Restyling a tutto campo per il regime delle imposte sui redditi di lavoro dipendente, autonomo, agrario e d’impresa.

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Redditi di lavoro autonomo: cosa cambia

In attuazione ai principi direttivi contenuti nell’art. 5, legge n. 111/2023, diretti alla semplificazione e razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, il decreto introduce un principio omnicomprensivo per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e semplifica le regole la sua quantificazione.

In particolare, viene disposto il concorso alla formazione di tale reddito di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale, ad esclusione delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente, non deducibili dal reddito dell’esercente un’arte o una professione. Il criterio di imputazione temporale dei compensi deve essere corrispondente a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente.

Viene, inoltre, eliminata la disparità di trattamento tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione in locazione finanziaria (leasing) degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente.

Non ha disatteso le aspettative la previsione di un regime di neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti. Mediante l’inserimento del nuovo art. 177-bis TUIR viene stabilito che i conferimenti di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, comunque riferibili all’attività artistica o professionale, in una società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, di cui all’art. 10, legge n. 183/2011, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

La neutralità fiscale viene realizzata prevedendo che il soggetto conferente assuma quale valore delle partecipazioni ricevute, la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti di attività e passività conferite e il soggetto conferitario subentri nella posizione di quello conferente in ordine a quanto ricevuto, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti.

Redditi di lavoro dipendente: cosa cambia

Rivista anche la disciplina relativa ai redditi di lavoro dipendente, sebbene rispetto alle prime bozze del decreto circolate nei giorni scorsi, quella approvata non reca più la previsione del riconoscimento del c.d. bonus di Natale ma di quello “della Befana”. Confermati, invece, 100 euro destinati alle famiglie dei dipendenti con redditi bassi, il pagamento avverrà a gennaio 2025.

Rinviate invece le nuove regole sulla detassazione dei premi di produttività, che sarebbe tornata dall’attuale 5 al 10 per cento, e sulla rendita integrativa temporanea anticipata (Rita) che sarebbe stata riconosciuta dal prossimo anno solo alla cessazione del rapporto di lavoro per cause diverse dal raggiungimento del requisito pensionistico di qualsiasi genere.

Redditi d’impresa: cosa cambia

Venendo alle novità relative alla determinazione del reddito d’impresa, è prevista la riduzione del doppio binario tra valori contabili, mediante modifiche apportate agli articoli del TUIR relativi a:

(i) proventi conseguiti a titolo di contributo;

(ii) opere di durata pluriennale;

(iii) contabilizzazione delle differenze su cambi.

Ridisegnata la disciplina relativa alle differenze che emergono in caso di cambiamento dei principi contabili applicati dal contribuente e dei diversi regimi di riallineamento, anche con riferimento ai maggiori valori risultanti da operazioni straordinarie.

Si tratta in particolare:

– dell’art. 88, comma 3, lettera b), TUIR in riferimento ai proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità;
– degli articoli 92, comma 6, e 93, comma 6, TUIR in riferimento alle opere di durata infrannuale e ultrannuale;
– dell’art. 110, comma 3, TUIR in riferimento alle differenze su cambi.
Ridisegnato anche il dettato dell’art. 84 TUIR in materia di riporto delle perdite: vengono definite in maniera più puntuale le ipotesi in cui è escluso il riporto delle perdite fiscali e introdotte nuove esimenti per la disapplicazione di tale divieto.

Con riguardo alle operazioni straordinarie, è prevista la revisione del regime di riporto delle perdite fiscali, nonché l’introduzione di norme ad hoc per la c.d. scissione per scorporo. Modifiche interessano anche la disciplina dei conferimenti di partecipazioni e di aziende e alla disciplina della liquidazione di imprese o società.

Redditi agrari: cosa cambia

Infine, viene rivisto anche il regime dei redditi agrari, intervenendo sull’art. 32 TUIR, per ricomprendere, tra le attività da cui derivano redditi agrari, se svolte entro specifici limiti, anche quelle dirette alla produzione: di vegetali tramite l’utilizzo di immobili censiti al Catasto dei fabbricati (c.d. “colture fuori suolo”); di beni, anche immateriali, realizzate con attività agricole “principali” che concorrono alla tutela dell’ambiente (come, ad esempio, la cessione dei c.d. crediti di carbonio ottenuti mediante la “cattura” di CO2).
Prevista l’applicazione dell’art. 56-bis TUIR, recante criteri di determinazione forfetaria per i redditi d’impresa derivanti da attività agricole, anche a favore delle società agricole che hanno optato per l’imposizione dei redditi su base catastale.

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