Riforma delle accise: le indicazioni per individuare i consumi specifici convenzionali
- 27 Maggio 2026
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista

In particolare, sono state inserite nel testo dell’art. 21 del TUA specifiche disposizioni concernenti l’individuazione dei consumi specifici convenzionali dei prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica, sulla base dei quali determinare i quantitativi di tali prodotti da assoggettare alle aliquote d’accisa di cui all’Allegato I al TUA, specificamente previste per tale impiego.
Con la circolare l’Agenzia delle Dogane ha riepilogato base dei consumi specifici convenzionali per la determinazione dei quantitativi di prodotti energetici da assoggettare alle specifiche aliquote di accisa per produzione di energia elettrica, indicate nell’Allegato I al TUA, deve essere effettuata, con effetto dal 1° gennaio 2026.
In caso di autoproduzione di energia elettrica (intendendo come tale l’energia elettrica utilizzata integralmente da parte del medesimo soggetto che la produce):
– per quanto concerne la tassazione dei prodotti energetici utilizzati, le aliquote sopra riepilogate sono applicate nella misura del 30%, a norma del comma 9-bis dell’art. 21 TUA;
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Attenzione Per carburante o combustibile equivalente, dal punto di vista fiscale, si intende quello che può essere sostituito nel particolare impiego da un prodotto diverso da quelli per i quali, in relazione a tale impiego, è prevista una specifica tassazione (e non quello che presenta caratteristiche fisico-chimiche analoghe al prodotto tassato). |
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