Redditi 2025: istruzioni incomplete e software in stand-by. Torna la necessità di un rinvio

Mentre il calendario fiscale, inesorabilmente, detta scadenze prossime, la platea dei professionisti del fisco si trova ad affrontare un quadro di incertezza e incompletezza. A oggi, le istruzioni di compilazione del modello Redditi 2025 devono essere considerate ancora suscettibili di modifiche, in considerazione del fatto che la normativa di riferimento è in fase di definizione. Ulteriormente, si rendono necessari chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, anche su aspetti che, almeno sul piano teorico, dovrebbero già risultare definiti. Questa situazione di precarietà si traduce in una sostanziale impossibilità per gli studi professionali di procedere alla corretta predisposizione dei dichiarativi, riproponendo la questione della necessità di un ampliamento dei termini.

A oggi, le istruzioni di compilazione del modello Redditi 2025 devono essere considerate come suscettibili di modifiche, in considerazione del fatto che la normativa di riferimento è ancora in fase di definizione.

Modello Redditi in attesa di chiarimenti: le puntualizzazioni di Assosoftware

Con comunicato stampa del 21 maggio Assosoftware, associazione che riunisce e rappresenta oltre il 90% delle aziende dell’Information Technology che realizzano software applicativi e gestionali, ha evidenziato che il rilascio definitivo dei programmi è condizionato dalla necessità di ricevere dall’Agenzia delle Entrate ulteriori chiarimenti.

Tra le criticità segnalate, l’incertezza sulle modalità di determinazione del reddito effettivo (rigo RN1 colonna 1 del modello Redditi), dato essenziale poiché sul reddito indicato in tale campo si basano le agevolazioni basate sul reddito, ivi incluse le eventuali decurtazioni delle detrazioni.

Dal comunicato Assosoftware, inoltre, emergono dubbi sulle modalità di calcolo degli acconti.

Seppure il comunicato stesso non entri nel dettaglio, è fuori di dubbio che le variabili da considerare nel calcolo degli acconti dovuti per il 2025 sono molteplici e ricche di sfumature.

Il D.L. 23 aprile 2025, n. 55 ha modificato le aliquote applicabili o, per meglio dire, ha risolto la problematica dell’adozione dei quattro scaglioni previsti per il 2023, quando invece la struttura a tre scaglioni, prevista per il 2024, era già stata introdotta in via definitiva ad opera della legge di Bilancio 2025.

Se la questione aliquote è dunque risolta, vi sono tuttavia molti altri aspetti da considerare.

Ad esempio, le indicazioni del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 afferenti alla maxi-deduzione per nuove assunzioni a tempo indeterminato. Laddove applicata nel 2024, della stessa non è possibile tenere conto nella determinazione degli acconti dovuti per il 2025, calcolati con criterio storico (e nemmeno è possibile considerarla con criterio previsionale, laddove si ritenga di poter godere del beneficio nel 2025).
Particolarmente delicato da gestire, inoltre, è l’impatto del concordato preventivo biennale (soggetti ISA), per il quale è necessario ricordare che si possono presentare due situazioni diverse:

– l’avvenuta adesione per il biennio 2024-2025 o

– l’intenzione di aderire per il 2025-2026.

Per i contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025, gli acconti 2025 dovranno essere calcolati considerando il reddito concordato per tale anno, anziché il reddito dichiarato per il 2024. Stante il tenore della norma (art. 20, D.Lgs. n. 13/2024), quindi, le imposte sulle quali parametrare gli acconti dovrebbero essere rideterminate sulla base dell’impegno assunto con il concordato, ma questo tipo di conteggio comporta una sorta di “reazione a catena”, quale la rideterminazione delle detrazioni, o una diversa capienza delle perdite portate a nuovo.

È quindi estremamente probabile che le difficoltà segnalate da Assosoftware consistano in una riproposizione di ciò che era accaduto in sede di prima applicazione del concordato (prima dell’introduzione del meccanismo di versamento della maggiorazione di acconto in misura percentuale fissa), ovvero una sorta di cortocircuito nella determinazione delle “differenze” sulle quali calcolare gli acconti.

Una normativa ancora in evoluzione

I problemi afferenti ai conteggi – che non devono essere affatto considerati come secondari – non sono certamente gli unici a dover essere affrontati. Infatti, il decreto CPB (D.Lgs. n. 13/2024) è tutt’ora in fase di correzione, con modifiche in corso di iter che impattano in misura importante sulla possibilità di adesione per il biennio 2025-2026.

