Schema d’atto e pausa estiva: la sospensione che difende il contribuente e allunga l’accertamento

Al termine per le controdeduzioni allo schema d’atto non si applica la sospensione feriale, ma la sospensione procedimentale dal 1° agosto al 4 settembre: una soluzione di sola fonte interpretativa che amplia lo spazio difensivo e, simmetricamente, il termine di decadenza dell’Ufficio.

L’avviso di accertamento è atto autonomamente impugnabile: il termine di 60 giorni per il ricorso è termine processuale e soggiace alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto (art. 1, legge n. 742/1969).
Lo schema d’atto ex art. 6-bis, legge n. 212/2000 si colloca su un piano diverso: è atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile, e il termine – non inferiore a 60 giorni – assegnato per le controdeduzioni non è termine processuale. La sospensione feriale, per ciò solo, non lo tocca.

Il perno normativo

Il vuoto è colmato da una disposizione procedimentale:

“I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre”, salve le richieste formulate nel corso di accessi, ispezioni e verifiche e le procedure di rimborso IVA (art. 37, comma 11-bis, secondo periodo, D.L. n. 223/2006).

L’Agenzia delle Entrate, nelle risposte del 5 febbraio 2025, ha ricondotto a tale previsione il termine per le osservazioni allo schema: il contribuente guadagna 35 giorni, non trentuno.

Una qualificazione fragile

La lettura è pro-contribuente, ma non è testuale: lo schema d’atto non “richiede” documenti, assegna una facoltà di controdedurre, che spesso si esercita senza allegare nulla. L’estensione ha natura analogica e regge finché la prassi la conferma.

L’effetto di ritorno sulla decadenza

L’art. 6-bis, comma 3, prevede che se fra la scadenza del termine per le controdeduzioni e il termine di decadenza decorrono meno di 120 giorni, quest’ultimo è posticipato al 120° giorno successivo. Poiché la sospensione agostana sposta in avanti la scadenza delle osservazioni, ne sposta anche il dies a quo: per le annualità con decadenza al 31 dicembre 2026, ogni schema notificato dal 2 giugno 2026 innesca lo slittamento, anche se il contribuente non presenta osservazioni. La garanzia difensiva si converte in maggior tempo per l’Ufficio.

Trenta giorni: quali trenta giorni?

Il dato merita precisione, perché la cifra ricorre in norme diverse e con funzione diversa. Se l’atto è soggetto a contraddittorio preventivo, l’istanza di accertamento con adesione va formulata entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema d’atto, in alternativa alle osservazioni (art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. n. 218/1997): qui i 30 giorni sono il termine per l’iniziativa del contribuente e non beneficiano di alcuna sospensione estiva. Se il contribuente non se ne avvale e riceve l’atto, può presentare istanza nei 15 giorni successivi alla notifica: in tal caso i 30 giorni non sono un termine, ma la misura dell’effetto sospensivo del termine di impugnazione, ridotto rispetto ai 90 giorni ordinari dell’art. 6, comma 3. Ove invece il contraddittorio non si applichi – atti automatizzati, di pronta liquidazione, controllo formale, fondato pericolo per la riscossione – opera l’art. 6, comma 2: istanza proponibile entro il termine per il ricorso, con la sospensione di 90 giorni dell’art. 6, comma 3, cumulabile con quella feriale.

Le altre insidie

L’istanza di adesione già presentata sullo schema non è riproponibile dopo la notifica dell’atto (art. 6, comma 2-quater). Per effetto dell’art. 13, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 192/2025, poi, il termine di 60 giorni è ora “complessivo” e assorbe anche l’accesso al fascicolo, che dunque non lo dilata.

In conclusione

Una sospensione che incide, per ricaduta, su un termine di decadenza non può poggiare sulla sola risposta a un quesito. In attesa di una norma espressa: calcolo dei termini calendario alla mano e, quando l’annualità è in scadenza, deposito delle memorie entro il 31 luglio, per non offrire all’Ufficio 120 giorni ulteriori.

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