Plastic Tax, ancora un rinvio. In attesa dell’abrogazione?
- 23 Maggio 2026
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista

Internalizzare i costi ambientali connessi all’utilizzo di plastica monouso, orientando i comportamenti degli operatori economici con un disincentivo fiscale: è la finalità della plastic tax italiana. Ma in una logica di sistema, la plastic tax si inserisce in un contesto più ampio di matrice europea. Ecco allora che si pongono due problemi: qualora a livello politico si ritenga di mantenere l’imposta, vi è la necessità di individuare un termine certo, non più procrastinabile, a far data dal quale la plastic tax trovi effettiva applicazione (o, in caso contrario, definitiva abrogazione); l’esigenza che ogni intervento volto a dare attuazione al tributo sia valutato anche alla luce del quadro multilivello di fiscalità ambientale in cui si inserisce, soprattutto con riferimento ai profili comunitari. Non resta che augurarsi, dunque, che quello disposto dalla legge di Bilancio 2026 sia l’ultimo rinvio della plastic tax ed il nostro sistema tributario sia in grado di scegliere in quale direzione andare.
Si allontana ulteriormente l’entrata in vigore della plastic tax (imposta indiretta sui manufatti in plastica con singolo impiego, c.d. MACSI), introdotta con finalità di politica ambientale e strutturata in modo tale da incidere, attraverso un meccanismo di prezzo, sulle scelte produttive e di consumo lungo l’intera filiera.
La funzione di questo tributo, in altri termini, sarebbe quella di internalizzare i costi ambientali connessi all’utilizzo di plastica monouso, orientando – su più livelli – i comportamenti degli operatori economici mediante un disincentivo fiscale.
In una logica di sistema, la plastic tax si inserisce in un contesto più ampio, di matrice europea, ove la fiscalità ambientale – seppur con i limiti derivanti dal principio di unanimità – assume un ruolo sempre più crescente.
Così facendo, si è riallineata, peraltro, la decorrenza della plastic tax a quella della sugar tax, dopo una fase in cui le due imposte avevano seguito percorsi temporali distinti: tant’è vero che l’entrata in vigore della prima era stata posticipata al 1° luglio 2026, quella della seconda, invece, al 1° gennaio 2026.
L’ultima posticipazione si inserisce in una sequenza – a dire il vero, ormai “strutturale” – di rinvii che, a partire dal 2020, hanno progressivamente inciso sull’efficacia del tributo, che risulta oggi particolarmente compromessa dalla volontà – espressa nel disegno di legge di bilancio – di “sterilizzare” l’imposta fino al 31 dicembre 2026. Questo verbo evoca evidentemente una volontà legislativa che va ben oltre il rinvio della norma, e lascia presagire la sua abrogazione; se non altro perché – come già evidenziato dai primi commentatori – alla previsione di un “dies ad quem” della sterilizzazione non corrisponde un “dies a quo” certo, con la conseguenza che l’ultimo differimento sembra più atteggiarsi come un preludio alla definitiva espunzione del tributo dal sistema tributario.
Viene da chiedersi il perché dei ripetuti differimenti.
La risposta al quesito è riconducibile a una pluralità di fattori tra loro concorrenti.
Per un verso, esigenze di politica economica hanno indotto il legislatore a evitare l’introduzione di nuovi oneri in comparti caratterizzati da un utilizzo strutturale di imballaggi plastici – basti pensare, a titolo esemplificativo, all’industria alimentare, alla moda, alla grande distribuzione e alle filiere del largo consumo – nei quali la sostituibilità della plastica vergine risulterebbe particolarmente complessa, anche in ragione dei significativi investimenti richiesti per una riconversione produttiva.
Sotto un diverso profilo, emergono criticità connesse alla determinazione della base imponibile, fondata sul contenuto di plastica vergine, nonché alla gestione degli obblighi dichiarativi in presenza di filiere produttive e distributive articolate.
Tali criticità si accentuano se si considera, peraltro, il perimetro oggettivo del tributo, che ricomprende, oltre ai prodotti finiti, anche dispositivi accessori e prodotti semilavorati destinati alla produzione di MACSI. In particolare, la nozione di “semilavorato” si presta a interpretazioni estensive, con il rischio di attrarre a tassazione componenti suscettibili di impieghi plurimi o destinati a ulteriori trasformazioni, con conseguenti incertezze circa la corretta delimitazione dell’imposizione.
A tali profili si affiancano ulteriori complessità connesse alla determinazione della quota di plastica vergine rispetto a quella riciclata (c.d. mass balance), soprattutto in presenza di processi produttivi articolati o di utilizzo di componenti già assoggettati ad imposta in fasi precedenti, con conseguente necessità di evitare fenomeni di duplicazione del prelievo.
In tale contesto, il richiamo alla struttura del tributo consente di porre in luce ulteriori aspetti di criticità.
Sotto il profilo tecnico, la determinazione della plastic tax è parametrata al peso della plastica contenuta nei MACSI, con aliquota pari a 0,45 euro per chilogrammo, e individua quali soggetti passivi, a seconda delle fattispecie, il fabbricante nazionale, l’acquirente intra-UE o l’importatore.
Ne deriva una struttura impositiva che, pur formalmente riconducibile alle imposte sui consumi, presenta una modalità di applicazione anticipata lungo la filiera, con effetti che si propagano lungo la catena distributiva.
Da ciò discende che il prelievo, pur riferito al consumo, incide sulle fasi iniziali della produzione e della commercializzazione, imponendo agli operatori adeguamenti organizzativi e produttivi che precedono l’immissione del bene sul mercato.
In questo contesto, un ulteriore (e giuridicamente decisivo) elemento di complessità deriva dal rapporto tra la plastic tax nazionale e il contributo europeo sui rifiuti di imballaggi in plastica non riciclati, introdotto quale risorsa propria dell’Unione europea. Quest’ultimo, parametrato al peso dei rifiuti non riciclati e gravante sugli Stati membri, si affianca alla disciplina interna, determinando un potenziale rischio di sovrapposizione tra livelli impositivi distinti, ma riferiti al medesimo fenomeno economico.
In assenza di un coordinamento esplicito tra i due strumenti, non può escludersi il verificarsi di effetti cumulativi lungo la filiera, suscettibili di incidere sulla competitività degli operatori e di alterare il funzionamento del mercato interno.
Ora, è evidente che le questioni in discussione pongono dinanzi a un tema duplice: da un lato, e qualora a livello politico si ritenga di mantenere l’imposta, vi è la necessità di individuare un termine certo – non più procrastinabile – a far data dal quale la plastic tax trovi effettiva applicazione (o, in caso contrario, definitiva abrogazione); dall’altro, l’esigenza che ogni intervento volto a dare attuazione al tributo sia valutato anche alla luce del quadro multilivello di fiscalità ambientale in cui si inserisce, soprattutto con riferimento ai profili comunitari.
In difetto di tali condizioni, il prelievo rischia di snaturare la propria funzione, e di tradursi in un intervento inefficace sotto il profilo ambientale e potenzialmente distorsivo sotto il profilo economico.
Non resta che augurarsi, dunque, che quello disposto dalla legge di Bilancio 2026 sia l’ultimo rinvio della plastic tax, ed il nostro sistema tributario sia in grado di scegliere in quale direzione andare, in ogni caso in sintonia con il diritto comunitario.
(*) Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore