Rimborso IVA ai viaggiatori extra-UE: il servizio è imponibile
- 4 Agosto 2025
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
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La Corte di Giustizia UE, con la sentenza C-427/23 del 1° agosto 2025, ha stabilito che il servizio di gestione delle pratiche di rimborso IVA ai viaggiatori extra-UE è una prestazione autonoma, soggetta a IVA. Non rientra tra le esenzioni previste dalla direttiva 2006/112/CE. La decisione chiarisce anche i limiti del legittimo affidamento e della determinazione della base imponibile.
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha pubblicato la sentenza C-427/23 del 1° agosto 2025, relativa al regime IVA applicabile ai servizi di gestione delle pratiche di rimborso IVA versata da acquirenti non residenti nell’Unione europea.
Il servizio di rimborso IVA è una prestazione autonoma
La Corte ha stabilito che il servizio di gestione delle pratiche di rimborso IVA costituisce una prestazione distinta e indipendente dalla cessione di beni esente, e deve pertanto essere assoggettata all’IVA (articolo 1, paragrafo 2; articolo 2, paragrafo 1, lettera c; e articolo 78 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto).
Esclusa l’esenzione per operazioni finanziarie
La prestazione non rientra tra le operazioni esenti previste per i servizi relativi ai pagamenti o ai crediti, in quanto si tratta di un’attività amministrativa e non finanziaria (articolo 135, paragrafo 1, lettera d, della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto).
Il legittimo affidamento non tutela l’esenzione retroattiva
La Corte ha chiarito che il principio del legittimo affidamento non impedisce all’amministrazione tributaria di assoggettare retroattivamente all’IVA tali servizi, anche se in passato non erano stati contestati, e anche in presenza di pareri non vincolanti forniti dall’amministrazione (principio generale del diritto dell’Unione europea, applicato nell’ambito della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto).
La base imponibile include l’IVA se non recuperabile
La Corte ha precisato che, in assenza di possibilità di recupero dell’IVA dai clienti, il corrispettivo pattuito per il servizio deve essere considerato come prezzo lordo, comprensivo dell’imposta. L’importo fatturato per la gestione delle pratiche di rimborso IVA non può essere trattato come valore netto, ma deve essere considerato già comprensivo dell’IVA, anche se il fornitore ha erroneamente ritenuto l’operazione esente (articolo 73 e articolo 78 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto).
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