Ravvedimento speciale: come regolarizzare le violazioni
- 25 Marzo 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista


Per i contribuenti che hanno deciso di fruire delle definizioni agevolate previste dalla legge di Bilancio 2023, un importante appuntamento è quello in scadenza il 31 marzo 2023 (anche se, quasi sicuramente, sarà oggetto di proroga).
Infatti, va versata la prima o unica rata del ravvedimento speciale ovvero la sanatoria agevolata delle violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti.
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Quali sono le violazioni sanabili
Sono definibili le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate – con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili – al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse (si tratta delle c.d. dichiarazioni tardive).
Rientrano nell’ambito applicativo della norma le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione.
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Come eseguire il ravvedimento speciale
Il ravvedimento speciale consiste sempre (e, quindi, anche per le sanzioni irrogabili in relazione alle violazioni prodromiche) nel pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.
Il ravvedimento si perfeziona con il versamento del quantum dovuto in un’unica soluzione, ovvero della prima rata, entro il 31 marzo 2023, nonché con la rimozione, entro il medesimo termine, delle irregolarità od omissioni ravvedute.
È possibile il pagamento rateale in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023, mentre, sulle rate successive alla prima – da versare, rispettivamente entro:
– il 30 giugno;
– il 30 settembre;
– il 20 dicembre;
– il 31 marzo di ogni anno,
sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.
Come compilare il modello F24 I codici tributo vanno esposti nelle sezioni del modello F24 appositamente indicate nella risoluzione, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”. In caso di versamento in forma rateale, i campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” o “rateazione/mese rif.” vanno valorizzati nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0108”, nel caso di pagamento della prima di otto rate); in caso di pagamento in un’unica soluzione, nei suddetti campi va indicato il valore “0101”. |
I tributi dovuti per effetto della regolarizzazione di cui trattasi devono essere versati indicando nel modello F24 i codici tributo ordinari da autoliquidazione.
Ravvedimento speciale verso la proroga?
Con un decreto in arrivo, è probabile che il termine possa essere oggetto di slittamento: infatti, si parla di alcune modifiche alla tregua fiscale che saranno introdotte nel nuovo decreto PNRR che sarà approvato in un prossimo Consiglio dei ministri.
Nello specifico, ci dovrebbe essere uno slittamento della prima o unica rata al 30 settembre 2023, con un effetto a cascata sulle scadenze trimestrali successive.
Altri aspetti operativi
Si ricorda che il mancato pagamento, anche parziale, di una delle rate successive alla prima entro il termine di versamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, con l’applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato – sul residuo dovuto a titolo di imposta – e degli interessi nella misura del 4% annuo, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023.
In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza dalla rateazione.
Inoltre:
– in caso di inadempimento nei pagamenti rateali, non può applicarsi la maggiorazione delle sanzioni in caso di decadenza e la disciplina del lieve inadempimento;
Da ultimo, si ricorda che la sanatoria di cui si discute non incide sui ravvedimenti già effettuati al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della disposizione, con l’effetto che non è possibile chiedere il rimborso delle somme già versate.