Partecipazione alle gare di appalto e compliance tributaria. La Consulta apre a ripensamenti del legislatore

La compliance tributaria si intreccia sempre più spesso anche con le attività delle imprese. Uno dei casi più eclatanti di queste complesse relazioni è costituito dalla partecipazione alle gare di appalto, che la normativa impedisce quando sussiste un inadempimento, definitivamente accertato, agli obblighi di pagamento dei tributi. La Corte costituzionale, con sentenza n. 138 del 2025, è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di tale normativa. La lettura della decisione è interessante sotto più profili e la parte finale della sentenza apre spazi a ripensamenti del legislatore, il quale, nel rispetto delle norme europee, potrà valutare se adeguare le soglie di esclusione, al fine di consentire la massima partecipazione alle gare, e se dare rilievo ad un ravvedimento dell’aspirante concorrente che sopraggiunga al definitivo accertamento della violazione. Adeguamento della normativa che avrebbe anche l’effetto di non incentivare un inutile contenzioso tributario.

La compliance tributaria si intreccia sempre più spesso con le attività del contribuente, soprattutto se si tratta di imprese. Basta ricordare la vicenda tortuosa della impugnabilità dell’estratto di ruolo, a conclusione (per ora) della quale il legislatore ha dovuto riconoscere che possono esservi casi nei quali una pretesa fiscale, sebbene “dormiente”, può giustificare la reazione giurisdizionale quando la situazione di contribuente inadempiente pregiudica interessi rilevanti del soggetto passivo.

Uno dei casi più eclatanti di queste complesse relazioni è costituito dalla partecipazione alle gare di appalto, che deve essere impedita quando sussiste, a legislazione vigente, un inadempimento, definitivamente accertato, agli obblighi di pagamento di tributi per un importo superiore a € 5.000. In sostanza, l’aspirante alla gara che si trovi in tale situazione incorre in una esclusione obbligatoria dalla gara (così prevedono sia la legislazione nazionale, ossia il codice dei contratti pubblici – D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – nelle due ultime versioni, come integrato da decretazione del MEF; sia, a monte, la normativa europea); mentre, se la violazione non è definitivamente accertata, l’esclusione può essere disposta quando l’importo del tributo non pagato è rilevante in relazione all’importo della gara (10%), e comunque se non è inferiore a 35.000 euro.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2025, è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di tale normativa, in un caso nel quale un’impresa era stata necessariamente esclusa per omesso pagamento definitivamente accertato di un contributo unificato pari a circa 18.000 euro da una gara di appalto del valore di oltre nove milioni. Si verteva in ipotesi di esclusione obbligatoria, trattandosi di violazione definitivamente accertata e il dubbio di legittimità costituzionale, soprattutto sotto il profilo della irrazionalità di una sanzione sproporzionata, lamentava l’automatismo ineluttabile della causa escludente, per la mancanza del riferimento al valore dell’appalto, considerato rilevante invece dalla disposizione regolatrice dell’esclusione discrezionale per violazioni non definitive.

La sentenza dichiara non fondata la questione di costituzionalità, anche se nella parte finale invita – senza i toni del vero e proprio monito – il legislatore a valutare gli accorgimenti consentiti dalla normativa europea (che per la verità non incoraggia molto in tal senso, ponendo il limite, perché la violazione sia trascurata, della parvità dell’importo “evaso”).

La lettura della decisione è interessante sotto più profili, sia perché valuta la conformità della legislazione nazionale alla normativa europea, sia perché individua i plurimi interessi tutelati dalla norma: evitare che le amministrazioni contrattino con imprese in situazione irregolare, quale che ne sia la causa giustificatrice; garantire parità concorrenziale evitando che alle gare possano presentare offerte più vantaggiose imprese autofinanziate da evasioni fiscali; infine, last but not least, indurre questa tipologia di imprese che ha continuativi rapporti con amministrazioni pubbliche ad essere sempre compliant nei confronti degli obblighi fiscali.

