Rappresentante doganale indiretto responsabile solidale anche per l’IVA all’importazione
- 2 Aprile 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista

Inclusione dell’IVA all’importazione tra i diritti di confine
In proposito, la novellata norma dispone che le uniche ipotesi in cui l’IVA non costituisce diritto di confine ricorrono nei casi:
– di immissione in libera pratica di beni senza assolvimento dell’IVA, in quanto gli stessi sono destinati alla successiva immissione in consumo in altro Stato UE per effetto di una cessione intracomunitaria;
– di immissione in libera pratica di beni senza assolvimento dell’IVA e vincolo degli stessi ad un regime di deposito diverso dal deposito doganale. Si tratta, nello specifico, del caso in cui i beni sono immessi in libera pratica con successiva introduzione in un deposito IVA.
Orientamento della Corte europea
Alla Corte è stato chiesto se sia possibile riconoscere la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’IVA all’importazione, in solido con quella dell’importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano espressamente come debitore dell’imposta.
In base all’elaborazione della giurisprudenza comunitaria, le disposizioni delle direttive devono essere attuate con un’efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto; a tal fine, è indispensabile che la situazione giuridica derivante dalle misure nazionali di trasposizione delle Direttive sia sufficientemente precisa e chiara da permettere ai singoli interessati di conoscere l’ampiezza dei loro diritti e obblighi.
Inoltre, il principio della certezza del diritto esige, segnatamente, che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare qualora esse possano avere conseguenze sfavorevoli per gli individui e le imprese.
Riflessi sulla responsabilità solidale del rappresentante doganale indiretto
In sostanza, siccome lo schema di decreto legislativo stabilisce che i soggetti obbligati al pagamento dei diritti di confine sono individuati in base alla normativa doganale unionale che regola l’obbligazione doganale e che, secondo, la Corte UE, spetta al legislatore nazionale prevedere la responsabilità solidale del rappresentante doganale indiretto, l’inclusione dell’IVA all’importazione tra i diritti di confine implica che il rappresentante doganale indiretto sia responsabile in via solidale con l’importatore anche per il pagamento dell’IVA all’importazione.