Procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche anche per mutuo oggetto di frazionamento in quote

Con la risoluzione n. 23 del 19 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cancellazione semplificata dell’ipoteca, resa espressamente possibile dal legislatore nell’ipotesi di mutui accollati a seguito di frazionamento, è applicabile anche nei casi in cui, a seguito del frazionamento, sia stata estinta la singola quota di finanziamento, ancorché non sia intervenuto accollo, in quanto tale ultima circostanza non incide sul presupposto estintivo rilevante ai fini della disciplina in esame.

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