle questioni ivi sollevate, avrebbero potuto formulare (in attuazione della propria funzione nomofilattica) specifiche osservazioni che avrebbero potuto essere di ausilio (financo) alla Consulta che in proposito si dovrà comunque pronunciare.

In questa prospettiva, si sarebbe potuto evidenziare che la questione di costituzionalità ivi sollevate apparivano tutt’altro che fondate, non fosse altro perché:

a) si può ritenere che non esista alcun “automatismo” di effetti delle sentenze penali nel processo tributario (come invece sembra emergere dalle due indicate ordinanze di rinvio) e ciò con riferimento alla libera valutazione del Giudice tributario prima di tutto circa l’identità soggettiva ed oggettiva dei fatti dedotti nei due giudizi e decisi dal giudice penale e soprattutto tenuto conto che il Giudice tributario è tenuto ad applicare in relazione a tali fatti accertati, regole specifiche della materia tributaria ivi comprese le presunzioni legali (assolute, relative o anche talora “semplicissime”);

b) a sua volta il problema della partecipazione (o meno) dell’Amministrazione finanziaria al giudizio penale (attraverso la costituzione di parte civile) può essere risolto (se non superato), considerando che se l’Amministrazione finanziaria (ai sensi dell’art. 129, comma 3-bis, disposizione di attuazione al c.p.p.) è stata informata dal P.M. e messa in grado “di partecipare al giudizio penale” (e non lo abbia fatto per propria scelta o errore) non può opporsi ad una sentenza tributaria che si fondi sui fatti accertati in sede penale.

Diversa evidentemente sarebbe la soluzione se (in violazione delle indicate regole del c.p.p.) l’A.F. non fosse stata messa giuridicamente in grado di partecipare al giudizio penale! In tal caso, il Giudice tributario non potrebbe evidentemente “dare corso” ai fini fiscali alla sentenza penale emessa, dovendo quindi procedere ad una valutazione completamente autonoma.

Evidentemente, sarebbe stato interessante e soprattutto rilevante – instaurando un “dialogo a distanza” con la Consulta) – conoscere l’opinione delle Sezioni Unite, in ordine ad un problema così fondamentale afferente i rapporti fra processo penale e processo tributario e quindi di rilevanza generale.

Analogamente dicasi per quanto concerne la sollevata questione di costituzionalità afferente agli articoli 3 e 53 Cost. con specifico riferimento alla assoluzione in sede penale anche in presenza di una (accertata) manifestazione di capacità contributiva (così la ordinanza di remissione della CGT di Roma).

Al riguardo, l’esercizio della ricordata funzione nomofilattica delle Sezioni Unite avrebbe potuto (quantomeno limitarsi ad) evidenziare la necessità di procedere prima di tutto ad una valutazione circa la identità dei fatti (oggetto della assoluzione in sede penale) con quelli sui quali si fonda la pretesa impositiva e ciò al fine dell’applicazione (con riferimento ai fatti medesimi) delle regole proprie del diritto tributario.

A quel punto, la capacità contributiva da assoggettare ad imposta sarebbe stata desunta dall’applicazione delle regole proprie della materia tributaria a tali “fatti accertati”.

Analogamente, ove le Sezioni Unite avessero esercitato la propria funzione nomofilattica e di dirigismo interpretativo, avrebbero potuto (a dir poco) dubitare della disparità di trattamento (che pure emerge dalla ordinanza di rinvio alla Consulta) fra contribuente attinto da un processo penale e contribuente da esso escluso (stante la minor gravità delle contestazioni formulate).

Anche al riguardo le Sezioni Unite avrebbero potuto formulare una interpretazione costituzionalmente orientata, finendo per ritenere che, nel primo caso (contribuente-imputato) la prova della fondatezza (o meno) della pretesa è rinvenibile nella sentenza penale; nel secondo, invece, tale prova deve essere raggiunta solo nel processo tributario, senza dover immaginare alcuna disparità di trattamento.

Infine, le Sezioni Unite – dialogando a distanza ed anticipatamente con la Consulta – ove avessero esercitato la propria funzione nomofilattica, avrebbero potuto valutare se effettivamente esista disparità di trattamento (denunciata dalla ordinanza della CGT di Roma), tra chi è destinatario di una sentenza penale di assoluzione (cui fa espresso riferimento l’art. 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000) e chi invece ha subito una sentenza di condanna. In tal caso, avrebbe potuto valutare che, accanto alla previsione dell’art. 21 bis cit., si pone (quasi a mo’ di principio generale) la previsione dell’art. 654 c.p.p. che – alle specifiche condizioni soggettive ed oggettive riprodotta anche testualmente dall’art. 21-bis cit. – consente al Giudice tributario di valutare (senza “automatismo” alcuno) ai fini fiscali anche gli effetti di una sentenza di condanna.

Nella specie quindi, anche allo scopo di attivare un dialogo al vertice fra Sezioni Unite e Consulta, è mancato qualsivoglia sforzo argomentativo, in funzione dell’esercizio della funzione nomofilattica che spetta alle Sezioni Unite. Se tale funzione fosse stata esercitata, ci si sarebbe potuto rendere conto che le questioni di costituzionalità sollevate apparivano tutt’altro che fondate, ben potendo essere superate attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata, potendo quindi le Sezioni Unite pervenire ad una decisione definitiva e ciò comunque in pieno rispetto con l’attesa pronuncia della Consulta, con la quale, in tal modo, si sarebbe potuto attivare un (anticipato) “dialogo a distanza”, consentendo quindi al Giudice delle leggi la possibilità di tener conto anche della interpretazione formulata dalle Sezioni Unite.

In definitiva (a mio avviso) la soluzione meramente “attendista” delle Sezioni Unite non trova giustificazione, sia considerando la propria funzione “nomofilattica e regolatoria”, sia considerando che la necessaria osservanza delle diverse funzioni dei due altissimi Consessi non esclude certamente (anzi semmai richiede) una reciproca collaborazione.

Il Giudice ordinario deve interpretare ed applicare le norme al caso specifico; il Giudice delle leggi deve pronunziarsi sulla loro costituzionalità.

Ma l’interpretazione formulata da ciascuno dei due Consessi può essere reciprocamente di ausilio interpretativo.

Non resta, quindi, che attendere la decisione della Consulta, confidando che tale Consesso provveda ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata (art. 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000): interpretazione alla quale ben avrebbero potuto pervenire le Sezioni Unite.

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