Sentenza penale, processo tributario e costituzione di parte civile del Fisco: brevi considerazioni (in attesa della Consulta)
- 28 Febbraio 2026
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista

Una delle questioni che (direttamente o indirettamente) potrebbe assumere rilievo al fine “del decidere”, da parte del Giudice delle leggi, attiene ai profili riconnessi agli effetti che una sentenza penale può avere nel processo tributario, tenuto conto della problematica afferente alla costituzione di parte civile della Amministrazione finanziaria nel processo penale. Da qui la (possibile) violazione del principio del contraddittorio. Ma confidiamo che la Consulta, anche eventualmente attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata, non individui nella problematica afferente alla costituzione di parte civile dell’Amministrazione nel processo penale, un ostacolo agli effetti della sentenza penale che il giudice tributario può valutare in piena autonomia nei limiti indicati e senza alcun “automatismo”.
Dalla relativa udienza pubblica di trattazione (tenutasi il 27 gennaio 2026) di trattazione delle ordinanze di rinvio della CTR del Piemonte e della CGT di Roma, è emerso che, una delle questioni che (direttamente o indirettamente) potrebbe assumere rilievo al fine “del decidere”, da parte del Giudice delle leggi, attiene ai profili riconnessi agli effetti che una sentenza penale (specie “di assoluzione”: ma, a rigore, ciò vale anche in riferimento ad una “di condanna”) può avere nel processo tributario, tenuto conto della “problematica” afferente la costituzione di parte civile della Amministrazione finanziaria nel processo penale.
Da qui la (possibile) violazione del principio del contraddittorio, posto che, nel processo tributario, la sentenza penale (specie se di assoluzione) potrebbe avere effetto con riferimento alla debenza del tributo (e dei relativi accessori): problema alla cui soluzione (e accertamento) l’Amministrazione finanziaria (anche se costituitasi parte civile) risulterebbe invece rimanere estranea nel processo penale.
Per l’effetto, nel processo penale l’Amministrazione finanziaria, pur costituitasi parte civile, non sarebbe legittimata a richiedere direttamente il pagamento del tributo (o ad accertarne specificamente la debenza), ma solo ad accertare e richiedere il risarcimento del “danno” conseguente all’evasione, quale “ulteriore e diverso pregiudizio sopportato dalla P.A.”.
Alla luce di quanto precede, sembrerebbe quindi che non esista valida tutela dell’Agenzia delle Entrate nel giudizio penale (anche se eventualmente si sia costituita parte civile) con riferimento al tributo evaso, oggetto invece del giudizio tributario in cui (nei limiti consentiti) è invece possibile far valere la sentenza penale di assoluzione (o di condanna).
In realtà, tale conclusione (che pure è emersa dall’udienza di trattazione sopra indicata) appare (a mio giudizio) non condivisibile per una serie di motivi che in questa sede mi limito solamente ad enunziare:
a) innanzitutto, ai fini di che trattasi, mi sembra del tutto irrilevante il fatto che, nel processo penale, (nel quale si sia costituita parte civile), l’Amministrazione abbia potuto far valere un “danno erariale” diverso dall’ammontare del tributo (ed accessori). Al riguardo (a parte ogni diversa considerazione), a mio giudizio, si è in presenza di un “falso problema”: allorquando si configura un “reato fiscale”, l’accertamento della “verità” (ai fini penali e tributari) è solo più complesso;
Più precisamente in sede tributaria: sulla base di tali fatti definitivamente accertati il Giudice formulerà le proprie autonome valutazioni e si pronuncerà, applicando le regole proprie della materia, afferenti alla debenza del tributo il cui presupposto è correlato ai fatti medesimi.
Pertanto, nel giudizio penale l’Amministrazione finanziaria che si sia costituita parte civile (anche se non otterrà una sentenza sulla debenza del tributo, affidata invece al Giudice tributario), avrà comunque potuto partecipare all’accertamento dei fatti medesimi, in relazione ai quali, a sua volta, il Giudice tributario (pronunziandosi sulla legittimità dell’atto impugnato ed applicando le regole proprie della materia) potrà decidere sulla debenza (o meno) del tributo il cui presupposto è correlato a tali fatti definitivamente accertati.
