Tassa sui pacchi, iperammortamento e IVA sulle permute: modifiche in vista

Arriva il “comunicato-legge” del MEF, che anticipa i contenuti di un provvedimento legislativo di prossima emanazione. Gli interventi preannunciati riguardano la tassa sui pacchi (per cui viene disposto il rinvio fino al 30 giugno 2026), l’IVA sulle permute (il nuovo criterio del costo vale solo per contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026) e l’iperammortamento (con la soppressione della clausola “made in UE”).

Un provvedimento legislativo di prossima emanazione interverrà sulla legge di Bilancio 2026, per modificare le disposizioni sulla tassa sui pacchi, le regole per la determinazione dell’imponibile IVA relativa alle permute e la disciplina dell’iperammortamento.

Cosa cambierà?

Tassa sui pacchi: rinvio al 30 giugno

Applicazione rinviata fino al 30 giugno 2026 delle disposizioni (art. 1, commi da 126 a 128, legge n. 199/2025) che hanno introdotto un contributo amministrativo a copertura delle spese collegate alle importazioni di piccole spedizioni di valore inferiore ai 150 euro (c.d. tassa sui pacchi).

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Il differimento dell’efficacia della norma risponde alla necessità di consentire l’adeguamento del sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

IVA sulle permute: nuove regole per contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026

In ordine alle disposizioni (art.1, comma 139) che stabiliscono le regole per la determinazione dell’imponibile IVA relativo alle permute, verrà precisato che il nuovo criterio, che assume quale base imponibile IVA delle operazioni permutative e delle dazioni in pagamento l’ammontare complessivo dei costi si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026.

Per i contratti stipulati in data anteriore al 1° gennaio 2026, continuerà a trovare applicazione il criterio del valore normale.

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Tale soluzione, nel rispetto del principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto, consente di preservare gli assetti negoziali già formati secondo la disciplina previgente.

Iperammortamento senza la clausola “made in UE”

Il provvedimento legislativo anticipato dal MEF toccherà anche le disposizioni dedicate al nuovo iperammortamento (art. 1, commi da 427 a 436, legge n. 199/2025) che prevedono, in favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, la maggiorazione, ai fini dell’ammortamento, del costo di acquisizione degli investimenti in beni strumentali.

In particolare, verrà disposta la soppressione della clausola “made in UE, che limita il beneficio ai soli acquisti di beni prodotti in Europa o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

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Ministero dell’Economia e delle finanze, comunicato stampa 12/03/2026, n. 31

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