Con risoluzione n. 34/E del 30 settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il
modello F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’
art. 54-bis.1 del
D.P.R. n. 633/1972. L’Agenzia delle Entrate può procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, alla liquidazione dell’imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.
L’Agenzia delle Entrate ha istituito, con risoluzione n. 34/E del 30 settembre 2026, i
codici tributo per il versamento, tramite il
modello F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’
art. 54-bis.1 del
D.P.R. n. 633/1972.
L’
art. 54-bis.1, comma 1, del
decreto IVA, introdotto dall’
art. 1, comma 111, lettera a), della
legge n. 199/2025 (
legge di Bilancio 2026) prevede che l’Agenzia delle Entrate, nei termini e alle condizioni ivi previste, può procedere, in caso di
omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, alla
liquidazione dell’imposta, anche avvalendosi di
procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.
Il comma 2 della disposizione stabilisce che quando dai controlli eseguiti emerge un’imposta da versare, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi 60 giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni. Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione.
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Al fine di consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito delle
comunicazioni inviate ai sensi dell’
art. 54-bis.1 del
D.P.R. n. 633/1972, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo:
– 9005 – ART. 54-BIS.1 DPR 633-72 – Liquidazione dichiarazioni IVA omesse.
La risoluzione n. 34/E/2026 istituisce, inoltre, i codici tributo da utilizzare nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario delle comunicazioni, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto e riportato, con il codice tributo 9005, nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alle comunicazioni, ma ne intenda versare solo una quota:
– 95AA – ART. 54-BIS.1 DPR 633-72 Liquidazione dichiarazioni IVA omesse – Imposta;
– 95BB – ART. 54-BIS.1 DPR 633-72 Liquidazione dichiarazioni IVA omesse – Interessi;
– 95CC – ART. 54-BIS.1 DPR 633-72 Liquidazione dichiarazioni IVA omesse – Sanzioni.
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