Nuovo Testo Unico adempimenti e accertamento dal 1° gennaio 2027
- 7 Agosto 2026
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista

Adempimento e accertamento: cosa cambia con il nuovo Testo Unico?
Il Testo Unico accertamento e adempimenti contiene (Parte I) disposizioni relative agli adempimenti, alle comunicazioni e alle dichiarazioni; la Parte II è dedicata alla fase di collaborazione, ai controlli e all’accertamento.
Adempimenti, comunicazioni e dichiarazioni
Il Titolo I è dedicato agli adempimenti relativi all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, nonché all’anagrafe dei rapporti, alle imposte sui redditi, per finire con la semplificazione digitale, che prevede l’istituzione del modello unico di delega per l’accesso ai servizi dell’Agenzia delle Entrate, volta al potenziamento dei servizi mediante l’introduzione di nuovi strumenti digitali e l’implementazione del cassetto fiscale.
Il Titolo II riguarda le comunicazioni ai fini ISA, con le modalità di elaborazione e di messa a disposizione dei dati da parte del fisco nonché gli obblighi comunicativi e dichiarativi da parte dei contribuenti. Spazio poi alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, con indicazione delle modalità e dei termini di trasmissione al fisco.
Nel Titolo III sono contenute le disposizioni relative alle dichiarazioni dei redditi, all’IVA, volte alla semplificazione amministrativa e contabile in materia di adempimenti.
Collaborazione, controlli e accertamento
Nella Parte II del Testo Unico si trovano le disposizioni relative alla collaborazione, ai controlli e all’accertamento.
Concordato preventivo biennale
Viene dato spazio al tema del concordato preventivo biennale (Titolo I, Capo I, Sezione I), con l’indicazione dell’ambito applicativo e del rapporto con gli ISA, con i requisiti necessari ai fini dell’accesso, tra cui rileva:
a) la qualità di contribuente esercente attività d’impresa, arti o professioni che applica gli indici sintetici di affidabilità (requisito soggettivo);
b) l’assenza, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di debiti tributari pendenti ovvero, l’estinzione di quelli specificamente indicati dal Testo Unico (requisito oggettivo).
Nella Sezione III viene poi messo in rilievo l’aspetto relativo all’attività di accertamento nei periodi d’imposta oggetto del concordato: in tale periodo non potranno essere effettuati gli accertamenti, salvo che, all’esito dell’istruttoria del fisco, ricorrano le cause decadenziali.
Collaborazione tra contribuente e fisco
All’interno del Testo Unico si trovano anche disposizioni riguardanti la collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria, con riferimento agli istituti che si ispirano a forme di collaborazione quali la promozione dell’adempimento spontaneo, gli accordi preventivi internazionali, I meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale dell’UE, l’interpello dei nuovi investimenti, la collaborazione e la cooperazione rafforzata e il regime di adempimento collaborativo.
Per quanto concerne l’ultimo istituto, il Testo Unico prevede la descrizione dell’istituto, che ha la finalità di promuovere forme di comunicazione e cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra fisco e contribuenti, nonchè agevolare la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale.
Vengono così indicati i requisiti che dovranno necessariamente sussistere ai fini dell’adesione a tale istituto: il contribuente si dovrà dotare, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate al perseguimento dei relative obiettivi, di un Sistema integrato ed efficace di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, inseriti nel contesto del Sistema integrato di governo aziendale e di controllo interno.
Con l’adesione a tale regime, si producono i seguenti effetti nei confronti del contribuente:
– possibilità di pervenire con l’Agenzia delle Entrate a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilità dell’anticipazione del controllo;
– una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l’interpellante ravvisa rischi fiscali;
– contraddittorio obbligatorio con l’Agenzia delle Entrate in caso di risposta sfavorevole a un’istanza di interpello;
– esonero dalla garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette sia indirette.
