Riforma delle accise: le indicazioni per individuare i consumi specifici convenzionali

Con la circolare n. 13/D del 26 maggio 2026, l’Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti sul D.Lgs. n. 43/2025 che ha operato una revisione delle disposizioni in materia di accise introducendo numerose e rilevanti modifiche nel corpo del Testo Unico delle Accise. In particolare, sono state inserite nel testo dell’art. 21 del TUA specifiche disposizioni concernenti l’individuazione dei consumi specifici convenzionali dei prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica, sulla base dei quali determinare i quantitativi di tali prodotti da assoggettare alle aliquote d’accisa di cui all’Allegato I al TUA, specificamente previste per tale impiego.

In particolare, sono state inserite nel testo dell’art. 21 del TUA specifiche disposizioni concernenti l’individuazione dei consumi specifici convenzionali dei prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica, sulla base dei quali determinare i quantitativi di tali prodotti da assoggettare alle aliquote d’accisa di cui all’Allegato I al TUA, specificamente previste per tale impiego.

Con la circolare l’Agenzia delle Dogane ha riepilogato base dei consumi specifici convenzionali per la determinazione dei quantitativi di prodotti energetici da assoggettare alle specifiche aliquote di accisa per produzione di energia elettrica, indicate nell’Allegato I al TUA, deve essere effettuata, con effetto dal 1° gennaio 2026.

In caso di autoproduzione di energia elettrica (intendendo come tale l’energia elettrica utilizzata integralmente da parte del medesimo soggetto che la produce):

– per quanto concerne la tassazione dei prodotti energetici utilizzati, le aliquote sopra riepilogate sono applicate nella misura del 30%, a norma del comma 9-bis dell’art. 21 TUA;

– per quanto concerne la tassazione dell’energia elettrica prodotta, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44), al fine dell’applicazione dell’aliquota d’accisa di 0,0075 € al kWh o della tassazione in misura fissa di 4.280 € sul consumo mensile (eccedente i primi 200.000 kW) dei soggetti che producono energia elettrica per uso proprio e la consumano per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, tali soggetti comunicano all’UADM competente, entro il giorno 20 di ogni mese, il consumo del mese precedente.

Attenzione

Per carburante o combustibile equivalente, dal punto di vista fiscale, si intende quello che può essere sostituito nel particolare impiego da un prodotto diverso da quelli per i quali, in relazione a tale impiego, è prevista una specifica tassazione (e non quello che presenta caratteristiche fisico-chimiche analoghe al prodotto tassato).

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