Rappresentante doganale indiretto responsabile solidale anche per l’IVA all’importazione

Inclusione dell’IVA all’importazione tra i diritti di confine

Rispetto all’attuale formulazione dell’art. 34 del D.P.R. n. 43/1973 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), tra i diritti di confine viene esplicitamente inserita l’IVA, al fine di chiarire che anche a questo tributo, per le operazioni di importazione, si applica la normativa unionale in materia di individuazione del debitore e di estinzione dell’obbligazione doganale.

In proposito, la novellata norma dispone che le uniche ipotesi in cui l’IVA non costituisce diritto di confine ricorrono nei casi:

– di immissione in libera pratica di beni senza assolvimento dell’IVA, in quanto gli stessi sono destinati alla successiva immissione in consumo in altro Stato UE per effetto di una cessione intracomunitaria;

– di immissione in libera pratica di beni senza assolvimento dell’IVA e vincolo degli stessi ad un regime di deposito diverso dal deposito doganale. Si tratta, nello specifico, del caso in cui i beni sono immessi in libera pratica con successiva introduzione in un deposito IVA.

Orientamento della Corte europea

Alla Corte è stato chiesto se sia possibile riconoscere la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’IVA all’importazione, in solido con quella dell’importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano espressamente come debitore dell’imposta.

La disposizione in esame conferisce agli Stati UE un potere discrezionale per designare i soggetti debitori dell’imposta, come confermato dal considerando n. 43 della medesima direttiva n. 2006/112/CE allorché enuncia che questi ultimi devono avere piena facoltà di designare il debitore dell’IVA all’importazione.
Ad avviso della Corte, tenuto conto del potere discrezionale attribuito agli Stati UE dall’art. 201 della direttiva n. 2006/112/CE, essi possono senz’altro prevedere che i debitori dei dazi doganali siano debitori anche dell’IVA all’importazione e, in particolare, che il rappresentante doganale indiretto sia responsabile in solido del pagamento dell’imposta con la persona che gli ha conferito un mandato e che esso rappresenta ai sensi dell’art. 18, par. 1, del Codice doganale dell’Unione.

In base all’elaborazione della giurisprudenza comunitaria, le disposizioni delle direttive devono essere attuate con un’efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto; a tal fine, è indispensabile che la situazione giuridica derivante dalle misure nazionali di trasposizione delle Direttive sia sufficientemente precisa e chiara da permettere ai singoli interessati di conoscere l’ampiezza dei loro diritti e obblighi.

Inoltre, il principio della certezza del diritto esige, segnatamente, che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare qualora esse possano avere conseguenze sfavorevoli per gli individui e le imprese.

Nelle circostanze descritte, incombe agli Stati UE l’onere di designare o riconoscere la persona o le persone debitrici dell’IVA all’importazione mediante disposizioni nazionali sufficientemente chiare e precise, nel rispetto del principio della certezza del diritto. Con la conseguenza che la responsabilità solidale del rappresentante indiretto per il pagamento dell’IVA all’importazione prevista da uno Stato UE deve essere stabilita, in modo esplicito e inequivocabile, dalle disposizioni nazionali che attuano l’art. 201 della direttiva n. 2006/112/CE.

Riflessi sulla responsabilità solidale del rappresentante doganale indiretto

Come riportato nella Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, l’espressa indicazione dell’IVA tra i diritti di confine – oltre a recepire sul piano normativo l’orientamento giurisprudenziale che qualifica l’IVA all’importazione quale diritto di confine (si veda Cass. n. 4978/2022) – è finalizzata a fornire una risposta normativa al principio enunciato dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-714/20 del 12 maggio 2022, con il quale è stato affermato che l’art. 201 della direttiva n. 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che non può essere riconosciuta la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’IVA all’importazione, in solido con l’importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come debitore dell’imposta.

In sostanza, siccome lo schema di decreto legislativo stabilisce che i soggetti obbligati al pagamento dei diritti di confine sono individuati in base alla normativa doganale unionale che regola l’obbligazione doganale e che, secondo, la Corte UE, spetta al legislatore nazionale prevedere la responsabilità solidale del rappresentante doganale indiretto, l’inclusione dell’IVA all’importazione tra i diritti di confine implica che il rappresentante doganale indiretto sia responsabile in via solidale con l’importatore anche per il pagamento dell’IVA all’importazione.

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