Rottamazioni e liti pendenti: le SS.UU. chiariscono (finalmente) molti dubbi
- 11 Aprile 2026
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato e risolto i dubbi sollevati dalla Sezione tributaria e dalla Sezione terza civile sull’applicazione della normativa riguardante la rottamazione quater dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.Con statuizioni assolutamente condivisibili e meritevoli di apprezzamento. L’unico rammarico è che sono pervenute un po’ troppo tardi e dopo il proliferare di decisioni ambigue o manifestamente errate, anche da parte della stessa Suprema Corte, di cui le “didime” sentenze n. 5889/2026 e n. 5890/2026 danno criticamente atto in motivazione, con gravi pregiudizi per il concreto svolgimento della rottamazione quater. Comunque, le pronunce delle SS.UU., pur se tardive, potranno servire ad evitare analoghe situazioni pregiudizievoli per le future rottamazioni o definizioni condonistiche.
Con le sentenze gemelle 15 marzo 2026, n. 5889 e n. 5890 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato e risolto i dubbi sollevati dalla Sezione tributaria e dalla Sezione terza civile sull’applicazione della normativa riguardante la rottamazione quater dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Più precisamente, sia l’una che l’altra sentenza, tenuto anche conto della norma d’interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sopravvenuta legge 30 luglio 2025, n. 108, in sede di conversione del D.L. 17 giugno 2025, n. 84, hanno ben chiarito che l’estinzione dei processi pendenti a seguito dell’adesione alla c.d. rottamazione quater deve essere dichiarata d’ufficio sulla sola base dell’accertata presentazione dell’apposita dichiarazione di cui all’art. 1, comma 235, della legge n. 197/2022 e dalla documentazione attestante il versamento della sola prima, o unica, rata e non di tutte le rate prestabilite, disattendendo così tutte le altre interpretazioni prospettate al riguardo, in dottrina e nella giurisprudenza di merito e di legittimità.
Inoltre, con la sentenza n. 5889/2026, pronunciata nel ricorso n. 6808/2023 originariamente assegnato alla Terza sezione civile, che con ordinanza n. 8383/2025 aveva sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite, queste ultime hanno risolto altre due questioni: quella relativa all’applicabilità del perfezionamento della definizione agevolata al momento del versamento della sola o unica rata e non di tutte le rate anche per i crediti non tributari affidati all’agente della riscossione ai sensi della legge n. 197/2022 e quella relativamente all’estensione della definizione agevolata effettuata da uno anche nei confronti degli altri coobbligati solidali benché “non aderenti”.
Entrambe le questioni sono state risolte in senso affermativo.
Da un lato, evidenziando che, pur prevedendo l’art. 1, comma 246, della legge n. 197/2022 alcune ipotesi di esclusione dalla definizione di cui al comma 231, dette esclusioni non sono “in alcun modo incentrate sulla discriminazione, tributaria o meno, del credito posto in riscossione”. Inoltre, i commi 245, 247 e 251 della legge n. 197/2022 ammettono la (o estendono alla) definizione agevolata di carichi riguardanti debiti non tributari e diversi da questi. Con l’ovvia conseguenza che, dunque, le previsioni normative di cui alla legge n. 197/2022 trovano applicazione de plano anche relativamente ai carichi non tributari affidati all’agente della riscossione.
Dall’altro lato, e con specifico riferimento alla questione dell’estensione della procedura agevolativa nei confronti dei coobbligati in solido, riconoscendo che vale sicuramente anche qui l’art. 1292 c.c. generalmente previsto per ogni fattispecie di corresponsabilità solidale passiva, la quale comporta l’estensione dell’effetto estintivo del debito in capo ad uno anche nei confronti degli altri coobbligati. E, nello stesso senso, vale, altresì, l’art. 1301 c.c., che, con particolare riferimento all’ipotesi di remissione parziale del debito precisamente dispone che “la remissione a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non può esigere il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione”. Tutte queste norme civilistiche hanno valenza generale e non sono contraddette dalla particolare disciplina della rottamazione di cui trattasi.
In conclusione, tutte queste statuizioni di vertice sono assolutamente condivisibili e meritevoli di apprezzamento. L’unico rammarico è che sono pervenute un po’ troppo tardi e dopo il proliferare di decisioni ambigue o manifestamente errate, anche da parte della stessa Suprema Corte, di cui le “didime” sentenze n. 5889/2026 e n. 5890/2026 danno criticamente atto in motivazione, con gravi pregiudizi per il concreto svolgimento della rottamazione quater.
Le pronunce delle SS.UU. pur se tardive potranno comunque servire ad evitare analoghe situazioni pregiudizievoli per le future rottamazioni o definizioni condonistiche a seguire.