La soglia individuata per qualificare come escludente la violazione fiscale, pari a € 5.000, viene considerata non manifestamente illogica o sproporzionata, anche perché tratta da una disposizione di legge che quantifica in tale importo la soglia oltre la quale le amministrazioni non possono effettuare pagamenti, se non previo accertamento della inesistenza di carichi in riscossione inadempiuti (art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973, c.d. blocco dei pagamenti).

Queste considerazioni, combinate poi con il consueto – ma corretto – richiamo alla discrezionalità che al legislatore deve essere riconosciuta, inducono la Consulta a rigettare la questione, superando anche l’ultimo profilo di dubbio sollevato dall’ordinanza di rimessione, che riguardava il differente trattamento accordato alle violazioni non definitivamente accertate (rilevanti solo se di entità rilevante, in termini assoluti e relativi al valore della gara). La Corte agevolmente nota che le due situazioni sono strutturalmente diverse e, pertanto, la pretesa di vederle accomunate da identico o similare trattamento è ingiustificata.

Nella sua perentorietà, può la motivazione indurre a ritenere che la Corte costituzionale non abbia avuto alcun tipo di dubbi? La risposta sembra negativa. La parte finale della sentenza apre spazi a ripensamenti del legislatore, il quale, nel rispetto delle norme europee, potrà valutare se adeguare le soglie di esclusione, al fine di consentire la massima partecipazione alle gare, e se dare rilievo ad un ravvedimento dell’aspirante concorrente che sopraggiunga al definitivo accertamento della violazione.

Questo adeguamento della normativa ad un’impostazione più mite, o meno rigorosa, avrebbe – ma questa è una considerazione personale – anche l’effetto di non incentivare un inutile contenzioso tributario, finalizzato esclusivamente a diluire nel tempo il definitivo accertamento della violazione (se l’atto impositivo che la accerta è infatti sottoposto alla Corte di giustizia tributaria, la pendenza del giudizio esclude la definitività, anche in caso di sentenza sfavorevole ancora impugnabile).

Un’ultima considerazione riguarda la prova della violazione e la modalità di conoscenza da parte dell’aspirante alla gara della propria situazione di irregolarità. Può apparire paradossale, ma può verificarsi che un tributo, magari di scarso peso economico, venga trascurato con omissione degli obblighi di pagamento solo perché dimenticato dal contribuente; il caso devoluto alla Corte costituzionale era significativo in tal senso, e la parte esclusa dalla gara lo aveva fatto presente senza che la questione sia stata considerata, perché si trattava dell’omesso pagamento di un contributo unificato, che nemmeno risultava dalla certificazione ottenuta dall’impresa presso l’Agenzia delle Entrate. Per sottrarsi alla causa di esclusione automatica, l’impresa avrebbe dovuto impugnare – sia pure senza alcuna ragione – l’atto impositivo, in modo da rientrare nella sfera delle violazioni non definitive, la cui soglia è considerevolmente più alta (10% dell’appalto, e comunque superiore a 35.000 euro).

Altro tema rilevante, che qui non può essere considerato, è quello della certificazione (DURF, dichiarazione di regolarità fiscale) che attesti una violazione definitiva invece insussistente, o non ancora irreversibile. Il certificato può presentare vizi, omissioni, errori, dei quali o si occupa incidentalmente il giudice amministrativo, se la questione è dedotta nell’ambito di un giudizio sulla (mancata) esclusione da una gara, o il giudice civile (Cass. n. 10665/2024) se si propone un’azione a tutela del diritto soggettivo (ad es. risarcimento del danno derivato dall’errore). Resta in ombra, invece, la giurisdizione tributaria, che peraltro sarebbe invece la più idonea a valutare fino a che punto l’illecito ci sia e sia stato definitivamente accertato, a valutare insomma la correttezza del certificato.

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