Riciclaggio: la nozione di violazione sistematica

Con la sentenza del 19 giugno 2025 resa nella causa C?671/23, la Corte di Giustizia dell’UE, nell’ambito prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ha chiarito che ciascuna delle «violazioni sistematiche» degli obblighi enunciati al paragrafo 1 di tale articolo 59 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, accertate dall’autorità competente di uno Stato membro, nel corso di un’unica ispezione, deve essere qualificata come «violazione sistematica distinta» che dà luogo a un’ammenda distinta, il cui importo è fissato sulla base dell’importo massimo della sanzione pecuniaria che può essere inflitta in forza di tale normativa o prassi nazionale, purché siano rispettati i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare i principi di effettività e di proporzionalità.

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