Il cd. decreto legislativo correttivo (Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 262) dovrà ufficializzare l’avvenuta cancellazione dell’istituto per i contribuenti in regime forfetario, così come lo slittamento del termine di adesione dal 31 luglio al 30 settembre.

Quanto ai forfetari, invero, la circostanza che la fase transitoria di applicazione del CPB si sia conclusa con il 2024 è circostanza che già ha trovato riscontro nella modulistica ministeriale; infatti, nel quadro LM già non sono più presenti i righi che lo scorso anno accoglievano la proposta e l’eventuale accettazione.

Quanto al termine di adesione, invece, non pare in discussione (seppur non ancora ufficializzato) lo slittamento al 30 settembre, per quanto tutti i soggetti interessati – ovvero i professionisti di settore, ma anche i produttori di software – tendano a richiedere una unificazione dei termini con quelli previsti per la trasmissione dei dichiarativi, con ulteriore slittamento al 31 ottobre. Quanto sopra, peraltro, consentirebbe anche di evitare lo sviluppo di procedure software dedicate all’invio separato dell’adesione, o della revoca dell’adesione stessa, procedure che Assosoftware pare intenzionata a non sviluppare (cfr. comunicato stampa del 17 aprile 2025).

Ancora di maggiore impatto sono le nuove cause di esclusione in via di introduzione: secondo l’Atto del Governo, infatti, l’adesione al CPB sarà preclusa ai lavoratori autonomi che contestualmente partecipano ad associazioni professionali o società tra professionisti o avvocati, salvo che l’associazione o la società non concordi a sua volta per i medesimi periodi di imposta. Allo stesso modo, l’associazione o la società non potranno concordare, a meno che tutti i soci o associati, titolari a loro volta di redditi di lavoro autonomo, non concordino per i medesimi periodi d’imposta.

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Infine, il decreto correttivo prevede anche una contrazione del beneficio della flat tax, che a partire dal biennio 2025-2026 potrà essere applicata con le aliquote agevolate su una base imponibile non superiore a 85.000 euro.

Urge un rinvio (non dell’ultima ora)

In conclusione, a poco più di un mese dalle prime scadenze di versamento, ci troviamo in una situazione in cui la normativa non è ancora definitivamente consolidata e i software non sono pienamente operativi. Se a questo quadro, già critico, aggiungiamo il fatto che il 2025 rappresenta il primo anno di effettiva applicazione del CPB in dichiarazione – con l’introduzione di nuovi righi, quadri e modalità di compilazione – nonché l’evoluzione dei modelli ISA e l’impatto della nuova classificazione ATECO 2025, è evidente che ci troviamo di fronte a una situazione di estrema complessità, che potrebbe essere ragionevolmente definita come una “tempesta perfetta”. In questo contesto, anche la più approfondita conoscenza della normativa non è sufficiente a garantire la necessaria serenità operativa.

Ogni giorno di ritardo nell’ottenere le informazioni necessarie si traduce in una progressiva compressione dei tempi a disposizione per l’elaborazione delle dichiarazioni, con il concreto rischio di un aumento esponenziale degli errori.

Per questo motivo, a parere di chi scrive, è necessario iniziare sin da subito a valutare l’opportunità di un rinvio strutturato delle scadenze ordinarie, prevedendo in primo luogo lo spostamento del primo versamento a luglio (in assenza di maggiorazioni) anziché a giugno. Sarebbe inoltre auspicabile prevedere una seconda scadenza che eviti il mese di agosto, spostandola direttamente a settembre.

Infine, ma non meno importante, andrebbe rivisto il termine di adesione al CPB, che non trova alcuna giustificazione logica nel suo attuale anticipo di un mese rispetto alla trasmissione dei dichiarativi.

In definitiva, occorre prendere atto che, anche quest’anno, anzi, con maggior ragione quest’anno, è indispensabile rivedere il calendario fiscale alla luce di una situazione oggettivamente critica, che non può essere imputata ai professionisti, ma che rischia comunque di ricadere sulle loro spalle.

Un rinvio tempestivo e ben strutturato rappresenta l’unica soluzione ragionevole, mentre un eventuale slittamento dell’ultima ora si rivelerebbe del tutto inutile. La riflessione su questo punto non può quindi essere ulteriormente rinviata, considerando che in gioco non ci sono solo le legittime esigenze dei professionisti, ma anche il rischio concreto di un ulteriore calo delle adesioni al CPB, che potrebbero diminuire ancora rispetto allo scorso anno proprio a causa dell’impossibilità di valutare con la necessaria attenzione e completezza l’opportunità di aderire all’istituto.

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