Per le imprese sociali non costituite in società ammessa solo l’esenzione IVA
- 6 Febbraio 2026
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista

È stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se le imprese sociali costituite in altro modo (molte, ad esempio, sono fondazioni) continuano a fatturare le prestazioni dei numeri 15, 19, 20 e 27-ter in regime di esenzione, senza possibilità di optare per l’imponibilità con l’aliquota del 5%.
ONLUS, istanza di iscrizione al RUNTS e esenzioni IVA
Inoltre, nel caso in cui siano fatturate delle cure in regime di esenzione IVA, quali sono i risvolti in caso di rigetto dell’istanza di iscrizione della ex ONLUS o nel caso in cui, a fronte di un’istanza presentata entro i termini, l’iscrizione non si concretizzi entro l’anno 2026?
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 è data alle ONLUS la possibilità di accedere al regime fiscale in favore degli ETS.
Nel rispetto delle condizioni richieste dal Codice del Terzo settore, gli enti ancora iscritti all’anagrafe delle ONLUS al 31 dicembre 2025 che intendono acquisire la qualifica di ETS devono presentare entro il 31 marzo 2026 all’Ufficio del Registro unico territorialmente competente la domanda di iscrizione, indicando la sezione nella quale intendono essere iscritte, allegando copia dell’atto costitutivo e dello statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore e degli ultimi due bilanci approvati.
Il termine del 31 marzo 2026 resta fermo anche per le ONLUS con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare. Si evidenzia che, nell’ipotesi in cui l’ONLUS richieda l’iscrizione nel registro unico entro tale termine e questa sia accolta, l’ente acquisisce la qualifica di ETS con decorrenza dall’inizio del periodo d’imposta 1° gennaio 2026, se l’ente ha il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, senza soluzione di continuità con la qualifica di ONLUS.
Considerando l’effetto retroattivo dell’accoglimento della domanda di iscrizione al RUNTS e il termine del 31 marzo 2026 per presentare la relativa domanda, continua l’Agenzia, si può ritenere applicabile il regime di esenzione IVA da parte delle ex ONLUS per le prestazioni di cui all’art. 10, numeri 15, 19, 20 e 27-ter, anche dal 1° gennaio 2026 e in attesa della presentazione dell’istanza, nel caso in cui la domanda sia accolta.
La qualifica di ETS si intenderà acquisita a decorrere dall’inizio del periodo di imposta, senza soluzione di continuità. In caso di diniego, la ONLUS dovrà provvedere a rettificare le fatture già emesse e applicare il regime fiscale proprio.
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