Rimborso di riserve di capitale: trattamento fiscale

Con la Norma di Comportamento n. 228 del 26 febbraio 2025, l’AIDC ha analizzato il trattamento fiscale del rimborso di riserve di capitale. L’Associazione evidenzia i casi in cui il denaro e/o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di rimborso di riserve di capitale dalla società partecipata non concorrono alla formazione del reddito del socio esercente attività d’impresa.

L’AIDC ha pubblicato la Norma di comportamento n. 228 sul trattamento fiscale del rimborso di riserve di capitale.

Il documento evidenzia che, a meno che non operi la presunzione prevista dall’art. 47, comma 1, del TUIR, il denaro e/o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di rimborso di riserve di capitale dalla società partecipata non concorrono alla formazione del reddito del socio esercente attività d’impresa, se non per la parte che eventualmente eccede il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione, anche nel caso in cui il provento che vi corrisponde sia iscritto per il suo intero ammontare a conto economico, in conformità al paragrafo 58 del principio contabile OIC n. 21.

Nel limite del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione, questo provento è quindi ripreso in diminuzione in sede di determinazione del reddito d’impresa, con corrispondente riduzione del valore fiscale della partecipazione.

Nel caso in cui, in assenza di perdite di valore, la partecipazione non sia oggetto di una corrispondente svalutazione in bilancio, il differenziale emergente tra il valore contabile e il minor valore fiscalmente riconosciuto è monitorato nel quadro RV della dichiarazione dei redditi.

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