Il contribuente deve adempiere fedelmente e fattivamente, senza comportamenti elusivi o artificiosi, in modo da partecipare alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva, come insegna l’
art. 53 Cost.; l’Amministrazione finanziaria ha il dovere di controllare la correttezza degli adempimenti posti in essere dal privato, favorendo però la compliance e senza adottare misure inutilmente gravose e pervasive, come insegna anche la CEDU. Solo dal contemperamento di queste due esigenze si fonda il necessario patto di fiducia fra Stato e cittadino, che si pone alla base del fenomeno dell’imposizione fiscale. Capita che la lettura di alcune sentenze della Corte di cassazione conducano a qualche amara constatazione sull’effettiva applicazione dei principi che, a mio parere, costituiscono l’asse fondante dell’intero Statuto dei diritti del contribuente.
La lettura della
sentenza n. 31114/2025 della Corte di Cassazione, al di là di quanto letteralmente espresso, conduce a qualche amara constatazione sull’effettiva applicazione, anche da parte dell’Amministrazione finanziaria, dei principi di “
buona fede e correttezza” nei rapporti fra
fisco e cittadino che – a mio avviso – costituiscono l’
asse fondante dell’intero
Statuto dei diritti del contribuente.
Il
cittadino, in quanto contribuente, deve
adempiere fedelmente e fattivamente, senza comportamenti elusivi o artificiosi, in modo da partecipare alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva, come insegna l’
art. 53 Cost.; l’
Amministrazione finanziaria ha il
dovere di controllare la correttezza degli adempimenti posti in essere dal privato,
favorendo però la
compliance e senza adottare misure inutilmente gravose e pervasive, come insegna anche la Corte Europea dei diritti dell’uomo. Solo dal
contemperamento di queste
due esigenze si fonda il necessario
patto di fiducia fra Stato e cittadino, che si pone alla base del fenomeno dell’imposizione fiscale.
Il caso affrontato dalla sentenza citata era quello di un pensionato 80enne che aveva acquistato una quota di una S.r.l. (appartenente peraltro al suo originario nucleo familiare) al prezzo di 99.000 euro. Questa circostanza, in diretta applicazione dell’
art. 38 del
D.P.R. n. 600/1973 costituisce un “fatto certo” che legittima di per sé l’accertamento sintetico, qualora i redditi del contribuente non giustifichino detta uscita monetaria.
Prescindiamo un attimo dalla considerazione che l’operazione effettuata (cessione di detta partecipazione dalla figlia al padre) è fiscalmente fonte di possibili indagini, che probabilmente nasconde una effettiva donazione, che è stata ideata per motivi che quasi certamente erano di natura extrafiscale, e da ultimo che la difesa in punto di merito da parte del contribuente è stata molto carente.
Quello che qui interessa è che – leggendo le carte – non si sia instaurato un effettivo contraddittorio preventivo – anche se (forse) non obbligatorio, ma solo “discrezionale” (!) in base alla legge vigente al tempo in cui fu effettuato l’accertamento, e che l’Ufficio non abbia ritenuto meritevoli di considerazione, neppure in sede di autotutela in corso di giudizio, gli elementi (seppure indiziari) addotti dal contribuente a sua difesa, e cioè le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dalla figlia circa la natura dell’operazione ed il fatto, risultante dell’atto di cessione delle quote, da cui si evinceva che il pattuito corrispettivo di 99.000 euro era stato versato dall’acquirente a mezzo di assegno bancario tratto su un conto corrente intestato alla figlia medesima.
In sostanza, in punto di diritto, nel caso di specie la
Cassazione non poteva che
dare ragione all’
Amministrazione finanziaria; resta però il fatto che l’Ufficio avrebbe ben potuto fare migliore uso dei citati principi di correttezza e buona fede sanciti dall’
art. 10 dello
Statuto del contribuente, meglio apprezzando la concreta situazione fattuale, gli elementi disponibili (anche se non costituenti “prova certa”), per
evitare quel
rigido automatismo presuntivo che, al di là della lettera della legge,
non può certamente
fondare un
corretto rapporto fra
fisco e cittadino, il quale non potrà che sentirsi in qualche modo ingiustamente colpito da un sistema percepito come oppressivo.
Il che non può essere: l’Amministrazione finanziaria ha dunque un compito sempre più importante in termini di consapevolezza del suo ruolo, come le stesse novità puntualmente espresse dallo Statuto del contribuente, quali i principi di proporzionalità dell’azione amministrativa, di contraddittorio obbligatorio e di autotutela dimostrano, e che necessitano appunto di essere effettivamente e concretamente messi in campo.
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