Ravvedimento speciale: come regolarizzare le violazioni

Per i contribuenti che hanno deciso di fruire delle definizioni agevolate previste dalla legge di Bilancio 2023, un importante appuntamento è quello in scadenza il 31 marzo 2023 (anche se, quasi sicuramente, sarà oggetto di proroga).

Infatti, va versata la prima o unica rata del ravvedimento speciale ovvero la sanatoria agevolata delle violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti.

È utile, pertanto, sintetizzare gli aspetti da considerare e le modalità operative per utilizzare la sanatoria, utilizzando anche i chiarimenti che sono stati diffusi dall’Agenzia delle Entrate con le circolari n. 2/E/2023 e n. 6/E/2023.

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Quali sono le violazioni sanabili

Sono definibili le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate – con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili – al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse (si tratta delle c.d. dichiarazioni tardive).

Rientrano nell’ambito applicativo della norma le violazionisostanzialidichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione.

È interessante notare che l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 2/E/2023 ha affermato che, per quanto non derogato espressamente, al ravvedimento speciale si applicano i medesimi chiarimenti già forniti con riguardo al ravvedimento ordinario.
Ciò, pertanto, conferma quanto precisato con la circolare 12 ottobre 2016, n. 42/E, paragrafo 3.1.1, secondo cui “restano, infine, dovute autonomamente, in sede di ravvedimento le sanzioni ridotte per le cosiddette violazioni prodromiche (quale, ad esempio, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’omessa fatturazione), non potendosi applicare in sede di ravvedimento il principio del cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997“.
Sempre nella circolare n. 2/E/2023 è stato precisato che non sono definibili con il ravvedimento speciale le violazioni rilevabili a seguito del controllo automatico delle dichiarazioni (articoli 36-bis, D.P.R, n. 600/1973, e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972) e, come detto, le violazioni formali.
Inoltre, il ravvedimento speciale non è esperibile per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, né, come chiarito con la circolare n. 6/E/2023, per le violazioni relative all’esercizio dell’opzione per la proroga dei c.d. impatriati (art. 5, comma 2-bis, D.L. n. 34/2019).

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Come eseguire il ravvedimento speciale

Il ravvedimento speciale consiste sempre (e, quindi, anche per le sanzioni irrogabili in relazione alle violazioni prodromiche) nel pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

Il ravvedimento si perfeziona con il versamento del quantum dovuto in un’unica soluzione, ovvero della prima rata, entro il 31 marzo 2023, nonché con la rimozione, entro il medesimo termine, delle irregolarità od omissioni ravvedute.

È possibile il pagamento rateale in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023, mentre, sulle rate successive alla prima – da versare, rispettivamente entro:

– il 30 giugno;

– il 30 settembre;

– il 20 dicembre;

– il 31 marzo di ogni anno,

sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

Per consentire il versamento tramite modello F24 (anche mediante compensazione) delle sanzioni dovute per la regolarizzazione, con la risoluzione n. 6/E del 14 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i relativi codici tributo.

Come compilare il modello F24

I codici tributo vanno esposti nelle sezioni del modello F24 appositamente indicate nella risoluzione, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.

In caso di versamento in forma rateale, i campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” o “rateazione/mese rif.” vanno valorizzati nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0108”, nel caso di pagamento della prima di otto rate); in caso di pagamento in un’unica soluzione, nei suddetti campi va indicato il valore “0101”.

I tributi dovuti per effetto della regolarizzazione di cui trattasi devono essere versati indicando nel modello F24 i codici tributo ordinari da autoliquidazione.

Ravvedimento speciale verso la proroga?

Con un decreto in arrivo, è probabile che il termine possa essere oggetto di slittamento: infatti, si parla di alcune modifiche alla tregua fiscale che saranno introdotte nel nuovo decreto PNRR che sarà approvato in un prossimo Consiglio dei ministri.

Nello specifico, ci dovrebbe essere uno slittamento della prima o unica rata al 30 settembre 2023, con un effetto a cascata sulle scadenze trimestrali successive.

Altri aspetti operativi

Si ricorda che il mancato pagamento, anche parziale, di una delle rate successive alla prima entro il termine di versamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, con l’applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato – sul residuo dovuto a titolo di imposta – e degli interessi nella misura del 4% annuo, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023.

In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza dalla rateazione.

Inoltre:

– in caso di inadempimento nei pagamenti rateali, non può applicarsi la maggiorazione delle sanzioni in caso di decadenza e la disciplina del lieve inadempimento;

– per beneficiare della regolarizzazione in esame è necessario che le violazioni ravvedibili non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di irregolarità ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. Nella circolare n. 2/E/2023 è stato affermato che la notifica di un processo verbale di constatazione, entro il 31 marzo 2023 non è ostativa alla procedura agevolativa in trattazione;
– per quanto non espressamente disciplinato dalle norme della legge di Bilancio, trattandosi, pur sempre di una forma “speciale” di ravvedimento operoso, sia pure accessibile a condizioni agevolate, opera – in quanto compatibile – la disciplina ordinaria; inoltre, nel caso in cui la regolarizzazione preveda la presentazione di una dichiarazione integrativa, è possibile applicare la norma (art. 1, comma 640, legge n. 190/2014), che prevede lo slittamento dei termini di decadenza per l’accertamento, limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione.

Da ultimo, si ricorda che la sanatoria di cui si discute non incide sui ravvedimenti già effettuati al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della disposizione, con l’effetto che non è possibile chiedere il rimborso delle somme già versate.

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