Tavolo tecnico INPS-CNDCEC: le risposte ai quesiti dei commercialisti
- 6 Agosto 2025
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista

Con l’informativa n. 123 del 2025 il Consiglio Nazionale dei commercialisti ha comunicato agli ordini territoriali gli esiti della riunione del tavolo tecnico INPS-CNDCEC. La sessione di lavoro, coordinata dal Direttore centrale entrate dell’INPS, Antonio Pone, si è sviluppata attraverso la consultazione e il confronto sulle tematiche oggetto di segnalazione e su alcuni quesiti formulati all’Istituto di previdenza dai rappresentanti del Consiglio nazionale.
La sessione di lavoro, coordinata dal direttore centrale entrate dell’INPS, Antonio Pone, si è sviluppata attraverso la consultazione e il confronto sulle tematiche oggetto di segnalazione e su alcuni quesiti formulati all’Istituto di previdenza dai rappresentanti del Consiglio nazionale.
Il direttore Pone ha sottolineato l’importanza che il canale di comunicazione con la categoria sia costantemente alimentato.
Congedo di maternità
Il Consiglio nazionale ha chiesto se nell’ipotesi in cui una lavoratrice avesse inizialmente presentato domanda di flessibilità (e di relativa indennità economica INPS) del congedo posticipando un mese dell’astensione prima del parto (l’ottavo mese di gravidanza) al periodo successivo al parto ma, in secondo un momento, nel corso dell’ottavo mese di gestazione abbia acquisito le attestazioni mediche necessarie per astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, quale sia la procedura corretta di richiesta dell’indennità economica di maternità da inoltrare all’INPS.
L’Istituto ha confermato che occorre inoltrare una seconda domanda di indennità di maternità con l’indicazione del periodo interamente successivo al parto senza rettificare e/o annullare la precedente domanda
Congedo parentale
In merito alla prevalenza dell’istituto della maternità sulla malattia e della malattia sul congedo parentale, il CNDCEC ha chiesto se, alla luce dell’elevazione dell’indennità di congedo parentale all’80% per un massimo di tre mesi, si possa considerarsi confermata la prevalenza dell’istituto della malattia sul congedo parentale.
L’Istituto ha confermato la prevalenza della malattia sul congedo parentale a prescindere all’elevazione dell’aliquota dell’indennità di congedo parentale all’80%
Bonus giovani zona ZES
In caso di un’assunzione a tempo determinato fatta il 1° maggio 2025, se si trasforma il contratto a tempo indeterminato in data 1° luglio 2025 è possibile presentare domanda di esonero bonus giovani zona ZES prima di effettuare la trasformazione?
Nel rispondere a questo quesito, l’Istituto ha confermato questa possibilità in quanto per accedere all’esonero, è necessario presentare la domanda all’INPS prima di effettuare la trasformazione e prima dell’invio della relativa C.O.
Bonus giovani/donne
I commercialisti hanno segnalata la criticità nell’ipotesi in cui un datore di lavoro intenda prenotare la dote Bonus Giovani o Donne per l’assunzione di un lavoratore/lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time verticale: sulla base di quale retribuzione dovrà stimare l’entità della dote da prenotare?
L’INPS ha specificato che in queste ipotesi, a titolo prudenziale, è più corretto presentare la domanda inserendo la retribuzione media relativa ai mesi lavorati. Resta fermo che l’effettiva fruizione del beneficio potrà riguardare la sola contribuzione datoriale esonerabile nei limiti previsti. Inoltre, considerando che le procedure telematiche riproporzionano l’ammontare del massimale dell’agevolazione spettante in caso di part time, sarebbe opportuno non indicare la percentuale di part time relativa al rapporto.
Decontribuzione Sud e lavoro agile
La misura Decontribuzione Sud PMI spetta in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. I rappresentanti della categoria hanno chiesto se il datore di lavoro (SUD PMI) possa continuare a beneficiare dell’esonero anche qualora abbia sottoscritto, successivamente all’assunzione, un patto di lavoro agile con il proprio dipendente senza obblighi di permanenza al sud.
Allo stato – è la risposta dell’INPS – la sede di lavoro che rileva ai fini della legittima fruizione della decontribuzione sud, è la sede operativa dell’azienda, pertanto ai fini della verifica del requisito rileva quanto denunciato in Uniemens e l’effettiva esistenza di una unità operativa nel mezzogiorno.
Sospensione della prestazione di cassa integrazione
L’Istituto previdenziale ha precisato che si ha piena compatibilità tra attività di lavoro subordinato ed integrazione salariale laddove la nuova attività di lavoro dipendente intrapresa, per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi diversi dell’anno, sarebbe stata comunque compatibile con l’attività lavorativa sospesa che ha dato luogo all’integrazione salariale.
Quest’ipotesi ricorre nel caso in cui i due rapporti di lavoro siano part-time, sia orizzontale (con riduzione dell’orario ordinario giornaliero), sia verticale (con prestazione del lavoro per intere giornate in periodi predeterminati).
Copyright © – Riproduzione riservata
Per accedere a tutti i contenuti senza limiti abbonati a IPSOA Quotidiano Premium
1 anno
€ 118,90
(€ 9,90 al mese)
Primi 3 mesi
€ 19,90
poi € 35,90 ogni 3 mesi