Tassa sui pacchi: tra contributo nazionale e dazio UE

Con la circolare n. 2 del 16 febbraio 2026, Assonime analizza il contributo di 2 euro introdotto in Italia dalla legge di Bilancio 2026 per le spedizioni di modico valore provenienti da Paesi non appartenenti all’UE, evidenziandone le criticità e gli aspetti applicativi ancora da chiarire. Sotto esame anche la compatibilità del contributo italiano con il diritto unionale: in particolare, con il dazio doganale previsto dall’UE dal 1° luglio 2026 e la tariffa prevista, già a fine 2026, nell’ambito della riforma del Codice doganale dell’UE.

Nel 2026, per le spedizioni di modico valore provenienti da Paesi non appartenenti all’UE (che beneficiano ancora della franchigia doganale e non scontano dazio), sono stati previsti due prelievi aggiuntivi, oltre all’IVA:

Leggi anche

– l’altro, introdotto a livello unionale dal 1° luglio 2026, assumerà natura di dazio doganale in misura fissa.

Leggi anche

Inoltre, nell’ambito della riforma del Codice doganale dell’UE, dovrebbe essere introdotta, già dalla fine del 2026, una tariffa per la gestione delle attività degli Uffici doganali dell’UE relative allo sdoganamento di merci oggetto di vendite a distanza e immesse in libera pratica (c.d. handling fee).

Con la circolare n. 2 del 16 febbraio 2026, Assonime analizza il contributo introdotto in Italia dalla legge di Bilancio 2026, evidenziandone le criticità e gli aspetti applicativi ancora da chiarire, oltre alla compatibilità con il diritto unionale, collocandolo in via comparativa tra gli altri due oneri a carico delle imprese importatrici, in via di definizione a livello unionale.

Il nuovo dazio UE

La Commissione europea ha predisposto l’introduzione, dal 1° luglio 2026, di un nuovo dazio doganale applicabile, nella misura fissa di 3 euro, alle spedizioni di beni di valore non superiore a 150 euro provenienti da Paesi extra-UE.

Dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028 sarà applicata la tariffa fissa di 3 euro che, a seguito della formale eliminazione della franchigia, verrà poi sostituita dalle normali tariffe doganali, salvo eventuali proroghe necessarie all’avvio dell’operatività del nuovo centro digitale dell’UE.

La disciplina italiana

In questo contesto si inserisce la disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2026 che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’istituzione di un contributo pari a 2 euro per ciascuna spedizione di modico valore proveniente da Paesi extra-UE, destinato alla copertura delle spese amministrative connesse agli adempimenti doganali e riscosso dagli Uffici delle dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci.

L’Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 4/D del 2026, ha escluso che il contributo possa qualificarsi come diritto doganale in senso proprio.

Si tratta, tuttavia, di una questione che ad avviso di Assonime è ancora di incerta soluzione.

È indubbio che la misura si inserisca, almeno nelle intenzioni del legislatore, in una logica analoga a quella delle future handling fees previste a livello unionale, che nel prossimo futuro saranno riscosse a livello nazionale ma destinate ad alimentare il bilancio dell’Unione europea; in assenza di un chiaro coordinamento temporale e funzionale tra i due prelievi, non può escludersi il rischio di una sovrapposizione tra la disciplina nazionale e quella unionale di prossima introduzione.

Resta fermo che, come anche chiarito dall’Agenzia nella circolare n. 4/D del 2026, il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini dell’IVA all’importazione.

Ambito oggettivo di applicazione del contributo

Il contributo è dovuto per le spedizioni di beni provenienti da Paesi non appartenenti all’UE, aventi un valore dichiarato non superiore a 150 euro.

Come sottolineato dall’Agenzia con la circolare n. 37/D/2025, la norma non introduce distinzioni in funzione della natura dell’operazione sottostante, sicché il contributo si applica, in linea di principio, a tutte le importazioni che presentano i requisiti oggettivi indicati dal legislatore e, quindi, indipendentemente dal fatto che l’operazione avvenga in ambito B2C, B2B o C2C e che l’acquisto sia effettuato tramite piattaforme di commercio elettronico ovvero direttamente presso fornitori stabiliti in Paesi extra-UE.

Sono, invece, escluse dall’ambito applicativo del contributo le operazioni di sdoganamento merci relative a beni a seguito del passeggero immessi in libera pratica su dichiarazione verbale, in quanto non rientranti nella definizione di “spedizione”.

Il contributo ha trovato applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per le importazioni di beni effettuate mediante dichiarazione di immissione in libera pratica registrate a partire da tale data ed è dovuto all’atto dello sdoganamento definitivo delle merci.

