Obbligo PEC: chiarimenti sui provvedimenti di sospensione
- 3 Ottobre 2025
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista

Con il Pronto Ordini 63/2025, il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti precisa che nei casi di casella “inattiva”, “non valida”, “satura”, procederà a diffidare l’iscritto a fornire, entro 30 gg dal ricevimento della diffida, un proprio domicilio digitale valido e funzionante, ovvero a svuotare la casella che risulti “satura” per consentire la ricezione dei messaggi, informando che, in caso di mancato adempimento nei termini indicati, il Consiglio dell’Ordine provvederà, senza ulteriore preavviso, alla sospensione dell’iscritto fino all’adempimento di quanto richiesto.
Il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha pubblicato il Pronto Ordini n. 63/2025 avente ad oggetto: “Obbligo PEC e conseguenti provvedimenti di sospensione”.
In particolare sono stati chiesti chiarimenti “in ordine al tema della tenuta/gestione della casella PEC da parte dei professionisti iscritti all’Albo, e delle conseguenze nei confronti degli stessi nelle differenti ipotesi della mancata gestione, da parte dell’iscritto, della propria casella PEC e dell’eventuale inattività della stessa e nelle ipotesi della mancata comunicazione all’Ordine ab origine del proprio indirizzo digitale o, in caso di intervenuta variazione, della comunicazione del successivo e aggiornato indirizzo digitale, specificando a quale organismo istituzionale spetti la competenza ad agire.
Inoltre è stato chiesto se, analogamente a quanto previsto dall’art. 16 comma 7 del D.L. n. 185/2008 per la mancata comunicazione del domicilio digitale, anche l’inattività sopravvenuta della casella PEC (per casella satura, inattiva o non valida) debba essere sanzionata dal Consiglio dell’Ordine mediante l’imposizione di una sanzione amministrativa o se, diversamente, tale situazione debba essere oggetto di un autonomo procedimento disciplinare da avviare, in tal caso, da parte del Consiglio di Disciplina”.
Nel quesito viene specificato che “Tali chiarimenti si rendono necessari in ragione delle difficoltà operative nel perfezionamento agli iscritti delle notifiche di procedimenti disciplinari, soprattutto nelle ipotesi di indirizzo PEC non valido o inattivo o di casella PEC satura”.
Nel pronto ordini viene evidenziato che la ratio dell’obbligo è finalizzato a garantire l’efficienza, la trasparenza e la certezza giuridica delle comunicazioni mediante l’utilizzo di canali che garantiscano l’immediata disponibilità, tracciabilità e valore legale delle stesse, richiede che la PEC, oltre che ad essere, naturalmente, univocamente riferita all’iscritto, sia attiva, valida e idonea a ricevere comunicazioni. Ne consegue che la presenza di un indirizzo comunicato che risulti “inattivo” (perché la casella PEC è scaduta, è stata disattivata oppure non è mai stata attivata dopo la registrazione) o “non valido” (perché l’indirizzo PEC indicato non è corretto o non è riconosciuto come casella PEC attiva) possa essere equiparata, sul piano degli effetti giuridici, alla mancata comunicazione del domicilio stesso in quanto non viene consentita la funzione propria del domicilio digitale (vale a dire ricevere comunicazioni con efficacia legale). Ugualmente per quanto riguarda la casella di posta “satura”, in quanto inidonea a ricevere messaggi.
In tutti questi casi (casella “inattiva”, “non valida”, “satura”) il Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 37, comma 7-bis del D.L. 76/2020, procederà a diffidare l’iscritto a fornire, entro 30 gg dal ricevimento della diffida, un proprio domicilio digitale valido e funzionante, ovvero a svuotare la casella che risulti “satura” per consentire la ricezione dei messaggi, informando che, in caso di mancato adempimento nei termini indicati, il Consiglio dell’Ordine provvederà, senza ulteriore preavviso, alla sospensione dell’iscritto fino all’adempimento di quanto richiesto.
Nel pronto ordini si ricorda, infine, che l’art. 26, comma 1, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale stabilisce che “I provvedimenti disciplinari di cui agli articoli 10 e 25 del presente Regolamento, vengono notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario …” per cui in caso di impossibilità di utilizzo della PEC/domicilio digitale il Consiglio di Disciplina dovrà procedere a notifica nei termini previsti secondo una delle altre modalità indicate dal Regolamento stesso.
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