Rivalutazione partecipazioni con imposta sostitutiva al 21%

Aumenta, dal 18 al 21 per cento, l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni: la legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) rende meno conveniente l’opzione concessa alle persone fisiche di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni quotate e non, valore che risulta rilevante ai fini della determinazione delle plusvalenze. Pertanto, affinché il regime agevolato risulti conveniente è necessario che l’imposta sostitutiva del 21% applicata sul valore della partecipazione posseduta risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento.

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