Nei primi documenti di prassi, l’Agenzia delle Dogane si era limitata a ricondurre l’applicazione del contributo al solo presupposto dell’importazione definitiva, individuando quale momento rilevante a tali fini il vincolo al regime di immissione in libera pratica delle merci. Tale impostazione, pur coerente con il dato letterale della norma istitutiva, aveva lasciato aperti numerosi interrogativi applicativi, in particolare con riferimento alle operazioni caratterizzate da una temporanea fuoriuscita o da una temporanea entrata delle merci nel territorio doganale dell’Unione o dal ricorso a regimi doganali diversi dall’immissione in libera pratica, suscitando incertezze diffuse tra gli operatori.

Con la circolare n. 4/D del 2026, tuttavia, l’Agenzia è intervenuta sul punto in modo più specifico, ridefinendo e precisando il campo di applicazione del contributo attraverso l’individuazione dei regimi doganali rilevanti ai fini dell’insorgenza dell’obbligazione contributiva.

Il contributo non trova applicazione:

– nelle ipotesi di reimportazione di merci unionali uscite dal territorio dell’Unione nell’ambito della temporanea esportazione

– nelle operazioni di reintroduzione in libera pratica di merci unionali, relative a specifici codici di regime.

Tali chiarimenti confermano che il contributo non colpisce le operazioni di rientro delle merci nel territorio doganale dell’Unione, ma resta circoscritto alle sole ipotesi di effettiva importazione definitiva di beni extra-UE.

Il contributo è dovuto nelle operazioni di importazione per le quali siano utilizzati i regimi doganali di immissione in libera pratica:

– immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica;

– immissione in libera pratica di merci destinate al consumo in altro Stato membro;

– immissione in libera pratica con contemporanea immissione in consumo parziale e introduzione in un deposito fiscale di merci in sospensione dell’IVA e/o delle accise.

L’Agenzia ha quindi chiarito che il contributo sorge esclusivamente in presenza di un’effettiva immissione in libera pratica, restando escluso in tutte le ipotesi in cui l’operazione non determini l’ingresso definitivo delle merci nel circuito economico dell’Unione.

Misura del contributo

Il contributo è determinato in misura fissa, pari a 2 euro per ciascuna spedizione.

Per spedizione devono intendersi le merci spedite simultaneamente dallo stesso speditore allo stesso destinatario e oggetto di un unico contratto di trasporto. Ne consegue, quindi, che l’invio di beni in esecuzione di ordini multipli tra le stesse parti, ma assistito da un unico contratto di trasporto, è riconducibile a un’unica spedizione, mentre invii distinti, sebbene riferibili a un unico ordine, ma regolati da separati contratti di trasporto, dovrebbero essere considerati come spedizioni autonome ai fini dell’applicazione del contributo.

Occorre soffermarsi anche sulle modalità di individuazione delle spedizioni di modico valore rilevanti ai fini dell’applicazione del contributo. Sotto tale profilo, la disciplina nazionale non fornisce indicazioni circa il criterio da utilizzare per determinare il valore della spedizione, limitandosi a fare riferimento a spedizioni di beni aventi un valore dichiarato non superiore a 150 euro.

Diversamente, il legislatore unionale, nell’ambito della disciplina delle franchigie doganali, ha individuato in modo esplicito il valore intrinseco delle merci quale parametro di riferimento per l’individuazione delle spedizioni di modico valore, al fine di garantire un criterio uniforme e semplificato di applicazione della franchigia.

L’Agenzia delle Dogane (circolare n. 37/D del 2025) ha distinto i criteri di determinazione del valore della spedizione in funzione della modalità dichiarativa utilizzata. In particolare:

– nel caso di dichiarazioni doganali ordinarie (modello H1), il contributo è liquidato direttamente in dichiarazione, unitamente agli altri tributi, utilizzando il codice tributo 159, facendo riferimento, ai fini della verifica del superamento della soglia dei 150 euro, al valore in dogana determinato secondo i criteri di cui agli articoli da 69 a 76 del Codice doganale dell’Unione;

– per le dichiarazioni semplificate relative alle spedizioni di modico valore (modello H7) che non consentono la liquidazione dei tributi e dei contributi in sede di svincolo, invece, l’Agenzia ha ritenuto che il valore da assumere a riferimento è il valore intrinseco delle merci.

Tale valore per le merci commerciali coincide con “il prezzo delle merci stesse quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, esclusi i costi di trasporto e assicurazione, fatto salvo il caso in cui siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente in fattura, ed escludendo qualsiasi altra imposta e qualsiasi altro onere percepibili dalle autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente”. Per le merci prive di carattere commerciale, si fa invece riferimento al “prezzo che sarebbe stato pagato per le merci stesse se fossero vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione”.

Assonime rileva come tale impostazione sollevi alcune perplessità sotto il profilo sistematico: il valore in dogana e il valore intrinseco rispondono, infatti, a logiche differenti e possono condurre, per il medesimo bene, a risultati sensibilmente diversi, incidendo in modo significativo sulla verifica del superamento della soglia dei 150 euro, rilevante ai fini dell’applicazione del contributo. Si pensi, ad esempio, al fatto che i costi di trasporto e assicurazione rientrano nel computo del valore doganale, mentre gli stessi elementi, se non inclusi nel prezzo e non indicati separatamente in fattura, non incidono sulla determinazione del valore intrinseco.

