Ravvedimento speciale: pronte le istruzioni per l’esercizio dell’opzione
- 19 Settembre 2025
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista

Con provvedimento del 19 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che per l’adozione del ravvedimento speciale, l’opzione è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione dell’annualità per la quale è esercitata l’opzione. La stessa è effettuata tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 e, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di dieci rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento il 19 settembre 2025 con cui ha individuato modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale.
L’articolo 12-ter del decreto-legge, consente ai soggetti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono entro i termini di legge al CPB di adottare il regime di ravvedimento disciplinato dallo stesso articolo 12-ter versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell’imposta regionale sulle attività produttive.
In particolare, l’istituto si rivolge a coloro che, nelle annualità per le quali è possibile accedere al ravvedimento:
– hanno applicato gli ISA;
– ovvero, hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.
Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
Tenuto conto che il comma 18 del citato articolo 12-ter rinvia a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la determinazione dei termini e delle modalità di comunicazione delle opzioni di adesione al ravvedimento, con il nuovo provvedimento le Entrate danno attuazione alla richiamata disposizione.
In relazione alle modalità di adesione al ravvedimento, atteso che il comma 11 dell’articolo 12-ter citato prevede che il perfezionamento del ravvedimento avvenga con il versamento delle imposte sostitutive, il provvedimento prevede che, per l’adozione del ravvedimento, l’opzione è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione dell’annualità per la quale è esercitata l’opzione.
– la presentazione dei modelli F24 di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è effettuata da parte dei soci o associati ovvero, in luogo di questi, da parte della società o associazione, ai sensi dell’articolo 12-ter, comma 11 del decreto-legge. In tali casi l’opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione dei modelli F24 relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata. Viene quindi previsto che, in caso di pagamento rateale, considerato che l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il versamento di tutte le rate, nel modello F24 venga indicato il numero della rata in versamento e il numero complessivo delle rate; con l’indicazione del codice tributo viene, infine, individuata l’imposta sostitutiva per la quale si sta effettuando, tramite il versamento, l’adesione al ravvedimento.
Con riferimento ai termini per l’esercizio dell’opzione il provvedimento ricorda che la stessa è effettuata tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 e che, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di dieci rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.
Infine, è previsto che al fine di agevolare il soggetto che intende adottare il ravvedimento, l’Agenzia delle entrate rende disponibili, per ogni annualità, elementi ed informazioni utili per la determinazione delle imposte sostitutive.
Tali elementi informativi non sono predisposti per coloro che risultano aver presentato istanza di adesione al CPB per i periodi di imposta 2024 e 2025. I soggetti interessati e i relativi intermediari delegati possono consultare tali elementi informativi accedendo al cassetto fiscale mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
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