Liquidazione giudiziale: la gestione del credito IVA
- 29 Maggio 2025
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista

Con la Norma di comportamento n. 230 del 2025, l’AIDC ha chiarito che il debito IVA generato anteriormente all’avvio della liquidazione giudiziale non si compensa con il credito che si genera posteriormente. Il credito IVA che si è generato anteriormente all’avvio della liquidazione ed è incluso nell’ultima dichiarazione, si compensa, invece, in senso verticale, con il debito che si genera posteriormente.
Con la Norma di comportamento n. 230 del 2025 l’AIDC ha fornito indicazioni sul credito IVA nella liquidazione giudiziale.
Il decreto IVA non introduce significativi elementi di discontinuità tra l’avvio dell’attività d’impresa, l’attività ordinaria “a regime” e la cessazione dell’attività che segue le relative procedure “liquidatorie”, mentre è solo nel momento in cui hanno termine le attività liquidatorie che diviene obbligatoria la cessazione dell’attività ai fini IVA.
In assenza di deroghe espresse, quindi, occorre prendere atto che ai fini IVA, la liquidazione giudiziale rappresenta una particolare procedura avente lo scopo di garantire la par condicio creditorum che si sostituisce ovvero, in alcuni casi, si inserisce, nell’attività di liquidazione con la conseguenza che né l’avvio, né la cessazione della procedura concorsuale comportano l’obbligo di presentare la dichiarazione di cessazione dell’attività, che decorre solo dal momento in cui sono ultimate le operazioni rilevanti agli effetti dell’IVA.
Il debito IVA generato anteriormente all’avvio della liquidazione non si compensa con il credito che si genera posteriormente, ma il credito IVA che si sia generato anteriormente all’avvio della liquidazione, e sia incluso nell’ultima dichiarazione, si compensa, in senso verticale, con il debito che si genera posteriormente.
Differentemente dal primo caso, infatti, la seconda compensazione, è consentita:
– sul piano tributario, in assenza di previsioni contrarie,
– sul piano civilistico, in quanto non lesiva della par condicio creditorum.
Sul punto occorre osservare che le istruzioni di compilazione della dichiarazione IVA annuale richiedono la compilazione di un primo modulo relativo alle operazioni registrate nella parte di anno precedente alla liquidazione giudiziale e la compilazione di un secondo modulo con le operazioni registrate nella seconda parte del periodo dell’anno, è possibile poi dedurre che la procedura concorsuale possa operare compensazioni orizzontali utilizzando il credito IVA ante procedura, se risultante dalla dichiarazione dell’impresa poi avviata alla procedura.
Le imprese assoggettate a procedura di liquidazione giudiziale, non avendo la possibilità di recuperare l’imposta assolta su acquisti e importazioni nel corso delle future operazioni imponibili, conservano il diritto a chiedere il rimborso per il recupero dei crediti dell’imposta la procedura concorsuale può optare, anziché per il riporto a nuovo, per il rimborso del credito IVA ante procedura.
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