Presunzione di distribuzione di dividendi ai soci: siamo in attesa di novità

Secondo la Cassazione, se viene accertato un reddito d’impresa superiore a quello dichiarato si verifica l’operatività della presunzione di distribuzione dei dividendi ai soci: salvo una prova contraria spesso diabolica, il maggior reddito ai fini IRES viene cioè imputato in capo a tutti i soci, in funzione della relativa quota di partecipazione nella società. Ciò collide completamente con lo schema impositivo dell’IRES, come pensato dal legislatore, che prevede la soggettività passiva della società e la tassazione del socio solo al momento della percezione monetaria del dividendo, quale reddito di capitale. È, oggi, quindi necessario un intervento su due livelli, sia legislativo che giurisprudenziale. In quale direzione?

Dagli ultimi dati disponibili sul sito del MEF le società di capitali che hanno presentato una dichiarazione dei redditi ai fini IRES in Italia sono circa 1,3 milioni, di cui circa il 92% sono società a responsabilità limitata. Di questi soggetti, il dato aggregato non rende disponibili notizie circa la relativa composizione societaria, ma la ripartizione per classi di ricavo ci dice che solo il 12% dei soggetti ha un volume d’affari superiore a 2 milioni di euro.

Possiamo, dunque, pensare che la stragrande maggioranza delle s.r.l. sia di piccole dimensioni e presenti, di conseguenza, una ristretta base sociale, spesso a carattere familiare. Se così è, l’attuale “granitica” posizione giurisprudenziale della Cassazione (per tutte Cass., Sez. trib. ord. n. 4236 del 25 febbraio 2026) circa la presunzione di distribuzione di dividendi ai soci dei maggiori redditi fiscali accertati in capo alla società riguarda, a grandi linee, circa un milione di soggetti.

Vale la pena di riepilogare di che cosa si tratta.

Secondo la Cassazione, tutte le volte che viene accertato un reddito d’impresa superiore a quello dichiarato dal contribuente si verifica l’operatività di questa presunzione, secondo cui il maggior reddito ai fini IRES viene imputato in capo a tutti i soci, in funzione della relativa quota di partecipazione nella società. La presunzione può essere contrastata solo dimostrando che i maggiori redditi sono stati accantonati in società (quali riserve occulte), ovvero sono stati destinati a reinvestimenti nella società medesima; in alcuni casi viene ammessa la dimostrazione contraria, provando in modo rigoroso che il socio era totalmente estraneo alla gestione dell’impresa.

Appare evidente che il ragionamento della Cassazione si risolve in una sorta di “automatismo” sostanziale, anche se non vi è in realtà alcuna norma positiva in tal senso; è una vera e propria presunzione giurisprudenziale, non prevista però da una norma di legge.

La regola derivante da questa presunzione è che il reddito accertato in capo alla società si trasforma immediatamente in reddito accertabile in capo ai soci: in definitiva, è come se all’interno delle società a ristretta base sociale sussistessero due distinti schemi impositivi: quello dell’autonoma soggettività passiva della società ai fini IRES, limitatamente ai redditi dichiarati, e quello dell’imputazione per trasparenza direttamente in capo ai soci, per i maggiori redditi accertati.

Appare evidente come ciò collida completamente con lo schema impositivo dell’IRES, come pensato dal legislatore, che prevede la soggettività passiva della società e la tassazione del socio solo al momento della percezione monetaria del dividendo, quale reddito di capitale. Purtroppo, si tratta di una “stanca” ripetizione di decine di sentenze molto simili una all’altra, frutto probabilmente non tanto di attente considerazioni giuridiche, quanto dell’uso di strumenti di “simil-AI”, che vanno a ricercare i precedenti per riproporre soluzioni ad essi conformi.

A nostro avviso è oggi assolutamente necessario un doppio intervento in questa materia.

In primo luogo, il legislatore dovrebbe finalmente dare seguito a quanto stabilito dall’art. 17 della legge delega sulla riforma tributaria (legge n. 111/2023), secondo cui occorre assicurare la certezza del diritto tributario limitando la presunzione in questione ai soli casi in cui è accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l’esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti.

La ragione di questa limitazione è chiarissima: non vi è una automatica sovrapposizione ed identità fra maggiori imponibili fiscali e correlati (eventuali) utili civilistici, stante le differenti regole per la determinazione di questa due entità. Possono essere materialmente oggetto di distribuzione ai soci solo quelle poste (non dichiarate) concretamente suscettibili di attribuzione in denaro o in altre utilità economiche per le quali vi possa essere una materiale apprensione da parte di questi ultimi; ciò significa – ad esempio – che non dovrebbe operare la presunzione in tutti i casi in cui l’accertamento IRES riguardi solo costi sì esistenti, ma non deducibili fiscalmente.

A mio avviso, la nuova norma che dovrà essere introdotta dovrà essere molto esplicita al riguardo, e dovrebbe anche avere un’efficacia retroattiva, nel senso che si dovrebbe pensare ad una sorta di norma di interpretazione autentica, in modo tale da porre fine al contenzioso in essere, basato unicamente sulle precedenti posizioni della Cassazione, laddove la loro applicazione non sia più conforme ai principi dettati appunto dalla legge delega.

Il secondo intervento deve poi riguardare l’aspetto della prova contraria, eccessivamente restrittiva secondo l’attuale giurisprudenza della Cassazione, che appare inutilmente “bloccata” sulle proprie posizioni, fra l’altro mai chiarite sotto il profilo strettamente economico e operativo.

L’idea che si debba provare che il denaro frutto dell’evasione fiscale è rimasto in società quale riserva occulta è di fatto impraticabile e si risolve in una prova diabolica. Ancora peggio sembra la seconda “prova” ripetuta nelle sentenze in materia fino ad ora pubblicate: se occorre dimostrare che il nero è stato reinvestito in società, significa che di fatto si tratterebbe di utili monetari (e quindi dividendi tassabili!) poi reimmessi nel circuito aziendale quale finanziamento dei soci; se la reimmissione invece fosse a sua volta “in nero”, avremmo un’altra prova diabolica a carico del socio, che dovrebbe dimostrare – ad esempio – di aver acquistato in proprio beni strumentali utilizzati di fatto nell’attività aziendale, ovvero dimostrare che sia stata la società a procedere all’acquisto senza contabilizzare alcunché! Insomma, un bel pasticcio.

Sul punto dunque, occorre un profondo ripensamento da parte della Cassazione, che riveda integralmente l’aspetto della prova contraria, rendendola ampia, per venire incontro a tutte quelle situazioni non facilmente codificabili ex ante, ma sostanzialmente riconducibili alla dimostrazione di chi effettivamente aveva la possibilità, per la sua posizione all’interno della società, di maneggiare il nero; in tale nuovo quadro interpretativo, la mera ripartizione fra i soci degli utili non dichiarati in proporzione alla quote sociali rimarrebbe l’estrema ratio, in assenza di ragionevoli elementi inversi.

Attendiamo, dunque, con fiducia novità in materia e ci auguriamo che sia il legislatore che il giudice di legittimità mettano finalmente ordine in questa controversa questione, ripensando integralmente il campo di applicazione della presunzione in oggetto ed il correlato regime della prova contraria.

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