Nella circolare n. 20 del 2025, Assonime analizza la portata delle innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024 in materia di avvicinamento delle regole di determinazione dell’imponibile al bilancio e individua gli spazi in cui ancora residuano divergenze tra valori contabili e valori fiscali. L’auspicio è che, nell’ambito di successivi decreti attuativi o correttivi, possano essere adottate ulteriori misure di razionalizzazione e semplificazione dei criteri di determinazione del reddito di impresa.
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Le novità riguardano, in sintesi:
– l’eliminazione della possibilità di ripartire la tassazione dei contributi in conto capitale in più esercizi (art. 88, comma 3, TUIR),
– l’ampliamento dei criteri utilizzabili ai fini fiscali per la valutazione delle commesse infrannuali e ultrannuali in modo da allinearli a quelli contabili (articoli 92 e 93TUIR);
– l’abrogazione della regola che imponeva di sterilizzare, nella generalità dei casi, le differenze cambio di fine esercizio relative alle poste monetarie (art. 110, comma 3, TUIR).
Con la circolare n. 20 del 2025, Assonime prosegue nell’analisi – già avviata con la circolare n. 10 del 2025 – delle disposizioni introdotte per realizzare l’obiettivo di semplificare i criteri di determinazione del reddito d’impresa avvicinandoli in maniera ancora più marcata alle risultanze del bilancio.
Il principio di derivazione rafforzata dal bilancio racchiuso nell’art. 83 del TUIR consente alle imprese IAS-adopter e a quelle che adottano i principi contabili nazionali di attribuire rilevanza fiscale ai criteri contabili di qualificazione, imputazione temporale e classificazione dei fatti gestionali. Tuttavia, permangono una serie di disposizioni (disposizioni di variazione) suscettibili di creare un doppio binario tra le risultanze di bilancio e i componenti che concorrono a formare l’imponibile. Fanno eccezione le micro-imprese che non si siano avvalse della facoltà di redigere il bilancio ordinario, le quali determinano l’imponibile IRES in base ai criteri giuridico-formali del TUIR.
Contributi in conto capitale
Pur rimanendo intatta la regola di rilevanza di tali componenti al momento della loro riscossione, secondo il criterio di cassa, viene eliminata la facoltà di farli concorrere alla formazione dell’imponibile in via ripartita nel periodo dell’incasso e in quelli successivi (purché non oltre il quarto).
La nuova disciplina riguarda i contributi incassati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (ossia dal 2024 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare), sicché sono fatte salve, fino ad esaurimento, le ripartizioni dei contributi incassati prima di tale periodo di imposta;
Criteri di valutazione delle commesse infrannuali e ultrannuali
I criteri di valutazione delle commesse ammessi ai fini fiscali potevano divergere da quelli adottati in bilancio dando luogo a possibili disallineamenti tra valori contabili e fiscali. In particolare, l’art. 92TUIR imponeva di valutare le commesse infrannuali in base ai costi sostenuti senza tener conto del fatto che tali commesse, in base all’OIC 23, possono essere valorizzate anche in base al metodo della percentuale di completamento.
La modifica consiste nell’ammettere la rilevanza fiscale anche del criterio della percentuale di completamento qualora adottato in bilancio.
L’art. 93TUIR, all’opposto, consentiva di valutare le commesse ultrannuali unicamente con il metodo della percentuale di completamento, sia pure con qualche adattamento. L’OIC 23 invece prevede che tali commesse debbano essere valutate con il metodo della commessa completata laddove non sussistano i presupposti per applicare il metodo della percentuale di completamento.
La modifica consiste nella possibilità di avvalersi anche ai fini fiscali del metodo della commessa completata se adottato in bilancio in base alla corretta applicazione dei principi contabili. Entrambe le modifiche si rendono applicabili a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Per le commesse valutate al termine del 2023 con i criteri fiscali pregressi, continua ad applicarsi la disciplina previgente fino al loro esaurimento;
Differenze cambio di fine esercizio relative a poste monetarie
In precedenza, l’art. 110, comma 3, del TUIR prevedeva che le differenze in questione non dovessero assumere rilevanza fiscale fino al realizzo, con la sola esclusione della fattispecie in cui il rischio cambi relativo a tali poste fosse stato coperto con strumenti finanziari derivati valutati in modo coerente con le poste in questione.
La riforma elimina la previsione dell’art. 110, comma 3, del TUIR con la conseguenza che, in termini generali, le differenze cambio rilevate a fine esercizio vengono ora ad assumere una piena rilevanza fiscale. La modifica si rende operante dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 con la precisazione che in tale periodo di imposta concorrono alla formazione dell’imponibile anche le differenze cambio sterilizzate fiscalmente al termine dell’esercizio precedente.
Nella circolare n. 20 del 2025, Assonime analizza in dettaglio la portata delle innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024 e individua, per le tre aree oggetto dell’intervento normativo, gli spazi in cui ancora residuano divergenze tra valori contabili e valori fiscali. L’auspicio è che, nell’ambito di successivi decreti attuativi o correttivi, possano essere adottate ulteriori misure di razionalizzazione e semplificazione dei criteri di determinazione del reddito di impresa.
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