L’interpello probatorio “riformato” testimonia l’evoluzione del rapporto Fisco e contribuente

La riforma dell’interpello probatorio non si limita a un mero ripensamento tecnico, ma punta a riposizionare l’interpello tributario che non è più soltanto uno strumento per ottenere un chiarimento interpretativo, ma una vera e propria occasione di confronto preventivo riservata a contribuenti specifici: chi aderisce all’adempimento collaborativo e chi presenta istanza per nuovi investimenti. In questa prospettiva, il riformato interpello probatorio contribuisce a rafforzare la funzione di certezza e stabilità del diritto tributario, prerequisiti essenziali per la crescita economica e la credibilità del sistema fiscale del Paese, nonché un incentivo concreto alla realizzazione di nuovi investimenti. Una riforma, dunque, che testimonia ulteriormente l’evoluzione in corso del rapporto Fisco e contribuente.

Il sistema tributario italiano sta vivendo una fase di profonda trasformazione, con l’obiettivo – mutuato anche dalle linee guida europee e internazionali – della certezza del diritto e di un rapporto di dialogo e fiducia tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

La compliance fiscale è al centro delle politiche di modernizzazione, nella prospettiva di ridurre il contenzioso, promuovere una logica di collaborazione tra Fisco e contribuente, stimolare gli investimenti nazionali ed esteri.

È in questo quadro che si colloca anche la recente riforma dell’interpello probatorio, che si propone di rafforzare ulteriormente la trasparenza, la stabilità e la prevedibilità del rapporto tra amministrazione e contribuenti, nel solco della compliance e proprio con l’obiettivo della promozione degli investimenti nel nostro Paese.

La novella legislativa non si limita a un mero ripensamento tecnico, ma punta a riposizionare l’interpello tributario all’interno di una visione di amministrazione condivisa, nella quale il confronto anticipato e trasparente rappresenta un presidio di certezza giuridica e di efficienza gestionale.

Non muta il contenuto sostanziale dell’istituto, che anche nel rinnovato art. 11, lettera e), dello Statuto continua a costituire lo strumento attraverso il quale il contribuente può richiedere la preventiva verifica della sussistenza delle condizioni e dell’idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di determinati regimi fiscali, nei casi espressamente previsti.

Pertanto, sotto il profilo applicativo, le questioni proponibili in sede d’interpello, anche dopo la riforma, restano le più varie.

A titolo esemplificativo, si pensi all’interpello per la continuazione del consolidato fiscale nazionale in caso di fusione, a quello relativo alla sussistenza dei requisiti per l’accesso al consolidato mondiale, all’interpello previsto per il regime CFC o a quello per l’applicazione del gruppo IVA.

Si tratta di istanze non circoscritte soggettivamente – e dunque, in linea di principio, proponibili da tutti i contribuenti – ma evidentemente limitate sotto il profilo oggettivo, con ripercussioni anche logicamente sull’individuazione dei soggetti legittimati a proporle. Ciò in quanto si tratta di domande che riguardano in prevalenza regimi fiscali destinati a contribuenti di grandi o grandissime dimensioni.

Il legislatore della riforma ha valorizzato proprio tale elemento, riservando l’interpello probatorio a categorie di contribuenti dotate di strutture organizzative complesse e di sistemi di controllo interno evoluti. A tal riguardo, tra i profili di novità recati dalla riforma, merita particolare attenzione l’individuazione di nuove e specifiche condizioni “di stato” per la proposizione dell’interpello probatorio.

Il riformato art. 11 dello Statuto prevede, infatti, che esso sia riservato ai soggetti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo e a coloro che presentano un’istanza di interpello per i nuovi investimenti. Nel primo caso si tratta di contribuenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, 500 milioni per gli anni 2026 e 2027 e 100 milioni a partire dal 2028. Nel secondo, di investitori (italiani e stranieri) che intendono effettuare nel territorio dello Stato importanti investimenti, di valore non inferiore a 15 milioni di euro, con rilevanti e durature ricadute occupazionali.

La scelta del legislatore di circoscrivere l’ambito soggettivo dell’interpello probatorio a tali categorie non è casuale. Essa, come anticipato, riflette la volontà di destinare lo strumento a contribuenti caratterizzati da un elevato livello di affidabilità fiscale e da un approccio strutturato nella gestione del rischio tributario.

In questo modo, la riforma fiscale rafforza il nesso tra l’interpello e le logiche sottostanti all’adempimento collaborativo, promuovendo un modello di relazione continua e preventiva tra Fisco e contribuenti.

Si tratta di una novità di rilievo, coerente con la ratio della delega per la riforma e con i suoi decreti attuativi. Essa introduce un nuovo modo di intendere l’interpello probatorio: non più soltanto uno strumento per il cui tramite ottenere un chiarimento interpretativo, ma una vera e propria occasione di confronto preventivo riservata a contribuenti specifici, interessati a ridurre il rischio fiscale legato alle proprie scelte e a mantenere un rapporto particolare con l’Amministrazione.

Anche perché il regime di adempimento collaborativo e l’interpello sui nuovi investimenti sono istituti riservati – soprattutto il primo – a soggetti che dispongono di un sistema di governance fiscale evoluto, capace di rilevare, monitorare e prevenire i rischi tributari (il c.d. Tax Control Framework).

In questa prospettiva, la riforma dell’interpello probatorio contribuisce a rafforzare la funzione di certezza e stabilità del diritto tributario, prerequisiti essenziali per la crescita economica e la credibilità del sistema fiscale. La prevedibilità del trattamento tributario, garantita attraverso un confronto preventivo e strutturato, diventa così una componente strategica della competitività complessiva del Paese e un incentivo concreto alla realizzazione di nuovi investimenti.

È evidente, quindi, come il riformato sistema tributario miri a valorizzare istituti che fino ad oggi hanno trovato applicazione significativa sì, ma ancora limitata.

Una riforma, dunque, che testimonia ulteriormente l’evoluzione in corso del rapporto Fisco contribuente, che volge verso una dimensione reciprocamente partecipata, nella quale certezza del diritto, cooperazione e stabilità sono sempre più centrali e rappresentano il nuovo paradigma del sistema tributario.

(*) Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

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