Spese di trasferta e rappresentanza: la tracciabilità secondo Assonime
- 4 Dicembre 2025
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista

Assonime ha pubblicato la circolare n. 26 del 3 dicembre 2025 riguardante il nuovo onere di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza.
In particolare, è evidenziato l’impatto fiscale per lavoratori dipendenti e imprese.
La nuova normativa individua un onere generalizzato di tracciabilità per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute durante trasferte o missioni lavorative, quale condizione per la non concorrenza dei rimborsi alla formazione del reddito di Lavoro dipendente o autonomo e la deducibilità delle medesime spese ai fini del reddito d’impresa e dell’IRAP.
Assonime ha analizzato i nuovi vincoli di tracciabilità, dando evidenza che:
– solo i pagamenti tracciabili (bonifico, carte, assegni, app collegate a conti correnti) consentono la non imponibilità in capo al dipendente e la deducibilità in capo all’impresa;
– l’onere relativo ai viaggi e ai trasporti riguarda in particolare i servizi di taxi e NCC, mentre treni, aerei e altri mezzi di linea restano esclusi.
Tracciabilità estesa anche alle spese di rappresentanza che, per l’appunto, diventano deducibili solo se tracciate.
Il documento contiene anche osservazioni operative per le imprese in merito all’adeguamento delle procedure interne di trasferta e alla possibilità di dotare i dipendenti di carte aziendali, auspicando ulteriori chiarimenti per superare incoerenze normative e difficoltà applicative.
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