Pertanto, ai fini di che trattasi, non appare “decisivo” il fatto che (come detto), attraverso la costituzione di parte civile l’Amministrazione, non abbia potuto far valere la “debenza” del tributo accertato (ma eventualmente solo il risarcimento del danno o quant’altro).
In definitiva, ciò che rileva ai fini degli effetti della sentenza penale nel processo tributario è che l’Amministrazione, attraverso la costituzione di parte civile (nel processo penale), abbia potuto partecipare all’accertamento dei fatti: in relazione ai quali, si pronuncerà, nel processo tributario, il Giudice applicandosi a tali fatti (con autonoma valutazione), formulandone una autonoma valutazione, applicando le “regole” ed i principi afferenti la legittimità dell’atto impugnato e la debenza del tributo.
A tal fine, la decisione del Giudice tributario, sulla legittimità dell’atto impugnato, avrà legittimo effetto anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria sempre che essa in sede penale, attraverso la costituzione di parte civile, abbia potuto, partecipare alla valutazione ed accertamento giudiziale di tali fatti, in relazione ai quali, in sede tributaria, potrà invece partecipare alla valutazione delle conseguenze fiscali ad essi riconnesse.
Ciò che, a mio giudizio, assume eminente rilievo è quindi che l’Amministrazione finanziaria, attraverso la sua costituzione di parte civile, sia stata messa in grado di partecipare nel giudizio penale, all’accertamento dei fatti materiali, decisivi anche ai fini della configurazione del presupposto del tributo sulla quale si preannunzierà autonomamente il giudice tributario applicando le regole giudiziali proprie della materia.
Pertanto, se l’Amministrazione finanziaria non ha attivato la propria costituzione in parte civile (per scelta o errore) non può dichiararsi estranea agli effetti di una sentenza tributaria che si fondi sui medesimi fatti accertati, in sede penale, al cui accertamento (volutamente o per errore) è ivi rimasta estranea.
Diversa evidentemente dovrebbe essere la soluzione se l’Amministrazione finanziaria non fosse stata messa giuridicamente in grado di partecipare al giudizio penale e segnatamente nell’ambito dello stesso alla valutazione e al riscontro dei fatti rilevanti in sede tributaria!
In tal caso, il Giudice tributario non potrebbe evidentemente “tener conto” ai fini fiscali della sentenza penale, dovendo quindi procedere ad una valutazione del tutto autonoma anche in relazione ai fatti accertati.
Pertanto, considerati gli effetti che l’accertamento giudiziale in sede penale dei medesimi fatti potrà avere anche ai fini tributari, è necessario che l’Amministrazione finanziaria si “organizzi” al fine della partecipazione al processo penale attraverso la costituzione di parte civile.
Anche tale “principio e criterio direttivo” conferma essere decisivo che, sia nel processo penale che in quello tributario, assumono rilevanza preminente i medesimi fatti materiali in relazione ai quali sono applicate le “rispettive” regole proprie di “ciascuna materia”. Pertanto, la circostanza che l’Amministrazione finanziaria, nel processo penale, attraverso la costituzione di parte civile, non abbia eventualmente potuto far valere la “debenza del tributo” ma solo un “diverso pregiudizio” (danno morale o materiale), non assume rilievo ostativo al fine degli effetti nel processo tributario delle sentenze penale di assoluzione (o di condanna) purchè l’Amministrazione finanziaria nel processo penale abbia potuto partecipare all’accertamento e valutazione di tali “fatti materiali” rilevanti quale presupposto del tributo.
A ciò si aggiunga che l’Amministrazione finanziaria, nel processo penale, in relazione all’accertamento dei fatti materiali rilevanti potrebbe ritenersi tutelata dal PM che, agendo nell’“interesse pubblico” garantisce anche le “ragioni erariali”.
Da questo punto di vista “l’interesse” del PM e quello dell’Amministrazione finanziaria non appaiono confliggenti.
Confidiamo quindi che la Consulta, anche eventualmente attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata, non individui nella problematica afferente alla costituzione di parte civile dell’Amministrazione nel processo penale, un ostacolo agli effetti della sentenza penale che il giudice tributario può valutare in piena autonomia nei limiti indicati e senza alcun “automatismo”.
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