Per le imprese sociali non costituite in società ammessa solo l’esenzione IVA

Il D.Lgs. n. 186/2025 ha escluso dal perimetro applicativo dell’esenzione IVA le imprese sociali costituite sotto forma di società. Le imprese sociali costituite in altro modo (molte, ad esempio, sono fondazioni) possono invece fatturare le prestazioni dei numeri 15, 19, 20 e 27-ter, dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 in regime di esenzione, senza possibilità di optare per l’imponibilità con l’aliquota del 5%.

È stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se le imprese sociali costituite in altro modo (molte, ad esempio, sono fondazioni) continuano a fatturare le prestazioni dei numeri 15, 19, 20 e 27-ter in regime di esenzione, senza possibilità di optare per l’imponibilità con l’aliquota del 5%.

L’Agenzia ha rilevato che il decreto attuativo della delega fiscale ha sostituito le ONLUS quali soggetti che beneficiano dell’esenzione ai numeri 19, 20 e 27-ter dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 con gli enti del Terzo settore, escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V del Codice civile.
Il successivo art. 4, D.Lgs. n. 186/2025 ha inoltre modificato il n. 1 della Tabella A parte II-bis allegata al D.P.R. n. 633/1972, includendo tra i soggetti che beneficiano dell’aliquota agevolata del 5% anche le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V del Codice civile per le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20, 21 e 27-ter dell’art. 10 del decreto IVA se rese in favore dei soggetti indicati nello stesso n. 27-ter. Ciò permette pertanto alle imprese sociali costituite in forma diversa da quella societaria, comprese le fondazioni, di poter beneficiare dell’esenzione di cui ai numeri 15,19, 20 e 27-ter dell’art. 10 del decreto IVA. Non è invece possibile per tali soggetti optare per l’aliquota agevolata del 5%.

ONLUS, istanza di iscrizione al RUNTS e esenzioni IVA

Viene chiesto se l’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, numeri 15, 19, 20, 27-ter del D.P.R. n. 633/1972, nel caso in cui una ONLUS debba presentare l’istanza di iscrizione al registro unico per acquisire la qualifica di ente del Terzo settore, entro il 31 marzo 2026 possa essere applicata alle fatture emesse anche nel periodo dal 1° gennaio 2026 nelle more della presentazione, a prescindere dall’esito dell’istanza. Oppure è necessario che la stessa ex ONLUS, nel corso del 2026, prima di poter emettere fatture in regime di esenzione per le prestazioni suddette, debba aver presentato l’istanza laddove sia acconsentito emettere le fatture?

Inoltre, nel caso in cui siano fatturate delle cure in regime di esenzione IVA, quali sono i risvolti in caso di rigetto dell’istanza di iscrizione della ex ONLUS o nel caso in cui, a fronte di un’istanza presentata entro i termini, l’iscrizione non si concretizzi entro l’anno 2026?

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 è data alle ONLUS la possibilità di accedere al regime fiscale in favore degli ETS.

Nel rispetto delle condizioni richieste dal Codice del Terzo settore, gli enti ancora iscritti all’anagrafe delle ONLUS al 31 dicembre 2025 che intendono acquisire la qualifica di ETS devono presentare entro il 31 marzo 2026 all’Ufficio del Registro unico territorialmente competente la domanda di iscrizione, indicando la sezione nella quale intendono essere iscritte, allegando copia dell’atto costitutivo e dello statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore e degli ultimi due bilanci approvati.

Il termine del 31 marzo 2026 resta fermo anche per le ONLUS con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare. Si evidenzia che, nell’ipotesi in cui l’ONLUS richieda l’iscrizione nel registro unico entro tale termine e questa sia accolta, l’ente acquisisce la qualifica di ETS con decorrenza dall’inizio del periodo d’imposta 1° gennaio 2026, se l’ente ha il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, senza soluzione di continuità con la qualifica di ONLUS.

Considerando l’effetto retroattivo dell’accoglimento della domanda di iscrizione al RUNTS e il termine del 31 marzo 2026 per presentare la relativa domanda, continua l’Agenzia, si può ritenere applicabile il regime di esenzione IVA da parte delle ex ONLUS per le prestazioni di cui all’art. 10, numeri 15, 19, 20 e 27-ter, anche dal 1° gennaio 2026 e in attesa della presentazione dell’istanza, nel caso in cui la domanda sia accolta.

La qualifica di ETS si intenderà acquisita a decorrere dall’inizio del periodo di imposta, senza soluzione di continuità. In caso di diniego, la ONLUS dovrà provvedere a rettificare le fatture già emesse e applicare il regime fiscale proprio.

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