Poteri e cooperazione amministrativa
Passando poi al Capo III, troviamo i poteri dell’amministrazione finanziaria, ossia quelli esercitabili dal fisco durante la fase di accertamento: vi si prevede la sequestrabilità dei libri contabili e l’indicazione dei soggetti preposti all’accertamento delle violazioni delle norme che costituiscono reato.
Troviamo poi l’attribuzione e i poteri degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, che provvedono al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione, nonchè all’accertamento e alla riscossione. Spazio poi alla disciplina dei poteri istruttori e delle informative per il monitoraggio dei trasferimenti attraverso i non residenti.
Seguono norme volte alla disciplina delle procedure in materia di accessi, ispezioni e verifiche, disposti dagli Uffici dell’Agenzia, nonché la raccolta e l’utilizzo, che deve essere riservato e corretto, dei dati e delle notizie raccolti e rilevanti ai fini dell’accertamento.
Vengono, inoltre, disciplinati tutti quei controlli fiscali sui circoli privati, nonché lo scambio reciproco di dati e informazioni tra INPS e Agenzia delle Entrate per garantire una maggiore efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi fiscali e contributivi.
Cooperazione amministrativa fiscale
Il Testo Unico consolida la gestione della cooperazione amministrativa nel settore fiscale tra le autorità competenti degli Stati UE, nonché gli adempimenti correlati allo scambio automatico di informazioni con altri Stati esteri e quello obbligatorio in materia di rendicontazione, nonché quello relativo ai meccanismi transfrontalieri e alla raccolta di informazioni dai gestori di piattaforme.
Viene poi attuata la convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate e disciplinato lo scambio automatico di informazioni su cripto-attività.
Imposte sui redditi
IVA
Stesso discorso vale per l’IVA: all’interno del Testo Unico si trovano le norme che stabiliscono l’ufficio competente e quelle relative alla liquidazione e all’accertamento. Con riguardo alla liquidazione, sono presenti norme che definiscono le procedure automatizzate che il fisco dovrà seguire, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, per la liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni dei contribuenti.
Imposta di registro e altri tributi indiretti
il Testo Unico ricomprende poi, nella parte finale, anche la disciplina dell’attività di accertamento per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti.
Relativamente all’imposta di registro, le norme riguardano la definizione del valore dei beni e dei diritti ai fini dell’applicazione dell’imposta nonché delle attività di controllo del valore che l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate svolge, anche al fine di procedere a eventuali rettifiche al valore degli immobili e delle aziende.
Spazio poi all’imposta ipotecaria e catastale, a quella sulle successioni e donazioni, all’imposta di bollo, ai tributi erariali minori (imposte sulle assicurazioni e contrati vitalizi, sugli intrattenimenti, sulle transazioni finanziarie, sui servizi digitali e sulle concessioni governative).
Nel testo Unico si trova anche la disposizione che, ai fini dell’applicazione delle previsioni in materia di imposte sui redditi, IVA, imposta di registro e IMU, definisce un’area come fabbricabile, laddove utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi per il medesimo.
Sono poi previsti I controlli relative alle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP e per le dichiarazioni IVA per le imprese di rilevanti dimensioni. Sistematizzate anche le norme relative alla sospensione delle comunicazioni e dei termini, nonché la proroga di scadenze e remissione in bonis.
Accertamento con adesione
Il Testo Unico contiene, infine, le previsioni riguardanti l’accertamento con adesione, nonché il recupero dei crediti indebitamente compensati. Viene riportata in tal senso la disciplina inerente alla definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell’IVA e nelle altre imposte indirette. Viene altresì precisato in quali casi possa essere effettuata una ulteriore azione accertatrice entro i termini (ad esempio, qualora emergano nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare un nuovo reddito superiore al 50% del reddito definito e comunque non inferiore a una certa soglia monetaria, definizione di accertamenti parziali).
Nel T.U. entra anche la disciplina del procedimento per la definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell’IVA, nonchè per la definizione di altre imposte indirette.