Sospensione del procedimento disciplinare anche per giudizio innanzi al TAR
- 12 Giugno 2025
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista

Con un Pronto Ordini dell’11 giugno 2025, il CNDCEC ha evidenziato che il Consiglio di Disciplina può decidere di sospendere il procedimento disciplinare, una volta deliberata la sua apertura, per “i medesimi fatti oggetto dell’apertura del procedimento in attesa dell’esito del giudizio pendente avanti l’Autorità Giudiziaria”, purché tali fatti, oggetto del procedimento giurisdizionale innanzi al TAR, siano effettivamente i medesimi del procedimento disciplinare, tali da determinare l’opportunità di sospendere quest’ultimo.
Il CNDCEC ha pubblicato due nuovi Pronto Ordini riguardanti la professione.
Con il Pronto Ordini n. 27 del 2025, il CNDCEC ha chiarito che pur non risultando esservi in ambito giurisprudenziale casi di sospensione del procedimento disciplinare diversi dalla concomitante pendenza di un procedimento penale a carico del soggetto incolpato, si ritiene che, attraverso una interpretazione letterale dell’art. 21 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale che, poiché il TAR è un organo di giurisdizione amministrativa che giudica sui ricorsi avverso atti amministrativi, il Consiglio di Disciplina possa decidere di sospendere il procedimento disciplinare, una volta deliberata la sua apertura, per “i medesimi fatti oggetto dell’apertura del procedimento in attesa dell’esito del giudizio pendente avanti l’Autorità Giudiziaria”, purché tali fatti, oggetto del procedimento giurisdizionale innanzi al TAR, siano effettivamente i medesimi del procedimento disciplinare, tali da determinare l’opportunità di sospendere quest’ultimo.
Con il Pronto Ordini n. 29 dell’11 giugno 2025, il CNDCEC ha evidenziato che un iscritto possa svolgere attività professionale contestualmente allo svolgimento di attività di docenza presso un istituto scolastico pubblico in esito all’intervenuta autorizzazione da parte del dirigente scolastico a ciò preposto. Diversamente, laddove la suddetta autorizzazione non venga richiesta ovvero, se richiesta, non venga rilasciata, l’iscritto deve essere cancellato dalla sezione ordinaria dell’Albo. In tale ultimo caso, questi potrà richiedere l’inserimento nell’elenco speciale dei non esercenti.
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