Ambito soggettivo di applicazione del contributo

Debitore del contributo è il dichiarante, ai sensi dell’art. 77, par. 3, del CDU. In caso di rappresentanza indiretta, la qualità di debitore si estende anche alla persona per conto della quale la dichiarazione è presentata. Resta ferma, sul piano dei rapporti contrattuali tra le parti e senza effetti sull’individuazione del debitore nei confronti dell’Amministrazione doganale, la ripartizione dell’onere economico del contributo in funzione delle condizioni di resa adottate, secondo gli Incoterms applicabili, con la conseguenza che il costo potrà gravare, in concreto, sul cedente o sul cessionario, a seconda dell’allocazione convenzionale dei rischi e degli oneri connessi all’importazione.

Regime transitorio

Per le importazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2026, è consentito il ricorso alla contabilizzazione e al pagamento periodici del contributo, non solo per le dichiarazioni semplificate (H7), ma anche per le dichiarazioni ordinarie (H1).

I contributi dovuti per le importazioni effettuate nel periodo transitorio confluiranno in un’unica contabilizzazione e saranno calcolati e versati sulla base di una dichiarazione riepilogativa, da presentare entro il 15 marzo 2026, redatta secondo il modello allegato alla circolare n. 37/D del 2025.

Dopo il 28 febbraio, salvo eventuali proroghe al termine del periodo transitorio, per le dichiarazioni ordinarie (H1) il contributo dovrà essere liquidato e versato direttamente allo svincolo della merce mediante il codice tributo “159”, mentre per le dichiarazioni semplificate (H7), continueranno ad applicarsi le modalità di contabilizzazione e pagamento periodici già previste dall’Agenzia.

Profili problematici

Assonime evidenzia profili problematici della disciplina:

– sul piano economico, con riferimento ai traffici commerciali;

L’introduzione di un onere nazionale fisso applicato alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra-UE è idonea a incidere sulle condizioni di accesso delle merci extra-UE al mercato interno e, più in generale, sull’organizzazione dei traffici commerciali. L’applicazione di un prelievo non armonizzato sta già influenzando le scelte logistiche e distributive degli operatori, incentivando l’immissione delle merci in altri Stati membri nei quali il contributo non è previsto e la successiva introduzione nel territorio nazionale mediante trasporto intra-UE. Ne deriva, pertanto, uno spostamento dei flussi di importazione determinato dall’applicazione di un onere nazionale non previsto negli altri Stati membri, con effetti distorsivi sulla concorrenza. Tale fenomeno determina un incremento dei trasporti (anche terrestri) intra-UE, con conseguenze negative anche sotto il profilo ambientale.

– sotto il profilo giuridico, in relazione alla compatibilità della misura con il diritto dell’Unione europea.

La disciplina nazionale pone questioni rilevanti in ordine alla sua compatibilità con i principi fondamentali dell’unione doganale e, in particolare, con il divieto di dazi doganali e di tasse di effetto equivalente sancito dal diritto primario dell’UE. La Corte di Giustizia UE ha interpretato in senso ampio tale divieto ricomprendendovi qualsiasi onore pecuniario imposto unilateralmente che colpisca le merci in ragione dell’attraversamento della frontiera, indipendentemente dalla sua denominazione formale. Il carattere generalizzato e forfettario del contributo nazionale rischia di tradursi in una misura che, al di là della sua qualificazione formale, produce effetti analoghi a quelli di un dazio doganale.

Anche il tema del coordinamento con la disciplina unionale di prossima introduzione appare particolarmente delicato. Nell’ambito della riforma del sistema doganale europeo, è prevista, a decorrere dal 1° luglio 2026, l’applicazione di un prelievo fisso pari a 3 euro per gli articoli di modico valore acquistati online e spediti direttamente da Paesi extra-UE, misura che dovrebbe operare in un quadro armonizzato e uniforme per tutti gli Stati membri.

L’introduzione anticipata di un contributo nazionale, senza una chiara previsione di cessazione o assorbimento al momento dell’entrata in vigore della disciplina unionale, espone al rischio di una duplicazione dei prelievi gravanti sulle medesime operazioni di importazione, con evidenti problemi di proporzionalità e di certezza del diritto.

In ogni caso, conclude Assonime, si sta valutando un rinvio della disposizione: in sede di conversione del D.L. n. 200/ 2025 (decreto Milleproroghe) è stato, infatti, presentato un emendamento volto a rinviare l’applicazione del contributo a decorrere dal 1° luglio 2026.

Copyright © – Riproduzione riservata

Per accedere a tutti i contenuti senza limiti abbonati a IPSOA Quotidiano Premium

1 anno
€ 118,90
(€ 9,90 al mese)

Primi 3 mesi
€ 19,90
poi € 35,90 ogni 3 mesi

Fonte